Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 161/1993

Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

Pubblicato: 27/05/1993 In vigore dal: 16/02/1993 Documento ufficiale

Quali sono le classificazioni dei fertilizzanti secondo il Decreto Legislativo 161/1993 e come si distinguono i concimi in base alla loro composizione e forma?

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Il Decreto Legislativo 161/1993 attua due direttive europee e stabilisce una classificazione completa dei fertilizzanti, suddividendoli in concimi, ammendanti e correttivi. I concimi si dividono in tre categorie principali: minerali (semplici o composti, con elementi secondari o microelementi), organici (azotati o azoto-fosfatici) e organo-minerali (con varie combinazioni di azoto, fosforo e potassio). La normativa riguarda produttori, distributori e utilizzatori di fertilizzanti nel settore agricolo, nonché le autorità di controllo competenti. Dal punto di vista pratico, i concimi possono presentarsi in forma solida o fluida, e nel caso di liquidi in soluzione devono rispettare specifici standard di limpidezza e tolleranze sulla presenza di corpuscoli estranei. Un aspetto rilevante è l'esclusione esplicita delle acque reflue da insediamenti industriali, urbani, rurali e zootecnici dalla qualifica di fertilizzanti, anche se potenzialmente utilizzabili in agricoltura.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1993, n. 161

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 161/1993 # DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1993, n. 161 ## Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 38 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. L' art. 1 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Classificazione dei fertilizzanti) . - 1. Il termine 'fertilizzantè comprende prodotti minerali, organici e organo- minerali, che si suddividono in 'concimì ed 'ammendanti e correttivì. 2. I concimi minerali possono essere: semplici: azotati, fosfatici, potassici; composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo- potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK); a base di elementi secondari; a base di microelementi (oligo-elementi). 3. I concimi organici possono essere: azotati e azoto-fosfatici (NP). 4. I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto- fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK). 5. I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione. 6. Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione. 7. Nei concimi liquidi in soluzione è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge. 8. Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.".

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Il Decreto Legislativo 161/1993 è il riferimento normativo per la classificazione e disciplina dei concimi, fertilizzanti minerali, organici e organo-minerali, nonché ammendanti e correttivi. Aziende agricole, produttori di fertilizzanti e consulenti agronomici lo consultano per conformità alle specifiche tecniche, composizioni autorizzate (NPK, elementi secondari, microelementi) e requisiti di presentazione dei prodotti in forma solida o fluida.

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