Decisione (UE) 2024/2998 del Consiglio, del 5 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica le appendici III e III bis di tale convenzione relativamente all'adesione della Georgia
Cosa prevede la Decisione UE 2024/2998 del Consiglio sulla convenzione di transito comune e quale è il ruolo della Georgia?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/2998 del 5 novembre 2024 autorizza l'Unione europea ad adottare una posizione nel comitato congiunto istituito dalla Convenzione sul regime comune di transito, al fine di modificare gli allegati III e III bis per permettere l'adesione della Georgia. La Georgia ha formalmente espresso il desiderio di aderire a questa convenzione internazionale, che disciplina le procedure doganali semplificate di transito delle merci attraverso i territori dei paesi aderenti. L'adesione richiede l'adeguamento dei meccanismi di garanzia previsti dalla convenzione e l'inserimento di termini tecnici in lingua georgiana. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno già espresso parere positivo sulle modifiche proposte, garantendo un consenso unanime sulla posizione dell'Unione. La decisione del comitato congiunto, una volta adottata, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per garantire trasparenza e conoscibilità delle modifiche alle appendici della convenzione.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2024/2998 del Consiglio, del 5 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica le appendici III e III bis di tale convenzione relativamente all'adesione della Georgia
EN: Council Decision (EU) 2024/2998 of 5 November 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Convention on a common transit procedure as regards the adoption of a decision amending Appendices III and IIIa to that Convention concerning the accession of Georgia
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2998
4.12.2024
DECISIONE (UE) 2024/2998 DEL CONSIGLIO
del 5 novembre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica le appendici III e III bis di tale convenzione relativamente all'adesione della Georgia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione relativa ad un regime comune di transito
(
1
)
(«convenzione») è stata conclusa con decisione 87/415/CEE
(
2
)
ed è entrata in vigore il 1
o
gennaio1988.
(2)
A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto istituito dall’articolo 14 di tale convenzione («comitato congiunto UE-PTC») deve adottare, mediante decisioni, modifiche alle appendici III e III bis della convenzione.
(3)
La Georgia ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione ed è stata invitata ad aderirvi dal comitato congiunto UE-PTC.
(4)
L'adesione della Georgia richiederà l’adeguamento degli atti costitutivi della garanzia previsti dal titolo II della convenzione, nonché l'inserimento di alcuni termini tecnici in lingua georgiana nella convenzione.
(5)
Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno espresso parere positivo in merito alle modifiche proposte in sede di gruppo di lavoro UE- paesi di transito comune sul transito comune istituito dall’articolo 17 del regolamento interno del comitato congiunto UE-PTC.
(6)
Poiché la decisione del comitato congiunto UE-PTC modificherà la convenzione, è opportuno che essa venga pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
dopo la sua adozione.
(7)
In sede di comitato congiunto UE-PTC l'Unione deve essere rappresentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea. La posizione dell'Unione riguardo alla modifica proposta dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla riunione del comitato congiunto sul transito comune istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito («comitato congiunto UE-PTC») per quanto riguarda le modifiche delle appendici III e III bis di tale convenzione si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-PTC accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto UE-PTC possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Dopo l'adozione la decisione del comitato congiunto UE-PTC di cui all'articolo 1 è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
VARGA M.
(
1
)
GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2
.
(
2
)
87/415/CEE: Decisione del Consiglio del 15 giugno 1987 relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (
GU L 226 del 13.8.1987, pag. 1
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2998/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione riguarda la Convenzione sul transito comune, un accordo internazionale che disciplina le procedure doganali, i meccanismi di garanzia doganale e le formalità di transito delle merci. Operatori logistici, spedizionieri e imprese che effettuano trasporti internazionali attraverso i paesi aderenti devono conoscere queste modifiche, poiché l'adesione della Georgia amplia la rete dei paesi partecipanti e semplifica ulteriormente le procedure di transito doganale nel corridoio eurasiatico.
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