Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di funzioni dell'Avvocatura dello Stato.
Quali sono le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 116/2004 alle funzioni dell'Avvocatura dello Stato in Trentino-Alto Adige/Südtirol?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 116/2004 modifica il precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1973, semplificando e ampliando le modalità di accesso al patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato per gli enti territoriali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. La norma principale sostituisce l'articolo 41 del DPR 49/1973, stabilendo che la regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato in modo facoltativo. Contemporaneamente, il decreto abroga gli articoli 39 e 40 del medesimo DPR 49/1973, eliminando precedenti limitazioni o vincoli. Questa modifica rappresenta un'attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e riconosce una maggiore autonomia agli enti locali nella scelta della rappresentanza legale, pur mantenendo la possibilità di ricorrere all'Avvocatura dello Stato quando ritenuto opportuno.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 2004, n. 116
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 116/2004
# DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 2004, n. 116
## Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol concernenti modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di
funzioni dell'Avvocatura dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 ; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 marzo 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della regione e delle province 1. L' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 , è sostituito dal seguente: «Art. 41 - 1. La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.». 2. Gli articoli 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 , sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 aprile 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti organi della regione e delle province di Trento e di Bolzano e funzioni regionali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1973, n. 84, S.O. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 , è citato nella nota al titolo. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
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Il Decreto Legislativo 116/2004 disciplina il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato per enti pubblici territoriali, con particolare riferimento alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle sue province autonome. La normativa è rilevante per amministratori pubblici, sindaci e dirigenti di enti locali che devono valutare le opzioni di rappresentanza legale, nonché per consulenti legali che assistono enti pubblici in materia di autonomia statutaria e funzioni amministrative.
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