Decisione di esecuzione (UE) 2024/3180 della Commissione, del 19 dicembre 2024, relativa al riconoscimento del sistema volontario CertifHy per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
Cosa riconosce la Decisione UE 2024/3180 e quali sono i requisiti che il sistema CertifHy deve rispettare per i combustibili rinnovabili di origine non biologica?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2024/3180 della Commissione europea, del 19 dicembre 2024, riconosce ufficialmente il sistema volontario "CertifHy" come strumento idoneo a certificare la conformità dei combustibili rinnovabili di origine non biologica (e-fuels) ai requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 e dai relativi regolamenti delegati. Il sistema si applica a tutti i tipi di combustibili rinnovabili di origine non biologica con copertura geografica mondiale e tracciamento dell'intera catena di custodia. CertifHy deve dimostrare che le partite di combustibile rispettano l'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva 2018/2001 e il regolamento delegato (UE) 2023/1184, garantendo che l'energia elettrica utilizzata nella produzione provenga da fonti rinnovabili secondo le metodologie stabilite. Il sistema deve inoltre fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo la metodologia del regolamento delegato (UE) 2023/1185, applicando standard adeguati di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente. Il riconoscimento è valido fino al 21 dicembre 2029 e qualsiasi modifica al sistema deve essere notificata tempestivamente alla Commissione per verificare il mantenimento della conformità.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2024/3180 della Commissione, del 19 dicembre 2024, relativa al riconoscimento del sistema volontario CertifHy per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/3180 of 19 December 2024 on the recognition of the CertifHy voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements for renewable fuels of non-biological origin set out in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3180
20.12.2024
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3180 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2024
relativa al riconoscimento del sistema volontario «CertifHy» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(
1
)
, in particolare l'articolo 30, paragrafi 4 e 5,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001 e il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione
(
2
)
disciplinano la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica a partire da energia elettrica rinnovabile. L'articolo 29
bis
, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato. Il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione
(
3
)
definisce la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato. L'articolo 31
bis
, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 impone agli operatori economici l'obbligo di inserire in una banca dati dell'Unione informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili rinnovabili e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.
(2)
I sistemi volontari rivestono un ruolo importante nel fornire prove della conformità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In base alla direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari possono servire a i) certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva stessa e ii) fornire dati accurati sulle relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. I sistemi volontari possono inoltre servire a certificare la conformità dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29
bis
della suddetta direttiva, applicando la metodologia descritta nel regolamento delegato (UE) 2023/1185, e a dimostrare il rispetto dell'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001 e del regolamento delegato (UE) 2023/1184 per quanto riguarda il calcolo della quota di energia elettrica rinnovabile usata per produrre i combustibili rinnovabili di origine non biologica. I sistemi volontari possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su determinati combustibili rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato, in conformità dell'articolo 31
bis
, paragrafi 2 e 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione ha la facoltà di decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o alcune di queste finalità.
(3)
Il 14 agosto 2023 il sistema volontario «CertifHy» ha presentato alla Commissione domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 per quanto riguarda il rispetto delle norme stabilite per i combustibili rinnovabili di origine non biologica in tale direttiva e nei pertinenti regolamenti delegati della Commissione. La Commissione ha valutato il sistema e individuato alcuni aspetti da correggere. «CertifHy» ha corretto in modo soddisfacente tali aspetti nella domanda ripresentata il 25 luglio 2024 e la Commissione ha concluso che il sistema volontario contempla adeguatamente le norme di cui all'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento delegato (UE) 2023/1184 per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, fornisce dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili rinnovabili di origine non biologica ai fini dell'articolo 29
bis
, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 ed è in linea con la metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1185.
(4)
Il sistema volontario «CertifHy» si applica a tutti i tipi di combustibili rinnovabili di origine non biologica. Esso ha una copertura geografica mondiale e comprende l'intera catena di custodia.
(5)
Il sistema volontario «CertifHy» è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione
(
4
)
. Dall'esame del sistema volontario «CertifHy» emerge che esso applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici dei regolamenti delegati (UE) 2023/1184 e (UE) 2023/1185.
(6)
Le informazioni sul riconoscimento del sistema volontario «CertifHy» dovrebbero figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito web Europa della Commissione.
(7)
Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste nella presente decisione, è opportuno che essa entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
(8)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sistema volontario «CertifHy», presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 25 luglio 2024, dimostra la conformità delle partite di combustibili rinnovabili di origine non biologica all'articolo 27, paragrafo 6, commi dal primo al quarto, della direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento delegato (UE) 2023/1184.
Il sistema volontario di cui al primo comma fornisce dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili rinnovabili di origine non biologica ai fini dell'articolo 29
bis
, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 ed è in linea con la metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1185.
Articolo 2
Le modifiche eventualmente apportate al sistema volontario «CertifHy», quale presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 25 luglio 2024, che possono avere un'incidenza sulle basi della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione dal sistema.
La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente gli elementi di cui all'articolo 1 per i quali è riconosciuto.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Essa si applica fino al 21 dicembre 2029.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica (
GU L 157 del 20.6.2023, pag. 11
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1184/oj
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato (
GU L 157 del 20.6.2023, pag. 20
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1185/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per la verifica dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dei criteri di basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (
GU L 168 del 27.6.2022, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3180/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione 2024/3180 riguarda il riconoscimento di sistemi volontari per combustibili rinnovabili di origine non biologica, e-fuels e idrogeno rinnovabile, disciplinati dalla direttiva 2018/2001 e dai regolamenti delegati 2023/1184 e 2023/1185. Operatori economici, produttori di combustibili sintetici e fornitori di energia rinnovabile consultano questa normativa per comprendere i criteri di sostenibilità, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la tracciabilità nella catena di custodia e gli obblighi di comunicazione nella banca dati dell'Unione.
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