Decisione UE In vigore

Decisione UE 3219/2024

Decisione (UE) 2024/3219 del Consiglio, del 12 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione

Pubblicato: 12/12/2024 In vigore dal: 12/12/2024 Documento ufficiale

Qual è la posizione dell'Unione europea sulla procedura di monitoraggio delle raccomandazioni della Convenzione di Istanbul presso il Comitato delle Parti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/3219 stabilisce la posizione ufficiale che l'Unione europea deve assumere nella 17ª riunione del Comitato delle Parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della violenza contro le donne e la violenza domestica, tenutasi il 17 dicembre 2024. La decisione riguarda specificamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione, per le quali l'UE ha competenza esclusiva secondo l'articolo 336 del TFUE. L'Unione deve sostenere l'adozione del progetto di decisione IC-CP(2024)10, che stabilisce la procedura per l'adozione e il monitoraggio delle raccomandazioni derivanti dal primo ciclo di valutazione tematica del GREVIO (Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza). In pratica, il Comitato delle Parti adotterà raccomandazioni basate sui rapporti di valutazione del GREVIO, che riguardano 19 disposizioni specifiche della Convenzione, e richiederà alle parti di presentare rapporti scritti entro 3 anni sull'attuazione delle misure adottate. La procedura prevede che le raccomandazioni si concentrino sulle questioni più urgenti (identificate con il verbo "esorta") e su quelle da affrontare nel prossimo futuro (identificate con "incoraggia vivamente"), garantendo un monitoraggio efficace senza sovrapposizioni con futuri cicli di valutazione.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/3219 del Consiglio, del 12 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione EN: Council Decision (EU) 2024/3219 of 12 December 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee of the Parties of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence with regard to matters related to institutions and public administration of the Union

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3219 23.12.2024 DECISIONE (UE) 2024/3219 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio ( 1 ) , per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio ( 2 ) , per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, nella misura in cui rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La convenzione è entrata in vigore per l’Unione il 1 o ottobre 2023. (2) A norma dell’articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («GREVIO») deve vigilare sull’attuazione della convenzione da parte delle parti. A norma dell’articolo 68, paragrafo 3, della convenzione, le procedure di valutazione successive alla procedura di valutazione di base del GREVIO, relative ai rapporti sulle misure legislative e di altro tipo che danno attuazione alle disposizioni della presente convenzione presentati dalle parti, devono essere divise in cicli («cicli di valutazione tematica»). A norma dell’articolo 68, paragrafo 11, della convenzione, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, il comitato delle parti istituito dall’articolo 67 della convenzione è in grado di adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata. (3) Il primo dei cicli di valutazione tematica, dal titolo «Building Trust by Delivering Support, Protection and Justice» (Rafforzare la fiducia offrendo sostegno, protezione e giustizia), è stato avviato nel 2022 e si svolgerà dal 2023 al 2031. Il ciclo riguarda 19 disposizioni specifiche della convenzione, segnatamente gli articoli 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 56, e verte sull’attuazione delle disposizioni della convenzione che si applicano anche all’Unione per quanto riguarda le sue istituzioni e la sua amministrazione pubblica. (4) Nel settembre 2024 il segretariato del comitato delle parti ha condiviso con le parti il progetto di decisione IC-CP(2024)10 sulle raccomandazioni da adottare sulla base dei rapporti elaborati dal GREVIO nell’ambito del primo ciclo di valutazione tematica («progetto di decisione»). Il progetto di decisione prevede una procedura per l’adozione e il controllo dell’attuazione delle raccomandazioni da parte del comitato delle parti e contiene un modello di raccomandazione. Il progetto di decisione deve essere discusso e, se possibile, adottato in occasione della 17 a riunione del comitato delle parti del 17 dicembre 2024. (5) L’Unione ha competenza esclusiva per accettare gli obblighi stabiliti nella convenzione per quanto riguarda le sue istituzioni e la sua amministrazione pubblica, nell’ambito di applicazione dell’articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Nel suo parere 1/19 ( 3 ) , la Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato che una parte significativa degli obblighi della convenzione relativi all’adozione di misure di prevenzione e di protezione è, in sostanza, vincolante per l’Unione nei confronti del personale della sua amministrazione e del pubblico che visita i locali e gli edifici delle sue istituzioni, organi e organismi. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti, in quanto il progetto di decisione stabilisce la procedura per l’adozione e il controllo dell’attuazione delle raccomandazioni rivolte alle parti per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione. Tali raccomandazioni saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in quanto potrebbero influire in futuro sull’interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione. (7) Il progetto di decisione stabilisce che le raccomandazioni devono limitarsi ad affrontare le questioni più urgenti individuate dal GREVIO nei suoi rapporti. Tali questioni comprendono le carenze che secondo il GREVIO richiedono un intervento immediato, mediante l’uso del verbo «esorta», e le questioni che il GREVIO ritiene debbano essere affrontate nel prossimo futuro, identificate dal verbo «incoraggia vivamente», in relazione a tutti i capitoli della convenzione. (8) Il progetto di decisione prevede che il comitato delle parti vigili sull’attuazione delle raccomandazioni richiedendo alla parte interessata di presentare un rapporto scritto sulle misure adottate entro 3 anni dall’adozione delle raccomandazioni. Conformemente al progetto di decisione, il comitato delle parti può quindi decidere di non prendere ulteriori misure nell’ambito della propria attività di controllo per evitare sovrapposizioni con eventuali cicli di valutazione tematica futuri. (9) Il progetto di decisione prevede che le raccomandazioni raccomandino alla parte interessata di attuare le restanti proposte meno urgenti del GREVIO, in modo da approvare le conclusioni di quest’ultimo nella loro interezza, e di invitare la parte a un dialogo costante con il GREVIO. (10) L’Unione dovrebbe approvare il progetto di decisione, in quanto la procedura ivi stabilita è in linea con la procedura di valutazione di base a norma dell’articolo 68 della convenzione, che è efficace e garantisce l’effettiva attuazione di tutte le disposizioni selezionate per la valutazione tematica, evitando nel contempo la sovrapposizione dei processi di controllo. (11) La posizione dell’Unione in sede di comitato delle parti dovrebbe pertanto consistere nel sostenere l’adozione del progetto di decisione, compreso il modello di raccomandazione che figura nell’appendice 1. (12) Al fine di consentire la necessaria flessibilità durante la riunione del comitato delle parti, è opportuno prevedere la possibilità di concordare a nome dell’Unione modifiche specifiche del progetto di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 17 a riunione del comitato delle parti, istituito dall’articolo 67 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione»), consiste nel sostenere l’adozione del progetto di decisione IC-CP(2024)10 sulle raccomandazioni che il comitato delle parti è chiamato ad adottare («progetto di decisione»), compreso il modello di raccomandazione che figura nell’appendice 1 («appendice 1»). Articolo 2 Qualora i seguenti punti dell’appendice 1 non possano essere concordati come figurano nella redazione del testo, i rappresentanti dell’Unione in sede di comitato delle parti possono concordare, senza un’ulteriore decisione del Consiglio, quanto segue: — punto B: prorogare il termine di 3 anni entro il quale la parte interessata deve presentare al comitato delle parti un rapporto scritto sulle misure adottate per attuare la convenzione; — punto C: sopprimere la raccomandazione che invita la parte interessata ad adottare misure per attuare le ulteriori conclusioni dei primi rapporti di valutazione tematica del GREVIO; — punto D: sopprimere l’invito rivolto alla parte interessata affinché prosegua il dialogo con il GREVIO sui progressi compiuti. I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato delle parti inoltre possono, senza un’ulteriore decisione del Consiglio, apportare lievi modifiche al progetto di decisione, compresa l’appendice 1, che non alterino in modo sostanziale la posizione di cui all’articolo 1 della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente PINTÉR S. ( 1 ) Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1 o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione ( GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj). ( 2 ) Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1 o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento ( GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj). ( 3 ) Parere della Corte di giustizia del 6 ottobre 2021, 1/19, Convenzione di Istanbul, ECLI:EU:C:2021:832, punto 305. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3219/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2024/3219 è il riferimento per comprendere come l'Unione europea implementa la Convenzione di Istanbul presso le proprie istituzioni, affrontando tematiche di prevenzione della violenza, protezione delle vittime e accesso alla giustizia. Esperti di diritto amministrativo dell'UE, funzionari delle istituzioni europee e consulenti in materia di diritti fondamentali consultano questa decisione per comprendere gli obblighi di conformità, i cicli di valutazione tematica e le procedure di monitoraggio del GREVIO.

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