Quali sono le misure principali previste dal Decreto Legislativo 206/2001 per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 206/2001 attua la direttiva europea 98/81/CE e stabilisce le regole per l'utilizzo controllato e sicuro di microrganismi geneticamente modificati (OGM), con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente. La normativa si applica a tutte le attività di ricerca, sviluppo e produzione che coinvolgono microrganismi modificati geneticamente, riguardando laboratori, centri di ricerca, università e aziende biotecnologiche. Il decreto prevede un sistema di classificazione dei rischi, procedure di notifica e autorizzazione per le attività, controlli amministrativi e tecnico-scientifici coordinati dal Ministero della Sanità in collaborazione con altri ministeri competenti. Inoltre, obbliga gli operatori a elaborare piani di emergenza per eventuali rilasci accidentali e a gestire correttamente l'eliminazione del materiale derivante da tali impieghi, garantendo tracciabilità e conformità alle normative di sicurezza biologica.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 206
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 206/2001
# DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 206
## Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva
90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee; Visto, in particolare, l'art. 23 della predetta legge n. 526, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio , concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; Visti il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 , e le relative norme applicative di cui ai decreti del Ministro della sanità 20 maggio 1993, 1o marzo 1995, 25 settembre 1996 e 10 aprile 1997; Vista la direttiva 98/81/CE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e delle politiche agricole e forestali; EMANA Il seguente decreto legislativo: Art. 1 (campo di applicazione) 1. Il presente decreto stabilisce le misure per l'impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati, volte a tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente. 2. Il Ministro della sanità coordina le attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle misure contenute nel presente decreto, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche agricole e forestali, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.". - L'art. 23 della succitata legge, così recita: "Art. 23 (Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998 , che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente; b) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; d) prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati; e) prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati; f) recepire il completamento dell'allegato II, parti B e C, in conformità a quanto disposto dall'art. 20-bis, introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente; g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 .". - La direttiva 98/81/CE è pubblicata in GUCE L 330 del 5 dicembre 1998. - Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 , reca: "Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.". - Il decreto del Ministro della sanità 20 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1993, n. 10, reca: "Tariffe e modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero della sanità in applicazione dell' art. 20 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 , che attua la direttiva 90/220/CEE in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.". - Il decreto del Ministro della sanità 1o marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1995, n. 112, reca: "Attuazione della direttiva 94/51/CE della Commissione del 7 novembre 1994 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati".
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Il Decreto Legislativo 206/2001 è il riferimento normativo italiano per chi opera nel settore della biotecnologia e della ricerca su microrganismi geneticamente modificati, disciplinando impiego confinato, classificazione dei rischi biologici, procedure di autorizzazione e notifica. Aziende biotech, laboratori di ricerca e consulenti in materia ambientale lo consultano per comprendere obblighi di controllo, piani di emergenza, gestione dei rifiuti biologici e coordinamento tra autorità competenti in materia di salute, ambiente e sicurezza.
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