Decisione UE In vigore

Decisione UE 2986/2024

Decisione delegata (UE) 2024/2986 della Commissione, del 24 settembre 2024, relativa all’inclusione unilaterale, da parte dell’Austria, di settori nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori a norma dell’articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 24/09/2024 In vigore dal: 24/09/2024 Documento ufficiale

Quali settori l'Austria può includere unilateralmente nel sistema EU ETS a partire dal 2027 e quali sono le condizioni previste dalla Commissione europea?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione delegata (UE) 2024/2986 autorizza l'Austria a estendere il sistema di scambio di quote di emissioni (EU ETS) a settori non precedentemente contemplati, sulla base dell'articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE. L'estensione riguarda attività come trasporti aerei civili, ferroviari, navigazione, combustione fissa in agricoltura e silvicoltura, nonché combustione mobile in veicoli fuoristrada e operazioni militari. La decisione si applica ai soggetti regolamentati austriaci che immettono combustibili in consumo in questi settori, con l'obiettivo di facilitare la transizione dal sistema nazionale di pricing del CO2 al nuovo EU ETS e ridurre gli oneri amministrativi.

La Commissione ha approvato l'estensione sulla base di una quantità media di emissioni pari a 1.034.563 tonnellate di CO2 (calcolata sui dati 2016-2018), che servirà da base per il calcolo delle quote supplementari da rilasciare a partire dal 2027. I soggetti regolamentati dovranno monitorare e comunicare le emissioni verificate a partire dal 1° gennaio 2025, seguendo le metodologie di monitoraggio e comunicazione ritenute affidabili dalla Commissione. La decisione non richiede una comunicazione separata tra emissioni nei nuovi settori e quelle già contemplati dall'allegato III, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e i costi di conformità.

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Riferimento normativo

Decisione delegata (UE) 2024/2986 della Commissione, del 24 settembre 2024, relativa all’inclusione unilaterale, da parte dell’Austria, di settori nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori a norma dell’articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Delegated Decision (EU) 2024/2986 of 24 September 2024 on the unilateral inclusion of sectors by Austria in the emissions trading system within the Union for buildings, road transport and additional sectors pursuant to Article 30j of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2986 3.12.2024 DECISIONE DELEGATA (UE) 2024/2986 DELLA COMMISSIONE del 24 settembre 2024 relativa all’inclusione unilaterale, da parte dell’Austria, di settori nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori a norma dell’articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 30 undecies , considerando quanto segue: (1) L’articolo 30 undecies , paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE consente agli Stati membri, a partire dal 2027, di estendere unilateralmente a settori non elencati nell’allegato III della direttiva 2003/87/CE l’applicazione del nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione («EU ETS») per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori. (2) Nell’avvalersi di tale possibilità, gli Stati membri devono tenere conto in particolare degli effetti sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della concorrenza, dell’integrità ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni e dell’affidabilità del sistema di monitoraggio e comunicazione previsto. (3) Il 31 maggio 2024 l’Austria ha notificato la richiesta di estendere l’ambito di applicazione dell’EU ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori a una serie di settori non ancora contemplati dall’allegato III né dai capi II e III della direttiva 2003/87/CE. (4) Le autorità austriache hanno spiegato che tale estensione unilaterale faciliterebbe la transizione dal sistema nazionale di fissazione del prezzo del CO 2 al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori. Inoltre, ridurrebbe i costi amministrativi e agevolerebbe le procedure di comunicazione e monitoraggio per i soggetti regolamentati e l’autorità nazionale competente. (5) La Commissione è del parere che estendere l’ambito di applicazione dell’EU ETS oltre le attività elencate all’allegato III della direttiva 2003/87/CE, come richiesto dall’Austria, apporterebbe effettivamente benefici ambientali e una semplificazione amministrativa per i fornitori di combustibili che operano in qualità di soggetti regolamentati in Austria. (6) Sulla base del riesame dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018, effettuato nel 2020, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , il quantitativo medio di emissioni totali corrispondente ai settori oggetto della richiesta di estensione unilaterale dell’Austria è pari a 1 034 563 t CO 2 . Tale quantitativo servirà da base per il calcolo del quantitativo futuro di quote supplementari da rilasciare a partire dal 2027. (7) La Commissione ha valutato le metodologie di comunicazione e monitoraggio previste dall’Austria e ha concluso che sono affidabili e conformi ai requisiti di cui all’articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE. (8) Il sistema delle accise in vigore in Austria, in particolare le infrastrutture di distribuzione, non consente di fatto ai soggetti regolamentati di differenziare tra l’uso finale dei combustibili nei settori già contemplati dall’allegato III della direttiva 2003/87/CE e quelli interessati dall’estensione dell’ambito di applicazione. Per agevolare un processo di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni efficace sotto il profilo dei costi e ridurre gli oneri amministrativi legati all’ambito di applicazione nelle comunicazioni annuali delle emissioni e nei piani di monitoraggio, i soggetti regolamentati non dovrebbero essere tenuti a comunicare separatamente le emissioni nei nuovi settori post-estensione e quelle nei settori già contemplati dall’allegato III della direttiva 2003/87/CE. (9) Per rispettare il regolare ciclo annuale di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni del nuovo EU ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, è opportuno che i soggetti regolamentati comunichino le emissioni verificate che rientrano nell’ambito di applicazione esteso a partire dal 1 o gennaio 2025, conformemente all’articolo 30 septies , paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ambito di applicazione dell’approvazione di un’estensione unilaterale L’estensione, in Austria, dell’attività di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE ai settori elencati nell’allegato della presente decisione è approvata alle condizioni indicate all’articolo 3. Articolo 2 Autorizzazione al rilascio di quote supplementari Le quote supplementari sono rilasciate nel 2027 sulla base del quantitativo medio di emissioni totali, pari a 1 034 563 t CO 2 , comunicato dall’Austria per i settori elencati nell’allegato della presente decisione per gli anni 2016, 2017 e 2018, conformemente all’articolo 30 quater , paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Articolo 3 Obblighi di monitoraggio e comunicazione L’Austria provvede affinché, a norma dell’articolo 30 septies , paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, ciascun soggetto regolamentato monitori e comunichi all’autorità competente, per ogni anno civile, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo nei settori elencati nell’allegato della presente decisione che sono state generate a decorrere dal 1 o gennaio 2025. Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 ( GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj ). ALLEGATO Elenco degli ulteriori settori soggetti all’EU ETS in Austria in applicazione dell’articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE Codice IPCC Settore Contenuto 1 A 3 a Trasporti aerei civili Emissioni del trasporto aereo civile internazionale e interno, compresi i decolli e gli atterraggi 1 A 3 c Trasporti ferroviari Emissioni del trasporto ferroviario su tratte di transito merci e passeggeri 1 A 3 d (sottocategoria) Navigazione Emissioni dei combustibili utilizzati per la propulsione di navi, compresi gli aeroscivolanti e gli aliscafi, ma escluse le attività commerciali sul Danubio e sui laghi internazionali (Costanza e Neusiedl) 1 A 4 c i Combustione fissa per agricoltura/silvicoltura/pesca Emissioni della combustione di combustibili nelle pompe, nell’essiccazione dei cereali, nelle serre orticole e in altre attività agricole, silvicole o di combustione fissa nell’industria ittica 1 A 4 c ii Combustione mobile in veicoli fuoristrada e altri macchinari Emissioni della combustione di combustibili in veicoli di trazione sui terreni agricoli e nelle foreste, compresi i veicoli agricoli su strade asfaltate 1 A 4 c iii (sottocategoria) Pesca (combustione mobile) Emissioni della combustione di combustibili nella pesca 1 A 5 b (sottocategoria) Combustione mobile - forze armate Emissioni della combustione di combustibili nei veicoli e nei macchinari fuoristrada utilizzati dalle forze armate e dall’aviazione militare, esclusi i combustibili utilizzati nelle operazioni multilaterali ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2024/2986/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2024/2986 disciplina l'estensione unilaterale dell'EU ETS (Emissions Trading System) in Austria, interessando soggetti regolamentati che operano in trasporti aerei, ferroviari, navigazione e agricoltura. Consulenti ambientali e aziende austriache devono comprendere le modalità di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni, nonché il calcolo delle quote supplementari basato sulle emissioni storiche e il rilascio di allowances a partire dal 2027.

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