Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 226/2005

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Pubblicato: 04/11/2005 In vigore dal: 17/10/2005 Documento ufficiale

Quali sono i livelli essenziali delle prestazioni e la struttura del secondo ciclo del sistema educativo secondo il Decreto Legislativo 226/2005?

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Il Decreto Legislativo 226/2005 definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per il secondo ciclo del sistema educativo italiano, che comprende sia l'istruzione secondaria superiore (licei) sia l'istruzione e formazione professionale. La normativa stabilisce che lo Stato garantisce questi livelli essenziali e che tutti i percorsi hanno pari dignità, perseguendo obiettivi comuni di formazione intellettuale, culturale e professionale dei giovani attraverso sapere, saper essere e saper fare. Il decreto disciplina aspetti cruciali come l'accesso al secondo ciclo (previo superamento dell'esame di Stato del primo ciclo), la possibilità di riorientamento nei primi due anni, il riconoscimento dei crediti formativi e l'alternanza scuola-lavoro. Per le istituzioni scolastiche e formative, la normativa prevede autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, nonché la possibilità di realizzare percorsi in sedi comuni (Campus o Poli formativi) mediante convenzioni che coinvolgono anche associazioni imprenditoriali ed enti locali.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 226

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 226/2005 # DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 226 ## Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 , 87 e 117 della Costituzione ; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 , recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 7; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 , recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell' articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 , concernente istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonchè riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 ; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 , recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma del-l' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 ; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 , recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell' articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ; Vista la legge 27 dicembre 2004, n. 306 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 , ed, in particolare, l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53 ; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 ; Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 ; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 21; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espresso nella seduta del 15 settembre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione 1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Assolto l'obbligo di istruzione di cui all' articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 . 2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. 3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea. 4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo. 5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonchè di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III. 6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 . 7. ((Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.)) 8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all' articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 . 9. Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53 . 10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni. 12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III. 14. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all' articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni è realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II. 15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato "Campus" o "Polo formativo". Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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