Qual è l'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 171/2005 e a quali attività di navigazione da diporto si applica?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 171/2005 è il Codice della nautica da diporto italiano e disciplina tutte le attività di navigazione da diporto esercitate mediante imbarcazioni specifiche, sia in acque marittime che interne. Si applica sia alla navigazione sportiva e ricreativa senza scopo di lucro, sia a quella esercitata a fini commerciali, purché rientri nella definizione di "navigazione da diporto". Il decreto riguarda proprietari, armatori e conduttori di imbarcazioni da diporto, nonché gli operatori del settore nautico che immettono in commercio unità da diporto. In pratica, il codice stabilisce le regole tecniche, amministrative e di sicurezza per la progettazione, costruzione e utilizzo di queste imbarcazioni, equiparando le imbarcazioni da diporto a navi di stazza lorda non superiore a dieci tonnellate (se a propulsione meccanica) o venticinque tonnellate (negli altri casi), fino al limite di ventiquattro metri di lunghezza. Per le materie non disciplinate dal presente codice, si applicano le disposizioni del Codice della navigazione del 1942 e le relative norme attuative.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 171/2005
# DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171
## Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.
172.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 , recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003 , che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto; Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto; Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 , recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 , recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche; Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172 , e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed in particolare l'articolo 6, recante delega al Governo per l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espresso nella seduta del 3 marzo 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute, delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalità e ambito di applicazione (( 1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all'articolo 3 del presente codice, nonchè alle navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 . )) (( 1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 . )) 2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonchè quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , ferma restando la disciplina ivi prevista. 3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione , le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.
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Il Decreto Legislativo 171/2005 è il riferimento normativo principale per navigazione da diporto, imbarcazioni da diporto e attività nautiche commerciali e ricreative. Professionisti del settore nautico, consulenti aziendali e operatori commerciali lo consultano per questioni relative a patenti nautiche, sicurezza in mare, immissione in commercio di unità da diporto e conformità alle direttive europee, in particolare la direttiva 2003/44/CE.
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