Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 151/2000

Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

Pubblicato: 14/06/2000 In vigore dal: 19/05/2000 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le limitazioni per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali secondo il Decreto Legislativo 151/2000?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 151/2000 recepisce la direttiva europea 98/56/CE e disciplina la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali in Italia. La normativa si applica a tutti i soggetti che commercializzano questi materiali, stabilendo standard qualitativi e condizioni tecniche che devono essere rispettate. Il decreto prevede che le autorità responsabili controllino il rispetto delle prescrizioni attraverso verifiche ufficiali, almeno per sondaggio, e che i fornitori autorizzati garantiscano la conformità dei loro prodotti alle condizioni prescritte. Sono escluse dall'applicazione della normativa i materiali destinati all'esportazione verso Paesi terzi, purché identificati e isolati dagli altri materiali, nonché le norme sulla protezione della flora selvatica, gli imballaggi e lo stato fitosanitario, che rimangono disciplinate da altre normative specifiche.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 151

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 151/2000 # DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 151 ## Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 98/56/CE, del Consiglio del 20 luglio 1998 , relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'articolo 17 recante delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/56/CE ; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535 ; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 ; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 14 aprile 1997, recante recepimento delle direttive della Commissione 93/49/CEE del 29 giugno 1993 , 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e 93/78/CEE del 21 settembre 1993 , relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato 1, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto, in attuazione della direttiva 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 , si applicano alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, fatte salve le norme sulla protezione della flora selvatica stabilite nel regolamento (CE) 97/338 del Consiglio del 9 dicembre 1996 , le norme sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio recate dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni, e le norme concernenti lo stato fitosanitario recate dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, purchè identificati come tali ed isolati dagli altri materiali di moltiplicazione. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Goveno se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 98/56/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 226 del 13 agosto 1998. - La legge 21 dicembre 1999, n. 526 , reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999". L'art. 17 della citata legge, così recita: "Art. 17 (Piante ornamentali: criteri di delega). -1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare le autorità responsabili per le prestazioni concernenti la qualità; b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe; c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le relative misure sanzionatorie; d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535 , reca: "Attuazione della direttiva 91/682/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali". - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 , reca: "Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali". - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale". - Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , reca: "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell' art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ". - Il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, reca: "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". - Il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997, reca: "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993 , n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993 , relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie e agli ibridi elencati nell'allegato I". - La direttiva 93/49/CEE è pubblicata in G.U.C.E n. L 250 del 7 ottobre 1993. - La direttiva 93/63/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 250 del 7 ottobre 1993. - La direttiva 93/78/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 256 del 14 ottobre 1993. Note all'art. 1: - Per la direttiva 98/56/CE vedi note alle premesse. - Il regolamento (CE) 97/338, del Consiglio del 9 dicembre 1996 , reca protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante controllo del loro commercio, pubblicato in G.U.C.E. n. L 061 del 3 marzo 1997. - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio". - Per il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996 vedi note alle premesse.

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Il Decreto Legislativo 151/2000 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della commercializzazione di materiali di moltiplicazione di piante ornamentali, disciplinando requisiti qualitativi, controlli ufficiali e responsabilità dei fornitori autorizzati. Aziende florovivaistiche e operatori del settore devono conformarsi alle prescrizioni tecniche, alle condizioni di conservazione del germoplasma e alle misure sanzionatorie previste, in coordinamento con le norme fitosanitarie e sulla protezione della flora selvatica.

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