Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 1/2004

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Pubblicato: 14/01/2004 In vigore dal: 08/01/2004 Documento ufficiale

Qual è la principale modifica introdotta dal Decreto Legislativo 1/2004 alla disciplina della Biennale di Venezia?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 1/2004 modifica il precedente assetto normativo della Biennale di Venezia, trasformando la sua denominazione da "Società di cultura La Biennale di Venezia" a "Fondazione La Biennale di Venezia". Questo cambiamento rappresenta una riqualificazione della natura giuridica dell'ente, passando da una forma di società privata a una struttura di fondazione, che comporta implicazioni significative sulla governance e sulla gestione dell'istituzione culturale veneziana. La modifica è stata emanata in attuazione della legge delega 6 luglio 2002, n. 137, che aveva affidato al Governo il compito di riformare l'organizzazione di enti pubblici e della Presidenza del Consiglio. Il decreto interviene su un ente che già era stato trasformato nel 1998 da ente pubblico in persona giuridica privata, rappresentando quindi un ulteriore adeguamento della sua struttura organizzativa nel contesto delle riforme amministrative nazionali.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 1

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 1/2004 # DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 1 ## Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14; Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , recante trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia»; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 ; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137 , recante delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè di enti pubblici e, in particolare, l'articolo 1; Ravvisata l'esigenza di modificare il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 ; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all' articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. La denominazione «Società di cultura La Biennale di Venezia», contenuta in provvedimenti legislativi e regolamentari, è sostituita con quella di «Fondazione La Biennale di Venezia». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alla premessa: - Il testo dell' art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, è il seguente: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - Il testo dell' art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, è il seguente: «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - La legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. - La legge 20 marzo 1975, n. 70 , recante: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. - Il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, è il seguente: «1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonchè di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso.». - Il testo dell' art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, è il seguente: «Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, dall' art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , ai seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti; b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonchè di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti; c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali; d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti; e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall' art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni; f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.». - Il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , recante: «Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell' art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 », è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1998, n. 34. - Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 , recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 , decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 , decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 , e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 », è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1999, n. 16, supplemento ordinario. - La legge 6 luglio 2002, n. 137 , recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè di enti pubblici», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158. - Il testo dell' art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, è il seguente: «Art. 5. - 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. 2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. 3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 4. La Commissione: a) esprime i pareri previsti dalla presente legge; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.».

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Legislativo 1/2004 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto Legislativo 1/2004 riguarda la trasformazione della Biennale di Venezia in fondazione, modificando la disciplina degli enti pubblici e della loro riorganizzazione secondo i principi di semplificazione amministrativa e razionalizzazione dei costi. Amministratori e consulenti che operano nel settore culturale e degli enti no-profit devono considerare questa normativa per comprendere la natura giuridica, la personalità di diritto privato e le implicazioni fiscali e organizzative delle fondazioni culturali italiane.

Normative correlate

Decreto Legislativo 151/2026
Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valor…
Decreto Legislativo 147/2026
Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale …
Decreto Legislativo 149/2026
Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. (26G0017…
Decreto Legislativo 148/2026
Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imp…
Decreto Legislativo 141/2026
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di ademp…
Decreto Legislativo 138/2026
Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e…
Decreto Legislativo 136/2026
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consigli…
Decreto Legislativo 128/2026
Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n.…

Altre normative del 2004

Trattamento fiscale del premio per i ritrovamenti di cui all'articolo 92 del decreto legi… Interpello AdE 42 Accordo Svizzera-UE del 26 ottobre 2004 – Articolo 9 in materia di tassazione dei dividen… Risoluzione AdE 5409676 Decadenza dai benefici fiscali IAP per costituzione infraquinquennale di diritto di super… Interpello AdE 99 Interpello probatorio – fusione per incorporazione di una società consolidante con societ… Risoluzione AdE 302439 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme ric… Risoluzione AdE 311 Indagini finanziarie - Poteri degli uffici: art. 32, primo comma, numeri 2), 5) e 7) del … Circolare 600 Precisazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2004, n… Provvedimento AdE 12605 Quesiti riguardanti la comunicazione dell’impronta relativa ai documenti informatici rile… Circolare 299627

Altri Decreto Legislativo

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, reca… 123/2026 Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento … 122/2026 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. (26G00131) 117/2026 Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 … 115/2026 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol re… 97/2026 Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 m… 96/2026
Vedi tutti i Decreto Legislativo →