Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 117/2008

((Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.))

Pubblicato: 07/07/2008 In vigore dal: 30/05/2008 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del Decreto Legislativo 117/2008 e a quali attività si applica?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 117/2008 attua in Italia la direttiva europea 2006/21/CE e disciplina la gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Si applica a tutte le imprese che operano nel settore dell'estrazione mineraria, petrolifera e di altre risorse naturali dal suolo. L'obiettivo principale è prevenire o ridurre gli effetti negativi sull'ambiente (acqua, aria, suolo, fauna, flora, paesaggio) e i rischi per la salute umana derivanti dalla gestione di questi rifiuti speciali. Il decreto stabilisce misure, procedure e azioni concrete che le aziende estrattive devono adottare per garantire una corretta gestione ambientale dei loro scarti produttivi, imponendo obblighi di pianificazione, monitoraggio e controllo.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 117

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 117/2008 # DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 117 ## <em><strong>((Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.))</strong></em> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit&agrave; europee - Legge comunitaria 2006, ed, in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, reso nella seduta del 26 marzo 2008; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati; Considerato che le competenti commissioni del Senato non hanno espresso il parere nel termine prescritto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalit&agrave; 1. Il presente decreto stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il pi&ugrave; possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonch&egrave; eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato &egrave; stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali &egrave; operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunit&agrave; europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non pu&ograve; essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti; - L'art. 1 e l'allegato &laquo;B&raquo; della legge 6 febbraio 2007, n. 13 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario, cos&igrave; recitano: &laquo;Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo &egrave; delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia gi&agrave; scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma &egrave; ridotto a sei mesi. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonch&egrave;, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinch&egrave; su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all' art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. Su di essi &egrave; richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione , ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 ; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 ; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 ; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005 ; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 ; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005 ; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005 ; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 ; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005 ; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005 ; 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005 ; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005 ; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 . 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo pu&ograve; emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo &egrave; autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , e con le procedure ivi previste. 7. In relazione a quanto disposto dall' art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall' art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005 . 8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o pi&ugrave; deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che d&agrave; conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altres&igrave; la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.&raquo;. .ri: &laquo;Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio . 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunit&agrave; delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilit&agrave; transfrontaliera nel settore ferroviario. 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societ&agrave; di capitali. 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilit&agrave; e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi. 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualit&agrave; per i servizi trasfusionali. 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilit&agrave;, riciclabilit&agrave; e recuperabilit&agrave; e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio . 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti. 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica. 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonch&egrave; fra determinate imprese. 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricit&agrave; e per gli investimenti nelle infrastrutture. 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE . 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualit&agrave; delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE . 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE . 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo. 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE . 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell' art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) . 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio . 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione). 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attivit&agrave; degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione). 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione). 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunit&agrave; e della parit&agrave; di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).&raquo;. - La direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio &egrave; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006, n. L 102.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Legislativo 117/2008 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto Legislativo 117/2008 è il riferimento normativo per le industrie estrattive che devono gestire rifiuti speciali secondo la disciplina ambientale europea. Aziende minerarie, società petrolifere e operatori del settore estrattivo consultano questa norma per comprendere gli obblighi di gestione rifiuti, responsabilità ambientale, piani di gestione e prevenzione dell'inquidamento. È correlato alla direttiva sulla responsabilità ambientale 2004/35/CE e rappresenta un elemento chiave della compliance ambientale per il settore estrattivo.

Normative correlate

Decreto Legislativo 151/2026
Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valor…
Decreto Legislativo 147/2026
Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale …
Decreto Legislativo 149/2026
Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. (26G0017…
Decreto Legislativo 148/2026
Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imp…
Decreto Legislativo 141/2026
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di ademp…
Decreto Legislativo 138/2026
Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e…
Decreto Legislativo 136/2026
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consigli…
Decreto Legislativo 128/2026
Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n.…

Altre normative del 2008

Individuazione di immobili di pregio ai sensi dell’articolo 43-bis, comma 13, del decreto… Provvedimento AdE 207 Determinazione del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio di una s.n.c. a … Interpello AdE 185 Subconcessione/Concessione – Trattamento fiscale a seguito di FTA dei principi contabili … Interpello AdE 917 Ridenominazione dei codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/E del 15 febbraio … Risoluzione AdE 50/E Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazio… Risoluzione AdE 81 Addizionale IRES per il settore energetico (c.d. Robin Hood Tax) - Articolo 81, commi 16,… Circolare 112 Deducibilità forfetaria e analitica dalle imposte sui redditi dell’Irap – art. 6 D.L. 185… Risoluzione AdE 303645 Consulenza giuridica - (Aiuti di Stato E1/2008 -ex CP86/01, CP233/05 e CP73/06 - Banche P… Risoluzione AdE 303761

Altri Decreto Legislativo

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, reca… 123/2026 Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento … 122/2026 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. (26G00131) 117/2026 Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 … 115/2026 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol re… 97/2026 Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 m… 96/2026
Vedi tutti i Decreto Legislativo →