Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Quali attività nel settore del gas naturale sono state liberate dal Decreto Legislativo 164/2000 e quali rimangono regolamentate?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 164/2000 ha attuato in Italia la direttiva europea 98/30/CE introducendo la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale. Le attività di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale sono state rese libere, permettendo l'accesso al mercato a nuovi operatori e favorendo la concorrenza. Rimangono invece sottoposte alla disciplina vigente le attività di coltivazione e stoccaggio di gas naturale, che continuano a essere regolamentate secondo le norme precedenti. Il decreto si applica al gas naturale in qualunque forma e utilizzo, e successivamente è stato esteso anche al biogas e ai gas da biomassa, purché tecnicamente compatibili con il sistema di trasporto esistente. Per le aziende operanti nel settore, questa normativa rappresenta un punto di svolta: da un lato crea opportunità di ingresso nel mercato per nuovi player, dall'altro impone obblighi di trasparenza e non discriminazione nelle attività di trasporto e distribuzione, che rimangono caratterizzate da elementi di monopolio naturale.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 164
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 164/2000
# DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 164
## Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 , recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità; Vista la direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 , relativa a norme comuni per il mercato interno del gas; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 , ed in particolare l'articolo 41; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2000; Visto il parere in data 16 marzo 2000 della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale 1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere. 2. Resta in vigore la disciplina vigente per le attività di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto dal presente decreto. (( 2-bis. Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza. ))
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Il Decreto Legislativo 164/2000 è il riferimento normativo fondamentale per la liberalizzazione del mercato del gas naturale in Italia, disciplinando importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento e vendita. Operatori del settore energetico, consulenti aziendali e professionisti del diritto commerciale lo consultano per comprendere l'accesso al mercato, gli obblighi di non discriminazione, la separazione tra attività libere e regolamentate, e l'applicazione alle fonti rinnovabili come biogas e gas da biomassa.
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