Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 22/2009

Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE.

Pubblicato: 20/03/2009 In vigore dal: 24/02/2009 Documento ufficiale

A quali navi si applicano i requisiti tecnici stabiliti dal Decreto Legislativo 22/2009 e quali sono escluse?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 22/2009 attua la direttiva europea 2006/87/CE e fissa i requisiti tecnici per le navi che operano nella navigazione interna italiana. Si applica alle navi nuove di lunghezza pari o superiore a 20 metri, oppure con volume (lunghezza × larghezza × immersione) di almeno 100 m³, indipendentemente dalla lunghezza. Rientrano nel campo di applicazione anche rimorchiatori, spintori, navi da passeggeri e galleggianti destinati alla navigazione interna.

Sono invece escluse le navi esistenti (salvo specifiche eccezioni), le navi traghetto che collegano due sponde opposte, le navi militari e governative non commerciali. Rimangono fuori anche le navi marittime che navigano in acque soggette a marea, anche se temporaneamente nelle acque interne, purché dotate di certificati internazionali SOLAS, linea di carico o MARPOL, oppure certificati di sicurezza equivalenti rilasciati dallo Stato di bandiera.

La normativa si applica alle vie navigabili interne situate nel territorio nazionale indicate nell'Allegato I del decreto. L'obiettivo è garantire standard tecnici uniformi per la sicurezza della navigazione fluviale e canalare, armonizzando la legislazione italiana con gli standard europei.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. 22

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 22/2009 # DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. 22 ## Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34 ; Vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio ; Vista la direttiva 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; Vista la direttiva 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008 , che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania; Visto l' articolo 11 della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 , relativa al trasporto interno di merci pericolose; Vista la direttiva 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008 , che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Emana il presente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unità navali che effettuano navigazione nelle vie navigabili interne situate nel territorio nazionale e indicate nell'Allegato I: a) alle navi nuove di lunghezza pari o superiore a 20 metri; ovvero b) alle navi nuove per le quali il prodotto tra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 m³, indipendentemente dalla lunghezza. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle seguenti unità navali nuove: a) ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali; b) alle navi da passeggeri; c) ai galleggianti. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unità navali: a) alle navi esistenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2; b) alle navi traghetto che hanno funzione di mero collegamento tra due sponde opposte di un fiume o canale; c) alle navi militari e da guerra, nonchè alle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale; d) alle navi della navigazione marittima, che 1) navigano o si trovano in acque soggette a formazione di marea; 2) navigano temporaneamente nelle acque interne, purchè provviste: 2.1) di un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; o 2.2) di un certificato rilasciato in conformità al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 , ovvero ad altra disposizione dello Stato di bandiera attuativa della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998 , relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui all'alinea precedente; o 2.3) di un certificato di sicurezza rilasciato dallo Stato di bandiera per le unità da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui al numero 2.1). Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 25 febbraio 2008, n. 34 , reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O.». - La direttiva 2006/87/CE e la direttiva 2006/137 sono pubblicate nella G.U.C.E. n. L 389 del 30 dicembre 2006. - La direttiva 82/714/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 ottobre 1982 n. L 301. - La direttiva 2008/59/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2008 n. L 166. - La direttiva 2008/68/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 260 del 30 settembre 2008. - La direttiva 2008/87/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 255 del 23 settembre 2008. Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 , reca: «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55, S.O.». - La direttiva 98/18/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 144 del 15/5/98.

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Il Decreto Legislativo 22/2009 è il riferimento normativo per i requisiti tecnici delle navi della navigazione interna, applicabile a unità navali nuove, rimorchiatori, spintori e navi da passeggeri. Armatori, società di navigazione e consulenti marittimi lo consultano per conformità alle direttive europee 2006/87/CE e successive modifiche, certificazioni SOLAS e MARPOL, e esclusioni per navi marittime e unità esistenti.

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