Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ((e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/20
Quali sono le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 133/2009 per la violazione delle norme sulla registrazione e autorizzazione delle sostanze chimiche?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 133/2009 stabilisce il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del Regolamento REACH (CE n. 1907/2006), che disciplina la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche immesse sul mercato europeo. La normativa si applica a tutte le aziende, produttori, importatori e utilizzatori di sostanze chimiche che operano in Italia e devono rispettare gli obblighi comunitari in materia di sicurezza chimica. Il decreto prevede sanzioni amministrative e penali proporzionate alla gravità della violazione, con l'obiettivo di garantire la conformità alle disposizioni del Regolamento REACH e proteggere la salute umana e l'ambiente. Le violazioni riguardano principalmente il mancato adempimento degli obblighi di registrazione, la mancata comunicazione di informazioni sulla pericolosità delle sostanze, l'utilizzo non autorizzato di sostanze soggette a restrizioni, e la violazione delle norme sui precursori di esplosivi (secondo le modifiche introdotte dal Regolamento UE 2019/1148).
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 133
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 133/2009
# DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 133
## Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i
requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche <em><strong>((e per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e
all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE)
n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013.
Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento))</strong></em>. (09G0143)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ed il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione , nonchè la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CE e 2000/21/CE ; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34 , ed in particolare l'articolo 3; Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto concerne in particolare le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinchè esse siano attuate in applicazione degli articoli 125 e 126 del regolamento medesimo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Considerata la necessità di introdurre nel testo modifiche ulteriori rispetto a quelle derivanti dai rilievi formulati dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con particolare riferimento all'armonizzazione delle sanzioni previste agli articoli 14 e 16; Vista l'ulteriore preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009; Acquisiti nuovamente i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. ((Il presente capo)) reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, di seguito denominato: «regolamento».
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Il Decreto Legislativo 133/2009 è il riferimento normativo italiano per le sanzioni relative al Regolamento REACH (CE 1907/2006), disciplinando obblighi di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche. Aziende chimiche, importatori e utilizzatori industriali devono consultarlo per comprendere le violazioni sanzionabili, le autorità competenti e le misure di conformità. La normativa coordina anche le disposizioni sui precursori di esplosivi secondo il Regolamento UE 2019/1148.
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