Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti.
Quali funzioni amministrative vengono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di viabilità e trasporti secondo il Decreto Legislativo 111/2004?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 111/2004 attua lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia trasferendo alla Regione stessa tutte le funzioni amministrative relative alle reti stradali ricadenti sul territorio regionale. Questo trasferimento riguarda sia le strade regionali che quelle nazionali presenti in Friuli-Venezia Giulia e include attività di pianificazione, programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione, nuova costruzione e miglioramento delle infrastrutture viarie. Il decreto rappresenta un'applicazione del principio di autonomia regionale previsto dallo Statuto speciale del 1963, che riconosce alla Regione competenze particolari in materia di viabilità e trasporti. Le funzioni trasferite sono specificamente individuate in allegati (elenchi A e B) che dettagliano le strade regionali e nazionali interessate, con alcune eccezioni previste dall'articolo 2, comma 3, lettera f).
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 2004, n. 111
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 111/2004
# DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 2004, n. 111
## Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in
materia di viabilita' e trasporti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Funzioni trasferite in materia di viabilità 1. Sono trasferite alla Regione, in base all'articolo 4, primo comma, n. 9), e all'articolo 8 dello statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di esecuzione, di manutenzione, di gestione, di nuova costruzione o di miglioramento, nonchè vigilanza delle reti stradali regionale e nazionale ricadenti sul territorio regionale come individuate, rispettivamente, negli elenchi allegati sub A) e B), fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera f). Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, al sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963 . - L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963 ), è così formulato: «Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.». Nota all'art. 1: - Gli articoli 4 e 8 dello statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia, sono riportati nelle note all'art. 9.
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Il Decreto Legislativo 111/2004 è il riferimento normativo per il trasferimento di funzioni amministrative in materia di viabilità, strade regionali e nazionali, e trasporti alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Enti locali, amministrazioni regionali e professionisti del settore infrastrutturale lo consultano per comprendere la ripartizione di competenze tra Stato e Regione, l'autonomia statutaria, la gestione della viabilità e le responsabilità in materia di pianificazione e manutenzione stradale.
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