Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del ((regolamento (UE) 1672/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018)).
Quali sono le definizioni di denaro contante e strumenti negoziabili secondo il Decreto Legislativo 195/2008, e a cosa si applica questa normativa?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 195/2008 modifica la normativa italiana in materia valutaria per implementare il Regolamento UE 1672/2018 sulla prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo. La normativa si applica ai trasferimenti di denaro contante, titoli e valori mobiliari in entrata e uscita dal territorio italiano, coinvolgendo sia residenti che non residenti. Il decreto definisce il denaro contante come banconote e monete in circolazione, gli strumenti negoziabili al portatore (assegni turistici, vaglia cambiari), i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate non nominative. La normativa attribuisce competenze specifiche all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Unità di Informazione Finanziaria e alla Guardia di Finanza per il controllo e la prevenzione di attività illecite. Per i professionisti e le aziende, è rilevante comprendere gli obblighi di dichiarazione dei trasferimenti di denaro contante non accompagnato e il rispetto dei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 195
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 195/2008
# DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 195
## Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in
attuazione del <em><strong>((regolamento (UE) 1672/2018 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018))</strong></em>.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 ; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica; Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , ed in particolare l'articolo 3, relativo all'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti al seguito, da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari; Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991 , relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 , recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE ; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 , recante integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita; Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001 , recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante codice in materia di protezione dei dati personali ; Visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa; Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 , recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE ; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 15; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente decreto si intendono per: a) autorità competenti: l'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) , il Ministero dell'economia e delle finanze, la Unità di informazione finanziaria ((per l'Italia)) e la Guardia di finanza, ciascuna per le competenze individuate nel presente decreto; b) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza ((il domicilio digitale,)) , nonchè il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA; c) ((denaro contante: 1) valuta: le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio; 2) strumenti negoziabili al portatore: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o traveller's cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna; 3) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: i beni elencati al punto 1 dell'allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018 ; 4) carte prepagate: le carte non nominative elencate al punto 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018 , che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente;)) c-bis) ((denaro contante non accompagnato: denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sè, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto;)) d) finanziamento del terrorismo: le attività definite dall' articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 ; (4) e) riciclaggio: le attività definite dall' articolo 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni; (4) e-bis) ((attività criminosa: le attività definite dall' articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 .)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 DICEMBRE 2024, N. 211 )) . --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
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Il D.Lgs. 195/2008 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dei controlli valutari, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Commercialisti, consulenti e aziende lo consultano per comprendere gli obblighi di segnalazione del denaro contante, le definizioni di strumenti negoziabili al portatore, le carte prepagate non nominative e le competenze delle autorità di vigilanza (Guardia di Finanza, UIF, Agenzia delle Dogane).
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