Quali sono le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 108/1992 per chi viola le norme sui materiali a contatto con alimenti?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 108/1992 attua in Italia la direttiva europea 89/109/CEE, stabilendo regole comuni per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Questo decreto riguarda produttori, importatori e distributori di materiali per il confezionamento e la conservazione di alimenti, nonché le aziende che utilizzano tali materiali nella loro filiera produttiva. Il decreto modifica le sanzioni penali previste dal DPR 777/1982, introducendo due livelli di violazione con conseguenze diverse: le violazioni più gravi (lettera a) sono punite con arresto fino a un anno e ammenda da 5 a 15 milioni di lire, mentre le violazioni meno gravi (lettera b) prevedono arresto fino a tre mesi oppure ammenda da 5 a 15 milioni di lire. In pratica, le aziende devono garantire che i materiali utilizzati rispettino i requisiti di sicurezza alimentare stabiliti dalla normativa europea, pena sanzioni penali significative oltre a possibili sequestri e danni reputazionali.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 108
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 108/1992
# DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 108
## Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e
gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/109/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Il terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 , è sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni; i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".
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Il Decreto Legislativo 108/1992 è il riferimento normativo italiano per la conformità dei materiali a contatto con alimenti, disciplinando obblighi di compliance, responsabilità della filiera produttiva e sanzioni amministrative e penali. Aziende alimentari, produttori di imballaggi e consulenti di settore lo consultano per verificare conformità normativa, tracciabilità dei materiali, certificazioni di idoneità e gestione del rischio di contaminazione alimentare.
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