Differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei titoli III e IV, nonche' di quelle relative agli archivi, all'anagrafe nazionale ed al servizio di monitoraggio contenute nel titolo VII del nuovo codice della strada.
Quali disposizioni del Codice della Strada sono state differite nel tempo dal Decreto Legislativo 214/1993 e con quali nuove scadenze?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 214/1993 ha posticipato l'entrata in vigore di alcune disposizioni del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che era stato appena emanato. In particolare, il decreto differisce l'applicazione del Titolo III (relativo alla circolazione stradale e alle norme di comportamento) dal 1º ottobre 1993, anziché dalla data originaria prevista. Inoltre, modifica gli articoli 236 e 239 del Codice della Strada, sostituendo i termini originari di sei mesi dall'entrata in vigore con date specifiche: il 30 settembre 1993 per l'articolo 236 e il 1º ottobre 1993 per l'articolo 239. Questo differimento riguardava anche le disposizioni relative agli archivi, all'anagrafe nazionale e al servizio di monitoraggio contenute nel Titolo VII. Il provvedimento era necessario per consentire alle amministrazioni pubbliche e agli operatori del settore trasporti di adeguarsi alle nuove normative, garantendo un periodo di transizione adeguato per l'implementazione dei sistemi informatici e organizzativi richiesti.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 1993, n. 214
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 214/1993
# DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 1993, n. 214
## Differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni
contenute nei titoli III e IV, nonche' di quelle relative agli
archivi, all'anagrafe nazionale ed al servizio di monitoraggio
contenute nel titolo VII del nuovo codice della strada.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190 ; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993; Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , si applicano dal 1 ottobre 1993. 2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 236, comma 1, le parole: "alla scadenza di mesi sei dalla entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 1993"; b) all'art. 239, comma 1, le parole: "da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 ottobre 1993"; c) all'art. 239, comma 2, le parole: "dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 ottobre 1993".
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Il Decreto Legislativo 214/1993 è lo strumento normativo che disciplina i differimenti temporali nel Codice della Strada, interessando direttamente le pubbliche amministrazioni, gli enti gestori di archivi e anagrafi, e le società di trasporto. Professionisti del settore trasporti e consulenti amministrativi lo consultano per comprendere le scadenze applicative del Titolo III e Titolo VII, nonché le modifiche agli articoli 236 e 239 relativi a registrazioni, monitoraggio e adempimenti burocratici.
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