Decisione UE In vigore

Decisione UE 3244/2024

Decisione (UE) 2024/3244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione

Pubblicato: 19/12/2024 In vigore dal: 19/12/2024 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche introdotte dalla Decisione UE 2024/3244 ai materiali forestali di moltiplicazione importati da paesi terzi?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/3244 modifica la precedente Decisione 2008/971/CE per estendere il regime di equivalenza anche ai materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati" provenienti da paesi terzi (Canada, Svizzera, Regno Unito, Norvegia, Serbia, Turchia e Stati Uniti). Fino al 31 dicembre 2024, gli Stati membri potevano decidere autonomamente sull'equivalenza di questa categoria; ora la decisione è centralizzata a livello UE, garantendo uniformità nelle importazioni. La normativa si applica a sementi e piantine certificate ufficialmente secondo il sistema OCSE per sementi e piante forestali, purché rispettino le condizioni stabilite nell'allegato II della decisione. Una novità importante riguarda l'etichettatura: sia per i materiali "qualificati" che "controllati" deve essere indicato se è stata utilizzata modificazione genetica nella produzione del materiale di base, permettendo agli utilizzatori di compiere scelte consapevoli. La decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione ma si applica dal 1° gennaio 2025, assicurando continuità normativa dopo la scadenza della precedente autorizzazione temporanea.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/3244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione EN: Decision (EU) 2024/3244 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2024 amending Council Decision 2008/971/EC as regards the forest reproductive material of the ‘tested’ category, its labelling and the names of the authorities responsible for the approval and control of the production

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3244 23.12.2024 DECISIONE (UE) 2024/3244 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2024 che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione dell'atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ) , deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) La direttiva 1999/105/CE del Consiglio ( 3 ) si applica, tra l'altro, alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all'interno dell'Unione. Tale direttiva riguarda i materiali di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali che risultano importanti a fini forestali in tutta l'Unione o in parte di essa. (2) La decisione 2008/971/CE del Consiglio ( 4 ) determina le condizioni di importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie «identificati alla fonte», «selezionati» e «qualificati», prodotti nei paesi terzi figuranti nell'allegato I di tale decisione, per quanto riguarda l'ammissione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali forestali di moltiplicazione da tali materiali di base. I paesi terzi interessati hanno attuato il sistema OCSE di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale («sistema OCSE per sementi e piante forestali»). (3) Il sistema OCSE per sementi e piante forestali è stato modificato nel 2013 per includere i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati» in aggiunta alle categorie di materiali forestali di moltiplicazione «identificati alla fonte», «selezionati» e «qualificati», che fanno parte di tale sistema dal 2011. (4) Le norme nazionali relative alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione («norme nazionali») in Canada, Norvegia, Regno Unito, Serbia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia («paesi terzi specificati») prevedono che un'ispezione ufficiale sia effettuata in campo durante la raccolta e la trasformazione delle sementi e la produzione di postime. (5) Secondo le norme nazionali dei paesi terzi specificati, i sistemi per l'ammissione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali forestali di moltiplicazione da tali materiali di base devono rispettare il sistema OCSE per sementi e piante forestali. Tali norme nazionali dispongono inoltre che sementi e postime appartenenti alle categorie «identificati alla fonte», «selezionati», «qualificati» e «controllati» siano certificati ufficialmente e che gli imballaggi di sementi siano chiusi ufficialmente in conformità del sistema OCSE per sementi e piante forestali. (6) In assenza di una decisione a livello dell'Unione in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la decisione di esecuzione (UE) 2021/773 ( 5 ) della Commissione ha autorizzato temporaneamente, fino al 31 dicembre 2024, gli Stati membri a decidere in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati» prodotti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2008/971/CE, che comprendono i paesi terzi specificati. Tale autorizzazione era necessaria per evitare qualsiasi rischio di perturbazione delle importazioni di materiali forestali di moltiplicazione negli Stati membri. (7) Da un esame delle norme nazionali dei paesi terzi specificati per quanto riguarda la categoria «controllati» emerge che le condizioni per l'ammissione dei materiali di base sono considerate equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 1999/105/CE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2008/971/CE relative a sementi e postime. (8) I nomi e gli indirizzi di talune autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione, elencate all'allegato I della decisione 2008/971/CE, sono cambiati e devono pertanto essere aggiornati. (9) È possibile fare ricorso alla modificazione genetica per la produzione di sementi o postime della categoria «controllati». Al fine di garantire che gli utilizzatori di materiali forestali di moltiplicazione possano compiere scelte informate, l'etichetta OCSE e l'etichetta o il documento del fornitore dovrebbero pertanto indicare se sia stato fatto ricorso o meno a tale tipo di modificazione nella produzione dei materiali di base per detta categoria, come avviene attualmente con la categoria «qualificati». (10) In vista dell'aggiunta della categoria «controllati» nell'allegato II della decisione 2008/971/CE, è opportuno aggiungere a tale decisione un nuovo allegato con una tabella che indichi le categorie nell'ambito delle quali possono essere importati nell'Unione i materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai diversi tipi di materiali di base al fine di garantire chiarezza e la corretta applicazione di tale decisione. Tale aggiunta è necessaria per garantire la chiarezza giuridica, la coerenza con la direttiva 1999/105/CE, nonché la corretta applicazione di tali norme e il compimento di scelte informate da parte degli operatori che applicano tale decisione. (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/971/CE. (12) Considerata l'urgenza di garantire che la presente decisione entri in vigore prima della scadenza della decisione di esecuzione (UE) 2021/773 il 31 dicembre 2024, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE), al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. (13) Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia estendere alla categoria «controllati» il regime di d'equivalenza per l'importazione di materiali forestali di moltiplicazione istituito dalla decisione 2008/971/CE, non può essere conseguito dagli Stati membri ma può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (14) È opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di garantire che entri in vigore prima della scadenza della decisione di esecuzione (UE) 2021/773. (15) Poiché la decisione di esecuzione (UE) 2021/773 scade il 31 dicembre 2024, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1 o gennaio 2025 al fine di garantire la chiarezza giuridica e la continuità delle rispettive norme, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche della decisione 2008/971/CE La decisione 2008/971/CE è così modificata: 1) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione determina le condizioni di importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie “identificati alla fonte”, “selezionati”, “qualificati” e “controllati” prodotti in un paese terzo figurante nell'allegato I.» ; 2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Sementi e postime appartenenti alle categorie “identificati alla fonte”, “selezionati”, “qualificati” e “controllati” delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell'allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime conformi alla direttiva 1999/105/CE, purché siano rispettate le condizioni stabilite nell'allegato II della presente decisione.» ; 3) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione. Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2025. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente BÓKA J. ( 1 ) Parere del 4 dicembre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2024. ( 3 ) Direttiva 2002/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ( GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/105/oj). ( 4 ) Decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi ( GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/971/oj). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/773 della Commissione, del 10 maggio 2021, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, a decidere temporaneamente in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione di talune categorie prodotti in determinati paesi terzi ( GU L 169 del 12.5.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/773/oj). ALLEGATO Gli allegati della decisione 2008/971/CE sono così modificati: 1) l'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Paesi e autorità Paese ( 1 ) Autorità responsabile dell'ammissione e del controllo della produzione CA Natural Resources Canada - Canadian Forest Service Atlantic Forestry Centre 1350 Regent Street Fredericton NB E3C 2G6 CH Federal Office for the Environment (FOEN) Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK) Forest Division Federal Plant Protection Service Monbijoustrasse 40 CH-3003 Bern GB ( 2 ) Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) Eastbrook Shaftesbury Road Cambridge CB2 8DR NO Norwegian Forest Seed Center c/o Øyvind Meland Edvardsen Box 118, N-2301 Hamar RS Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Ministry of AFW — Directorate for Forest Omladinskih brigada 1 Novi Beograd TR Ministry of Agriculture and Forestry General Directorate of Forestry Forest Tree Seeds and Tree Breeding Research Institute Directorate Sogutozu 06560 Ankara US United States Department of Agriculture Forest Service Cooperative Forestry National Seed Laboratory 5675 Riggins Mill Road Dry Branch, Georgia 31020 AUTORITÀ UFFICIALI DI CERTIFICAZIONE STATALE (Autorizzate a rilasciare certificati OCSE in virtù di un accordo di cooperazione con il servizio forestale USDA — USDA Forest Service) Washington State Crop Improvement Association, Inc. 2575 NE Hopkins Ct. Pullman, Washington 99163 2) all'allegato II, il testo della sezione C è sostituito dal seguente: «C. Condizioni aggiuntive relative a sementi e postime delle categorie “qualificati” e “controllati” prodotti in paesi terzi. Per sementi e postime delle categorie “qualificati” e “controllati”, l'etichetta OCSE e l'etichetta o il documento del fornitore devono recare l'indicazione se è stato fatto ricorso o meno alla modificazione genetica nella produzione del materiale di base.»; 3) è aggiunto l'allegato seguente: «ALLEGATO III Categorie nell'ambito delle quali possono essere importati nell'Unione i materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai diversi tipi di materiali di base Materiale di base Categoria dei materiali forestali di moltiplicazione Identificati alla fonte Selezionati Qualificati Controllati Fonte di semi x Soprassuolo x x x Arboreto da seme x x Genitori x x Clone x x Miscuglio di cloni x X» ( 1 ) CA — Canada, CH — Svizzera, GB — Regno Unito, NO — Norvegia, RS — Serbia, TR — Turchia, US — Stati Uniti. ( 2 ) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 ( GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87 )), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.» ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3244/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2024/3244 regola l'importazione di materiali forestali di moltiplicazione da paesi terzi secondo il sistema OCSE di certificazione, disciplinando le categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati". Operatori del settore forestale, vivaisti e importatori devono verificare l'equivalenza dei materiali secondo la direttiva 1999/105/CE e rispettare i requisiti di etichettatura relativi alla modificazione genetica, nonché consultare l'allegato III per comprendere quali categorie di importazione sono ammesse in base al tipo di materiale di base utilizzato.

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