Decisione UE In vigore

Decisione UE 3181/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/3181 della Commissione, del 19 dicembre 2024, relativa al riconoscimento del sistema volontario Programme for the Endorsement of Forest Certification — PEFC per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i combustibili da biomassa

Pubblicato: 19/12/2024 In vigore dal: 19/12/2024 Documento ufficiale

Cosa riconosce la Decisione UE 2024/3181 e quali sono i requisiti che il sistema PEFC deve rispettare per i combustibili da biomassa?

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La Decisione UE 2024/3181 riconosce il sistema volontario PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) come strumento idoneo a certificare che i combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dalla direttiva UE 2018/2001 sulle energie rinnovabili. Il riconoscimento si applica ai combustibili prodotti da biomassa forestale e da rifiuti/residui delle industrie silvicolturali, con copertura geografica mondiale. Il sistema PEFC deve dimostrare che le partite di combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità (articoli 29, paragrafi 6 e 7 della direttiva 2018/2001) e fornire dati accurati sulle riduzioni di emissioni di gas serra, garantendo il trasferimento delle informazioni lungo tutta la catena di custodia. La decisione è valida fino al 21 dicembre 2029 e il sistema deve notificare tempestivamente alla Commissione qualsiasi modifica che possa incidere sulle basi del riconoscimento.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/3181 della Commissione, del 19 dicembre 2024, relativa al riconoscimento del sistema volontario Programme for the Endorsement of Forest Certification — PEFC per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i combustibili da biomassa EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/3181 of 19 December 2024 on the recognition of the Programme for the Endorsement of Forest Certification -PEFC voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements for biomass fuels set out in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3181 20.12.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3181 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2024 relativa al riconoscimento del sistema volontario «Programme for the Endorsement of Forest Certification — PEFC» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i combustibili da biomassa (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ( 1 ) , in particolare l'articolo 30, paragrafi 4 e 5, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. (2) I sistemi volontari rivestono un ruolo importante nel fornire prove della conformità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In base alla direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari possono servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva stessa e a fornire dati accurati sulle relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. (3) Il 29 giugno 2021 il sistema volontario «Programme for the Endorsement of Forest Certification — PEFC» ha presentato domanda di riconoscimento alla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione ha valutato il sistema e individuato alcuni aspetti da correggere. (4) Il 4 ottobre 2024 il sistema volontario PEFC ha ripresentato la domanda, tenendo conto degli aspetti individuati dalla Commissione. In esito all'analisi della nuova domanda, la Commissione ha concluso che il sistema volontario PEFC contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità per la produzione di combustibili da biomassa a partire da biomassa forestale. Si ritiene inoltre che il sistema contempli adeguatamente i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili da biomassa. (5) Il sistema volontario PEFC si applica ai combustibili da biomassa prodotti a partire da i) biomassa forestale e ii) biomassa derivante da rifiuti e residui di industrie connesse alla silvicoltura. Esso ha una copertura geografica mondiale e comprende l'intera filiera forestale. (6) In esito all'esame del sistema volontario PEFC, la Commissione ha concluso che esso contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001. Ha concluso inoltre che il sistema fornisce dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, di tale direttiva e applica un metodo di equilibrio di massa conformemente agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva. (7) La Commissione ritiene che il sistema volontario PEFC ottemperi adeguatamente alle norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione ( 2 ) . (8) Il sistema risulta altresì conforme alle norme del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione ( 3 ) . (9) Dall'esame del sistema volontario PEFC a opera della Commissione è emerso che esso applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001. (10) Le informazioni sul riconoscimento del sistema volontario PEFC dovrebbero figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito web Europa della Commissione. (11) Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste nella presente decisione, è opportuno che essa entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il sistema volontario «Programme for the Endorsement of Forest Certification — PEFC», presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 4 ottobre 2024, dimostra la conformità delle partite di combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001. Il sistema volontario PEFC fornisce dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 in quanto garantisce che tutte le informazioni pertinenti fornite dagli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle. Articolo 2 Le modifiche eventualmente apportate al sistema volontario PEFC, quale presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 4 ottobre 2024, che possono avere un'incidenza sulle basi della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione dal sistema. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema volontario PEFC continui a contemplare adeguatamente i criteri per i quali è riconosciuto. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Essa si applica fino al 21 dicembre 2029. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per la verifica dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dei criteri di basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni ( GU L 168 del 27.6.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione, del 13 dicembre 2022, che stabilisce orientamenti operativi concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità per la biomassa forestale di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 320 del 14.12.2022, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2448/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3181/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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