Decisione UE In vigore

Decisione UE 3026/2024

Decisione (UE) 2024/3026 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo

Pubblicato: 21/11/2024 In vigore dal: 21/11/2024 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti generali che l'UE e la Svizzera hanno stabilito per le prove di origine rilasciate elettronicamente nel commercio bilaterale?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/3026 del Consiglio stabilisce la posizione dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-Svizzera per l'adozione di requisiti comuni relativi alle prove di origine rilasciate in formato elettronico. Questa normativa si applica al commercio preferenziale tra l'UE e la Svizzera, disciplinando come le aziende possono documentare l'origine delle merci attraverso sistemi digitali anziché cartacei. La decisione rientra nel quadro delle "norme transitorie" introdotte dal nuovo Protocollo n. 3 dell'accordo UE-Svizzera, entrato in vigore dal 1° settembre 2021, che modernizza le regole di origine preferenziale in attesa dell'entrata in vigore della convenzione paneuromediterranea riveduta (prevista per il 1° gennaio 2025).

In pratica, la normativa consente alle imprese esportatrici di rilasciare e presentare prove di origine in formato elettronico, semplificando i procedimenti doganali e riducendo gli oneri amministrativi. Questo è particolarmente rilevante per le aziende che operano nel commercio UE-Svizzera, poiché facilita l'acquisizione del carattere originario preferenziale per le merci, con norme meno rigorose rispetto a quelle precedenti. La decisione ha validità temporale limitata (fino al 31 dicembre 2025), in quanto rappresenta una misura transitoria in attesa della piena applicazione della nuova convenzione sulle norme di origine.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/3026 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo EN: Council Decision (EU) 2024/3026 of 21 November 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between European Economic Community and the Swiss Confederation, with regard to a decision establishing the general requirements for proofs of origin issued electronically under Article 17(4) of Appendix A to Protocol 3 to that Agreement

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3026 10.12.2024 DECISIONE (UE) 2024/3026 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera («accordo»), entrato in vigore il 1 o gennaio 1973. (2) A norma dell’articolo 29 dell’accordo, il comitato misto, istituito a norma di tale articolo («comitato misto»), può prendere decisioni nell’ambito di applicazione dell’accordo. (3) Nella prossima riunione il comitato misto sarà chiamato a prendere una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto avrà effetti giuridici. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198 ( 3 ) il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili (la «modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1 o gennaio 2025. (6) Nella riunione tecnica, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare un insieme alternativo di norme di origine basate sulla modifica della convenzione su base bilaterale transitoria («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell’entrata in vigore delle norme rivedute della convenzione. (7) L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adeguamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. (8) Dal 1 o settembre 2021 è entrata in vigore una serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine tra diverse parti contraenti della convenzione ( 4 ) che rendono applicabili le norme transitorie in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. Per quanto riguarda la Confederazione svizzera («Svizzera»), il protocollo n. 3 dell’accordo è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 3 con decisione n. 2/2021 del comitato misto UE-Svizzera ( 5 ) . Le norme transitorie figurano nell’appendice A di tale nuovo protocollo n. 3. (9) I due obiettivi principali delle norme transitorie sono, in primo luogo, prevedere norme meno rigorose, agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e, in secondo luogo, consentire l’utilizzo di prove dell’origine rilasciate che siano state rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente. (10) L’Unione e la Svizzera hanno convenuto di applicare il protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, dell’accordo per quanto riguarda le prove dell’origine rilasciate elettronicamente. È pertanto opportuno definire un quadro di requisiti generali per le prove dell’origine rilasciate elettronicamente. (11) La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra («accordo»), nella sua prossima riunione, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo,si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente SZIJJÁRTÓ P. ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, che ne stabilisce le disposizioni d’applicazione e che reca conclusione dell’accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 ( GU L 300 del 31.12.1972, pag. 188 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione ( GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Unione europea, Islanda, Confederazione svizzera (compreso il Liechtenstein), Regno di Norvegia, Isole Fær Øer, Stato d’Israele, Regno hascemita di Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri sulla questione), Repubblica d’Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Repubblica della Macedonia del Nord, Repubblica di Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina. ( 5 ) Decisione n. 2/2021 del comitato misto UE-Svizzera del 12 agosto 2021 che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/1859] ( GU L 404 del 15.11.2021, pag. 1 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3026/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2024/3026 riguarda le prove di origine elettroniche nel commercio preferenziale UE-Svizzera, disciplinando certificati di origine digitali e norme transitorie. È rilevante per esportatori, importatori e operatori doganali che gestiscono preferenze tariffarie, origine delle merci e documentazione commerciale nel traffico bilaterale. Commercialisti e consulenti doganali la consultano per questioni di origine preferenziale, semplificazione amministrativa e conformità ai requisiti di tracciabilità digitale nelle transazioni internazionali.

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