Quali sono le misure minime di protezione degli animali negli allevamenti secondo il Decreto Legislativo 146/2001 e a quali animali si applica?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 146/2001 attua la direttiva europea 98/58/CE e stabilisce i requisiti minimi per la protezione degli animali negli allevamenti in Italia. Si applica a qualsiasi animale allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli, inclusi pesci, rettili e anfibi. Il decreto riguarda proprietari, custodi e detentori di animali, sia persone fisiche che giuridiche, responsabili della loro gestione anche temporaneamente.
La normativa non si applica invece agli animali selvatici, a quelli destinati a gare o manifestazioni sportive, agli animali da sperimentazione o laboratorio, e agli invertebrati. Il decreto rimane coordinato con altre normative specifiche già esistenti, come quelle sulla protezione delle galline ovaiole, dei vitelli e dei suini, che mantengono la loro validità.
L'autorità competente per l'applicazione e il controllo è il Ministero della sanità e le autorità sanitarie territorialmente competenti. Il decreto rappresenta il quadro normativo generale per garantire il benessere animale negli allevamenti, stabilendo principi e criteri che devono essere rispettati da tutti gli operatori del settore zootecnico.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 146
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 146/2001
# DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 146
## Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli
animali negli allevamenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 , recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 1, comma 3; Vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Visto il protocollo allegato all'atto finale del trattato dell'Unione europea nella parte relativa al benessere animale; Vista la decisione 2000/50/CE della Commissione europea, del 17 dicembre 1999, relativa ai requisiti minimi applicabili alle ispezioni negli allevamenti; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e successive modifiche; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 novembre 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati; Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233 , al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 , e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 . 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli; b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali; c) autorità competente: il Ministero della sanità e le autorità sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e successive modifiche. 3. Il presente decreto non si applica agli animali: a) che vivono in ambiente selvatico; b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive; c) da sperimentazione o da laboratorio; d) invertebrati. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L' art. 1, comma 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 , legge comunitaria 1999, così recita: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie). - (Omissis). 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati è al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere: Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. (Omissis).". - La direttiva 98/58/CE è pubblicata in GUCE n. L 221 dell' 8 agosto 1998. - La decisione 2000/50/CE è pubblicata in GUCE n. L 019 del 25 gennaio 2000. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ". Note all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233 , reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 86/113 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria, ai sensi dell' art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ". - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 , reca: "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli". - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 , reca: "Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.". - Per il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , vedi le note alle premesse.
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Il Decreto Legislativo 146/2001 è il riferimento principale per allevatori, aziende agricole e operatori zootecnici che devono rispettare i requisiti di protezione animale negli allevamenti. Consulenti aziendali e veterinari lo consultano per comprendere gli obblighi normativi in materia di benessere animale, ispezioni negli allevamenti e responsabilità del detentore di animali secondo la direttiva comunitaria 98/58/CE.
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