Quali sono i requisiti e le regole che il Decreto Legislativo 110/1992 stabilisce per la produzione, distribuzione e vendita degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 110/1992 rappresenta l'attuazione italiana della direttiva europea 89/108/CEE e disciplina l'intero ciclo degli alimenti surgelati, dalla produzione fino alla vendita al consumatore finale. La normativa si applica a tutti gli operatori del settore alimentare che producono, distribuiscono o commercializzano prodotti surgelati destinati al consumo umano, escludendo esplicitamente i gelati da questa regolamentazione. Il decreto stabilisce standard comuni tra gli Stati membri europei per garantire la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti surgelati, armonizzando le legislazioni nazionali. Per le aziende del settore, la conformità a questa normativa è obbligatoria e riguarda aspetti critici come le procedure di congelamento, le temperature di conservazione, l'etichettatura e le modalità di distribuzione, con controlli che coinvolgono sia le autorità sanitarie che quelle commerciali.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 110
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 110/1992
# DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 110
## Attuazione della direttiva n. 89/108/CEE in materia di alimenti
surgelati destinati all'alimentazione umana.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina la produzione, la distribuzione e la vendita degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana. 2. I gelati non sono considerati alimenti surgelati.
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Il Decreto Legislativo 110/1992 è il riferimento normativo principale per operatori nel settore alimentare che trattano alimenti surgelati, disciplinando aspetti di conformità europea, sicurezza alimentare e tracciabilità dei prodotti. Aziende produttrici, distributori e commercianti devono consultarlo per comprendere obblighi di etichettatura, conservazione, igiene e responsabilità nella filiera alimentare, nonché le sanzioni amministrative previste per il mancato rispetto delle disposizioni.
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