Attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione.
Quali prodotti rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 107/1992 e quali ne sono esclusi?
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Il Decreto Legislativo 107/1992 disciplina la produzione, il commercio e la vendita degli aromi utilizzati nei prodotti alimentari per conferire odore, gusto o entrambi, nonché i materiali di base impiegati nella loro preparazione. Si tratta di una normativa che implementa due direttive europee (88/388/CEE e 91/71/CEE) al fine di armonizzare la legislazione italiana con quella comunitaria nel settore degli aromi alimentari. La norma riguarda quindi produttori, commercianti e distributori di aromi e delle loro materie prime. In pratica, il decreto stabilisce regole comuni per garantire la sicurezza e la qualità degli aromi immessi sul mercato italiano ed europeo. Tuttavia, il decreto esclude dal suo ambito di applicazione: le sostanze e i prodotti commestibili destinati al consumo diretto (anche se ricostituiti), le sostanze con esclusivamente gusto dolce, acido o salato, e le materie di origine vegetale o animale che hanno proprietà aromatizzanti naturali, a meno che non siano impiegate come fonti di aromi. Queste esclusioni sono rilevanti per le aziende alimentari, poiché determinano quali prodotti devono rispettare gli obblighi normativi e quali invece rimangono fuori dal perimetro di applicazione.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 107
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 107/1992
# DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 107
## Attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE relative
agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed
ai materiali di base per la loro preparazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/388/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 e della direttiva 91/71/CEE della Commissione del 16 gennaio 1991 , relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e dei materiali di base per la loro preparazione; Visto, altresì, l' art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina la produzione, il commercio e la vendita degli "aromi" impiegati o destinati ad essere impiegati nei o sui prodotti alimentari per conferire loro odore, gusto o entrambi e dei materiali di base utilizzati per la produzione degli aromi. 2. Le norme del presente decreto non si applicano: a) alle sostanze ed ai prodotti commestibili destinati ad essere consumati come tali, con o senza ricostituzione; b) alle sostanze che hanno esclusivamente gusto dolce, acido o salato; c) alle materie di origine vegetale o animale aventi proprietà aromatizzanti intrinseche, purchè non impiegate come fonti di aromi.
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Il Decreto Legislativo 107/1992 è il riferimento normativo per la disciplina degli aromi alimentari, dei materiali di base per la loro preparazione e delle sostanze aromatizzanti. Aziende del settore alimentare, produttori di aromi e consulenti devono conoscere le esclusioni previste (prodotti commestibili, sostanze con gusto dolce/acido/salato, materie vegetali e animali con proprietà aromatizzanti intrinseche) per determinare l'applicabilità della normativa e gli obblighi di conformità.
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