Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 120/2018

Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00146)

Pubblicato: 26/10/2018 In vigore dal: 02/10/2018 Documento ufficiale

Quali sono le novità introdotte dal Decreto Legislativo 120/2018 in materia di liquidazione delle spese di intercettazione?

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Il Decreto Legislativo 120/2018 introduce modifiche al Testo Unico sulle spese di giustizia (DPR 115/2002) per armonizzare la disciplina delle spese relative alle operazioni di intercettazione. In particolare, viene inserito l'articolo 168-bis che disciplina il decreto di pagamento delle prestazioni obbligatorie e funzionali alle intercettazioni, secondo quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche. La norma stabilisce che la liquidazione di tali spese deve essere effettuata senza ritardo mediante decreto di pagamento emesso dal pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione per le operazioni di intercettazione. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento assume carattere di titolo provvisoriamente esecutivo e viene comunicato alle parti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Contro il decreto di pagamento è ammessa opposizione secondo le procedure ordinarie, garantendo così un controllo sulla legittimità delle spese sostenute.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 120

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 120/2018 # DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 120 ## Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00146) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103 , recante modifiche al codice penale , al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario e in particolare l'articolo1, comma 91; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , recante codice delle comunicazioni elettroniche ; Visto il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 , recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell' articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , in materia di liquidazione delle spese di intercettazione 1. Dopo l' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , è inserito il seguente: «Art. 168-bis (L) (Decreto di pagamento delle spese di cui all' articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime). - 1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all' articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. 2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3. 3. Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Note all'art. 1: - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A) , modificato dal presente decreto legislativo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O. Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ( Codice delle comunicazioni elettroniche ), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. - Si riporta il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 : «Art. 168 (L) - (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia). - 1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. 2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo. 3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonchè nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.».

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Il Decreto Legislativo 120/2018 riguarda la liquidazione delle spese di intercettazione, le prestazioni obbligatorie secondo il Codice delle comunicazioni elettroniche e il decreto di pagamento del pubblico ministero. Magistrati, pubblici ministeri e amministrazioni giudiziarie consultano questa norma per comprendere le procedure di pagamento delle spese di intercettazione, il regime del segreto investigativo e l'esecutività provvisoria dei decreti di pagamento.

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