Decisione UE In vigore

Decisione UE 3109/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/3109 della Commissione, del 6 dicembre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria notificata con il numero C(2024) 8778

Pubblicato: 06/12/2024 In vigore dal: 06/12/2024 Documento ufficiale

Quali misure di emergenza adotta l'UE per contenere la peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria e quali restrizioni ai movimenti degli animali sono previste?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2024/3109 istituisce misure di emergenza provvisorie per controllare un focolaio di peste dei piccoli ruminanti (PPR) confermato il 25 novembre 2024 nel comune di Velingrad, nella regione di Pazardzhik in Bulgaria. La normativa si applica a ovini e caprini e riguarda direttamente gli allevatori, i commercianti di bestiame e le autorità veterinarie bulgare. La decisione prevede l'istituzione di tre zone concentriche: una zona di protezione (raggio 3 km), una zona di sorveglianza (raggio 10 km) e un'ulteriore zona soggetta a restrizioni che copre l'intera regione di Pazardzhik. In pratica, è vietato il movimento di ovini e caprini da queste zone verso destinazioni esterne al perimetro dell'ulteriore zona di restrizioni, al fine di prevenire la diffusione della malattia su lunghe distanze. Le misure rimangono in vigore fino al 28 febbraio 2025, con scadenze differenziate per ciascuna zona (30 dicembre 2024 per la zona di protezione, 8 gennaio 2025 per la zona di sorveglianza, 7 febbraio 2025 per l'ulteriore zona).

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/3109 della Commissione, del 6 dicembre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria [notificata con il numero C(2024) 8778] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/3109 of 6 December 2024 concerning certain interim emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Bulgaria (notified under document C(2024)8778)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3109 9.12.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3109 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2024 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria [notificata con il numero C(2024) 8778] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) La Bulgaria ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione nel suo territorio per quanto riguarda l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti. Il 25 novembre 2024 è stato confermato un focolaio di tale malattia in caprini e ovini detenuti nel comune di Velingrad, nella regione di Pazardzhik. In risposta a tale focolaio e conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, la Bulgaria ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, in cui si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. (5) Al fine di controllare la diffusione della malattia, di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione la zona soggetta a restrizioni per l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza, come pure un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, in Bulgaria. (6) Le dimensioni e la durata delle zone di protezione e di sorveglianza e dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, come pure le misure da applicare in tali zone, dovrebbero basarsi sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresi la situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nello Stato membro interessato, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). (7) A causa della gravità e dell’urgenza della situazione e al fine di limitare immediatamente la diffusione della malattia dopo questa prima insorgenza in tale Stato membro, è inoltre necessario garantire che non abbiano luogo movimenti di animali dalla zona di protezione, dalla zona di sorveglianza e dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni ed escludere, per un certo periodo di tempo, eventuali deroghe al divieto di spostare animali previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire la diffusione della malattia su lunghe distanze. (8) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Bulgaria ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. (9) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria siano istituite immediatamente e inserite nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione, che sia fissata la durata della definizione di tali zone e siano limitati i movimenti di animali. (10) Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la peste dei piccoli ruminanti, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 28 febbraio 2025. (11) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Bulgaria provvede affinché: a) sia immediatamente istituita dall’autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo; b) le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione; c) le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione. Articolo 2 I movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato, lettera B, della presente decisione sono vietati fino ai termini indicati per ciascuna zona nell’allegato della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2025. Articolo 4 La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2024 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ALLEGATO A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato Unità regionale e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione di Pazardzhik BG-PPR-2024-00001 Zona di protezione: Those parts of Pazardzhik region, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.0156, Long. 23.9989 (2024/1) 30.12.2024 Zona di sorveglianza: Those parts of Pazardzhik region, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.0156, Long. 23.9989 (2024/1) excluding the areas contained in the protection zone 8.1.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of Pazardzhik region, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.0156, Long. 23.9989 (2024/1) dal 31.12.2024 all’8.1.2025 B. Ulteriori zone soggette a restrizioni Unità regionale Aree incluse nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione di Pazardzhik — Entire territory of Pazardzhik region, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. 7.2.2025 — Entire territory of Pazardzhik region dall’1.1.2025 al 7.2.2025 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3109/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2024/3109 è il riferimento normativo per operatori del settore zootecnico che operano in Bulgaria o commerciano bestiame verso questo Stato membro, in quanto disciplina restrizioni ai movimenti di ovini e caprini, zone di protezione e sorveglianza, e misure di controllo delle malattie animali trasmissibili secondo il regolamento (UE) 2016/429. Veterinari, allevatori e importatori-esportatori devono consultarla per comprendere i divieti di movimento, le eccezioni autorizzate e le scadenze delle restrizioni territoriali in materia di sanità animale e commercio intracomunitario.

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