Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 175/2011

Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. (11G0217)

Pubblicato: 04/11/2011 In vigore dal: 08/10/2011 Documento ufficiale

Quali sono le definizioni e i requisiti per il latte parzialmente e totalmente disidratato secondo il Decreto Legislativo 175/2011?

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Il Decreto Legislativo 175/2011 attua in Italia la direttiva europea 2007/61/CE, stabilendo regole precise per i prodotti lattei conservati mediante disidratazione parziale o totale destinati al consumo umano. La normativa si applica a tutti i tipi di latte conservato disidratato, ad eccezione di quello specificamente destinato ai lattanti e alla prima infanzia, che rimane soggetto a disciplina speciale. Per "latte parzialmente disidratato" si intende un prodotto liquido ottenuto eliminando parzialmente l'acqua dal latte (intero, scremato o parzialmente scremato), eventualmente con aggiunta di zuccheri, crema di latte o latte totalmente disidratato, purché quest'ultimo non superi il 25% dell'estratto secco totale nel prodotto finito. Il "latte totalmente disidratato" è invece un prodotto solido ottenuto eliminando completamente l'acqua dal latte, con un contenuto di umidità massimo del 5% in peso del prodotto finito. I prodotti devono essere commercializzati con le denominazioni di vendita specifiche riportate negli allegati del decreto, garantendo trasparenza e corretta informazione al consumatore.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011, n. 175

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 175/2011 # DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011, n. 175 ## Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. (11G0217) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 26 delle legge 4 giugno 2010, n. 96 - legge comunitaria 2009; Visto l' articolo 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49 ; Vista la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 , relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana; Vista la direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007 che modifica la predetta direttiva 2001/114/CE ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 27 luglio 2011; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Attuazione organica delle direttive 2007/61/CE e 2001/114/CE 1. Il presente decreto integra le disposizioni attuative della direttiva 2007/61/CE e della direttiva 2001/114/CE , relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. 2. Il presente decreto si applica ai tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana, fatta salva la disciplina speciale per il latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia. 3. Si intende per «latte parzialmente disidratato» il prodotto liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ottenuto mediante parziale eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di crema di latte o di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito l'aggiunta di latte totalmente disidratato non deve superare il 25 per cento di estratto secco totale ottenuto dal latte. 4. Si intende per «latte totalmente disidratato» il prodotto solido ottenuto mediante eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla crema di latte o da una miscela di tali prodotti ed il cui tenore in acqua è uguale o inferiore al 5 per cento in peso del prodotto finito. 5. I prodotti di cui ai commi 3 e 4 sono commercializzati con le denominazioni di vendita riportate nell'allegato I. 6. Ai prodotti definiti all'allegato II si applicano le disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti dell'allegato I cui si riferiscono. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell' art. 26 della legge 4 giugno 2010, n. 96 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, supplemento ordinario, così recita: «Art. 26 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE , relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 , relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007 , ferma restando la disciplina vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2 della presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'art. 1. Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo decreto legislativo siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.». - Il testo dell' art. 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario, così recita: «Art. 19 (Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana). - 1. L' art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49 , di attuazione della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 , relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, è abrogato.». - Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49 (Attuazione della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato destinato all'alimentazione umana), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2004, n. 49, supplemento ordinario. - La direttiva 2001/114/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 gennaio 2002, n. L 15. - La direttiva 2007/61/CE (Direttiva del consiglio che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana), è pubblicata nella G.U.U.E. 4 ottobre 2007, n. L 258. Note all'art. 1: - Per la direttiva 2007/61/CE , si veda nelle note alle premesse. - Per la direttiva 2001/114/CE , si veda nelle note alle premesse

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Il Decreto Legislativo 175/2011 è il riferimento normativo italiano per la commercializzazione del latte disidratato, disciplinando definizioni tecniche, requisiti di composizione e denominazioni di vendita secondo le direttive comunitarie 2001/114/CE e 2007/61/CE. Aziende lattiero-casearie, distributori e importatori devono conformarsi alle specifiche sulla percentuale di estratto secco, contenuto di umidità e composizione dei prodotti per evitare violazioni amministrative e garantire la corretta etichettatura.

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