Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 151/2001

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Pubblicato: 26/04/2001 In vigore dal: 26/03/2001 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto e l'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 151/2001?

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Il Decreto Legislativo 151/2001 è un testo unico che raccoglie e coordina tutte le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Si applica a tutti i lavoratori e alle lavoratrici, sia nel settore privato che pubblico, e disciplina i diritti connessi alla nascita, all'adozione e all'affidamento di figli. Il decreto regola congedi, riposi, permessi e fornisce sostegno economico sia per la maternità che per la paternità, garantendo protezione durante i periodi critici legati alla genitorialità. La normativa si estende anche ai figli naturali, adottivi e in affidamento, offrendo una protezione ampia e inclusiva. Importante sottolineare che il decreto non pregiudica condizioni più favorevoli già stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi o altre disposizioni, mantenendo quindi il principio della norma più favorevole al lavoratore.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 151/2001 # DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 ## Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto; ( legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5 ; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3 ) 1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonchè il sostegno economico alla maternità e alla paternità. 2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge 8 marzo 2000, n. 53 , recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2000, n. 60. Il testo dell'art. 15 è il seguente: "Art. 15 (Testo unico). - 1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore; e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico; f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico. 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione. 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.". Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Per il testo dell'art. 15 della citata legge n. 53/2000 , si veda in nota al titolo. - La legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

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Il Decreto Legislativo 151/2001 è il riferimento normativo principale per congedi di maternità, permessi di paternità, tutela della lavoratrice gestante e sostegno economico alla genitorialità. Aziende e consulenti del lavoro lo consultano per disciplinare aspettative, astensione obbligatoria, diritti di riposo e indennità, nonché per verificare la compatibilità con contratti collettivi e normative regionali sulla parità di genere e protezione della maternità.

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