Quali prodotti sono regolati dal Decreto Legislativo 151/2004 e quali sono gli obblighi normativi applicabili?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 151/2004 disciplina i succhi di frutta e i prodotti analoghi destinati al consumo umano, implementando in Italia la direttiva europea 2001/112/CE. La normativa si applica a una categoria specifica di bevande definite nell'allegato I del decreto, escludendo invece i succhi e i nettari ottenuti da materie prime diverse dalla frutta. I prodotti rientranti in questa disciplina devono rispettare non solo le disposizioni specifiche del decreto, ma anche tutte le norme comunitarie generali sulla sicurezza alimentare, in particolare il regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare e i requisiti di tracciabilità e sicurezza. Per le aziende produttrici e i distributori, ciò significa conformarsi a standard qualitativi, etichettatura, composizione e procedure di controllo definite sia a livello nazionale che europeo.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 151
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 151/2004
# DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 151
## Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di
frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14 , ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B; Vista la direttiva 2001/112/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 , concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004; Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai succhi di frutta e prodotti analoghi, destinati all'alimentazione umana e definiti all'allegato I ((parte I)) . (( 1-bis. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto legislativo, i prodotti di cui al comma 1 sono soggetti alle norme comunitarie e di derivazione comunitaria applicabili agli alimenti ed in particolare al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 1-ter. Ai fini del presente decreto legislativo, si applicano le definizioni di cui all'allegato II. )) 2. Ai prodotti definiti all'allegato III si applicano le disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti dell'allegato I a cui si riferiscono. 3. Il presente decreto non si applica ai succhi e ai nettari ottenuti da materie prime diverse dalla frutta.
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Il Decreto Legislativo 151/2004 è il riferimento normativo per produttori e commercianti di succhi di frutta, nettari e bevande analoghi, che devono rispettare i requisiti di sicurezza alimentare, etichettatura e composizione secondo il regolamento (CE) 178/2002. Aziende del settore beverage e consulenti devono verificare la conformità alle definizioni di allegato I e II, nonché agli obblighi di tracciabilità e rintracciabilità previsti dalla normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare.
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