Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 107/1992

Attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione.

Pubblicato: 17/02/1992 In vigore dal: 25/01/1992 Documento ufficiale

Quali prodotti rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 107/1992 e quali ne sono esclusi?

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Il Decreto Legislativo 107/1992 disciplina la produzione, il commercio e la vendita degli aromi utilizzati nei prodotti alimentari per conferire odore, gusto o entrambi, nonché i materiali di base impiegati nella loro preparazione. Si tratta di una normativa che implementa due direttive europee (88/388/CEE e 91/71/CEE) al fine di armonizzare la legislazione italiana con quella comunitaria nel settore degli aromi alimentari. La norma riguarda quindi produttori, commercianti e distributori di aromi e delle loro materie prime. In pratica, il decreto stabilisce regole comuni per garantire la sicurezza e la qualità degli aromi immessi sul mercato italiano ed europeo. Tuttavia, il decreto esclude dal suo ambito di applicazione: le sostanze e i prodotti commestibili destinati al consumo diretto (anche se ricostituiti), le sostanze con esclusivamente gusto dolce, acido o salato, e le materie di origine vegetale o animale che hanno proprietà aromatizzanti naturali, a meno che non siano impiegate come fonti di aromi. Queste esclusioni sono rilevanti per le aziende alimentari, poiché determinano quali prodotti devono rispettare gli obblighi normativi e quali invece rimangono fuori dal perimetro di applicazione.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 107

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 107/1992 # DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 107 ## Attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/388/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 e della direttiva 91/71/CEE della Commissione del 16 gennaio 1991 , relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e dei materiali di base per la loro preparazione; Visto, altresì, l' art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina la produzione, il commercio e la vendita degli "aromi" impiegati o destinati ad essere impiegati nei o sui prodotti alimentari per conferire loro odore, gusto o entrambi e dei materiali di base utilizzati per la produzione degli aromi. 2. Le norme del presente decreto non si applicano: a) alle sostanze ed ai prodotti commestibili destinati ad essere consumati come tali, con o senza ricostituzione; b) alle sostanze che hanno esclusivamente gusto dolce, acido o salato; c) alle materie di origine vegetale o animale aventi proprietà aromatizzanti intrinseche, purchè non impiegate come fonti di aromi.

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Il Decreto Legislativo 107/1992 è il riferimento normativo per la disciplina degli aromi alimentari, dei materiali di base per la loro preparazione e delle sostanze aromatizzanti. Aziende del settore alimentare, produttori di aromi e consulenti devono conoscere le esclusioni previste (prodotti commestibili, sostanze con gusto dolce/acido/salato, materie vegetali e animali con proprietà aromatizzanti intrinseche) per determinare l'applicabilità della normativa e gli obblighi di conformità.

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