Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 150/2015

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)

Pubblicato: 23/09/2015 In vigore dal: 14/09/2015 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi principali del Decreto Legislativo 150/2015 e come si organizza la Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro?

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Il Decreto Legislativo 150/2015 riordina la normativa italiana in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, creando un sistema coordinato a livello nazionale. L'obiettivo principale è garantire l'accesso ai servizi essenziali di politica attiva su tutto il territorio, assicurando l'esercizio unitario delle funzioni amministrative tra Stato e Regioni. La Rete Nazionale è costituita da soggetti pubblici e privati, tra cui l'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), le strutture regionali, INPS, INAIL, agenzie per il lavoro accreditate, fondi interprofessionali, università e camere di commercio. Questo sistema mira a promuovere l'effettività dei diritti costituzionali al lavoro e alla formazione, migliorando l'efficienza del mercato del lavoro attraverso il coordinamento tra servizi pubblici e privati. L'ANPAL assume il ruolo di coordinamento della rete, nel rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni e delle Province autonome, garantendo che i datori di lavoro trovino le competenze necessarie e i lavoratori ricevano supporto nell'inserimento o reinserimento occupazionale.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 150/2015 # DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 ## Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 , che allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonchè di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; Visto l'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 183 del 2014 , recante il criterio di delega relativo, tra l'altro, alla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione; alla istituzione, anche ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; all'attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati; alla introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; alla semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche; Visto l' articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali"; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , nella seduta del 30 luglio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 . 2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati: a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all'articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»; b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto; c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito; d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro; (( e) le Agenzie per il lavoro di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12; )) f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all' articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; g) i fondi bilaterali di cui all' articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 ; h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.; i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. 3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1 , 4 , 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro. 4. L'ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano 5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano nelle materie disciplinate dal presente decreto le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti, delle relative norme di attuazione e delle norme speciali recanti deleghe di funzioni e, in riferimento alla provincia autonoma di Bolzano, anche in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.

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