Quali sono i criteri che definiscono un prodotto alimentare destinato ad una alimentazione particolare secondo il Decreto Legislativo 111/1992?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 111/1992 stabilisce la disciplina italiana per i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, attuando la direttiva europea 89/398/CEE. Si applica a tutti i prodotti alimentari che, per composizione o processo di fabbricazione, si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo corrente e sono commercializzati per specifici obiettivi nutrizionali. La normativa riguarda principalmente le aziende produttrici e i distributori di alimenti speciali, nonché i consumatori con esigenze nutrizionali particolari. In pratica, il decreto prevede che questi prodotti devono essere destinati a persone con processi di assimilazione o metabolismo perturbati, persone in condizioni fisiologiche particolari, oppure lattanti e bambini in prima infanzia. Solo i prodotti destinati alle prime due categorie possono essere etichettati con le indicazioni "dietetico" o "di regime", mentre per i bambini in buona salute tale indicazione non è consentita. Per le aziende, ciò comporta obblighi specifici di formulazione, documentazione nutrizionale e corretta comunicazione al consumatore finale.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 111
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 111/1992
# DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 111
## Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/398/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare. Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, presentano le seguenti caratteristiche: a) si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo corrente; b) sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato; c) vengono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo. 2. I prodotti alimentari di cui al comma 1 devono rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle seguenti categorie di persone: a) le persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato; b) le persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti; c) i lattanti o i bambini nella prima infanzia, in buona sa- lute. 3. I soli prodotti alimentari di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere caratterizzati dall'indicazione "dietetico" o "di re- gime".
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Il Decreto Legislativo 111/1992 è il riferimento normativo per la classificazione e commercializzazione di alimenti dietetici, prodotti per regimi alimentari speciali e alimenti destinati a lattanti e bambini. Aziende alimentari e consulenti del settore lo consultano per conformità etichettatura, requisiti nutrizionali, indicazioni "dietetico" e "di regime", nonché per le categorie di consumatori destinatari (persone con metabolismo perturbato, condizioni fisiologiche particolari, prima infanzia).
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