Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 1/1999

Riordino degli enti e delle societa' di promozione e istituzione della societa' "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Pubblicato: 11/01/1999 In vigore dal: 09/01/1999 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della società "Sviluppo Italia" istituita dal Decreto Legislativo 1/1999 e quali sono le sue funzioni principali?

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Il Decreto Legislativo 1/1999 istituisce Sviluppo Italia, una società per azioni con sede a Roma, creata entro il 31 gennaio 1999 per promuovere lo sviluppo economico e occupazionale in Italia. La società opera attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di partecipazioni in altre società, con particolare focus sulle aree depresse e il Mezzogiorno. Le sue funzioni includono la promozione di attività produttive, l'attrazione di investimenti, il supporto a nuova imprenditorialità, lo sviluppo dell'innovazione e il rafforzamento dei sistemi locali d'impresa nei settori agricolo, turistico e commerciale. Inoltre, fornisce consulenza alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo e la gestione degli incentivi nazionali e comunitari. Il decreto prevede il riordino e l'accorpamento di diverse società preesistenti (SPI, ITAINVEST, IG, INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA e IPI) sotto il controllo di Sviluppo Italia, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni. Un aspetto rilevante è che i nuovi finanziamenti nazionali e comunitari devono essere preferibilmente impiegati nelle aree depresse dell'obiettivo 1 per almeno un biennio.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 1999, n. 1

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 1/1999 # DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 1999, n. 1 ## Riordino degli enti e delle societa' di promozione e istituzione della societa' "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 11, comma 1, lettera b) , e l' articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208 ; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ; Viste le deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le quali è stato approvato il DPEF per il triennio 1999-2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1998; Acquisito il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche agricole e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. ((Per lo svolgimento)) delle attività considerate nel presente decreto, entro il 31 gennaio 1999 è istituita una società per azioni con sede in Roma, denominata Sviluppo Italia. (( 2. La società di cui al comma 1 ha per scopo, attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, purchè le predette attività siano sempre correlate a iniziative d'impresa concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. La società di cui al comma 1 può avvalersi delle società operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4. )) 3. Alla società di cui al comma 1 sono conferite, o fatte acquisire, le partecipazioni azionarie nelle società SPI, ITAINVEST, IG-Società per l'imprenditoria giovanile, nonchè di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.a. e le quote di IPI, detenute dallo Stato o da società da questo controllate. La partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro è conferito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. (( 4. La società di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle strutture delle società di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o più società operative da essa direttamente controllate, ovvero in rami d'azienda eventualmente dotati di contabilità separata, ferma restando la distinzione funzionale fra servizi allo sviluppo e servizi finanziari; le eventuali perizie avvengono a valore di libro sempre che non vi sia opposizione immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle amministrazioni dello Stato. Sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attività con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificità di settore, con particolare riguardo a quello agricolo e agro-alimentare, nonchè la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorità determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE. )) (( 4-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società di cui al comma 1 e le agenzie e le finanziarie locali di promozione. 4-ter. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per almeno un biennio i nuovi finanziamenti nazionali e comunitari assegnati alla società di cui al comma 1 sono preferibilmente impiegati nelle aree depresse dell'obiettivo 1. )) 5. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .

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