Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 173/1999

Attuazione della direttiva 95/60/CE relativa alla marcatura di gasoli e del petrolio lampante.

Pubblicato: 16/06/1999 In vigore dal: 06/05/1999 Documento ufficiale

Quali prodotti sono soggetti alla marcatura fiscale secondo il Decreto Legislativo 173/1999 e a quali condizioni si applica?

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Il Decreto Legislativo 173/1999 attua la direttiva europea 95/60/CE e disciplina l'obbligo di marcatura fiscale per il petrolio lampante (codice NC 2710 0055) e il gasolio (codice NC 2710 00 69). La normativa si applica esclusivamente quando questi prodotti sono impiegati in usi che beneficiano di un'aliquota di accisa agevolata, cioè inferiore rispetto all'aliquota ordinaria prevista per l'uso come carburante. La marcatura fiscale rappresenta un sistema di controllo per distinguere i prodotti energetici tassati in modo ridotto da quelli soggetti a tassazione ordinaria, prevenendo così usi impropri e frodi fiscali nel territorio dell'Unione europea. La normativa prevede che il Ministero della sanità valuti preventivamente le proprietà tossicologiche delle sostanze marcanti e che siano possibili deroghe motivate da ragioni di sanità pubblica, sicurezza o esigenze tecniche, purché accompagnate da adeguate misure di controllo fiscale.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1999, n. 173

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 173/1999 # DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1999, n. 173 ## Attuazione della direttiva 95/60/CE relativa alla marcatura di gasoli e del petrolio lampante. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 , ed in particolare l'articolo 19; Vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio del 27 novembre 1995 , sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e dell'ambiente; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo d'applicazione 1. Il presente decreto si applica al petrolio lampante di cui all' articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , limitatamente al codice NC 2710 0055, ed al gasolio di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo, impiegati negli usi per i quali è prevista un'aliquota di accisa agevolata rispetto all'aliquota stabilita per l'uso quale carburante, nel territorio dell'Unione europea. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Nota al titolo: - Per quanto concerne la direttiva 95/60/CE v. note alle premesse. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 24 aprile 1998, n. 128 , reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997). L'art. 19 così recita: "Art. 19 (Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio , sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante). - 1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e principi direttivi: a) applicare una marcatura fiscale, in conformità alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale; b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purchè siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale; c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni; d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanità delle proprietà tossicologiche e delle modalità di impiego delle sostanze marcanti". - La direttiva 95/60/CE del Consiglio è stata pubblicata nella GUCE n. L 29 del 6 dicembre 1995. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, lettere c) e d), del citato D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 : "Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti: a)-b) (omissis); c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 0055); d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69)".

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Il Decreto Legislativo 173/1999 è il riferimento normativo per la marcatura fiscale di gasoli e petrolio lampante, disciplinando l'applicazione dell'accisa agevolata e il controllo dei prodotti energetici. Commercialisti e aziende che operano nel settore dei carburanti e dei prodotti petroliferi devono consultarlo per verificare gli obblighi di marcatura, le aliquote di accisa ridotta e le modalità di conformità alle disposizioni comunitarie sulla tassazione dei consumi.

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