Decisione UE In vigore

Decisione UE 2985/2024

Decisione delegata (UE) 2024/2985 della Commissione, del 24 settembre 2024, relativa all’inclusione unilaterale, da parte dei Paesi Bassi, di settori nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori a norma dell’articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 24/09/2024 In vigore dal: 24/09/2024 Documento ufficiale

Quali settori aggiuntivi i Paesi Bassi possono includere nel sistema EU ETS a partire dal 2027 e quali sono le condizioni per questa estensione unilaterale?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione delegata (UE) 2024/2985 autorizza i Paesi Bassi a estendere unilateralmente l'applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni (EU ETS) a settori non precedentemente contemplati, tra cui trasporti stradali agricoli, trasporti ferroviari, navigazione interna, attività agricole e silvicole, e operazioni militari. Questa estensione si applica ai soggetti regolamentati (principalmente fornitori di combustibili) che operano nei Paesi Bassi e rappresenta un'opportunità per ridurre i costi amministrativi e semplificare le procedure di monitoraggio e comunicazione delle emissioni. La Commissione europea ha approvato l'estensione sulla base di una media di 5.908.224 tonnellate di CO2 annue (calcolata sui dati 2016-2018), che servirà come base per il rilascio di quote supplementari a partire dal 2027. I soggetti regolamentati dovranno monitorare e comunicare le emissioni dai nuovi settori a partire dal 1° gennaio 2025, seguendo il ciclo annuale ordinario di verifica e rendicontazione previsto dalla direttiva 2003/87/CE.

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Riferimento normativo

Decisione delegata (UE) 2024/2985 della Commissione, del 24 settembre 2024, relativa all’inclusione unilaterale, da parte dei Paesi Bassi, di settori nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori a norma dell’articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Delegated Decision (EU) 2024/2985 of 24 September 2024 on the unilateral inclusion of sectors by the Netherlands in the emissions trading system within the Union for buildings, road transport and additional sectors pursuant to Article 30j of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2985 3.12.2024 DECISIONE DELEGATA (UE) 2024/2985 DELLA COMMISSIONE del 24 settembre 2024 relativa all’inclusione unilaterale, da parte dei Paesi Bassi, di settori nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori a norma dell’articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 30 undecies , considerando quanto segue: (1) L’articolo 30 undecies , paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE consente agli Stati membri, a partire dal 2027, di estendere unilateralmente a settori non elencati nell’allegato III della direttiva 2003/87/CE l’applicazione del nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione («EU ETS») per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori. (2) Nell’avvalersi di tale possibilità, gli Stati membri devono tenere conto in particolare degli effetti sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della concorrenza, dell’integrità ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni e dell’affidabilità del sistema di monitoraggio e comunicazione previsto. (3) Il 10 giugno 2024 i Paesi Bassi hanno notificato la richiesta di estendere l’ambito di applicazione dell’EU ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori a una serie di settori non ancora contemplati dall’allegato III né dai capi II e III della direttiva 2003/87/CE. (4) Le autorità neerlandesi hanno spiegato che tale estensione unilaterale ridurrebbe i costi amministrativi e agevolerebbe le procedure di comunicazione e monitoraggio per i soggetti regolamentati e l’autorità nazionale competente. (5) La Commissione è del parere che estendere l’ambito di applicazione dell’EU ETS oltre le attività elencate all’allegato III della direttiva 2003/87/CE, come richiesto dai Paesi Bassi, apporterebbe effettivamente benefici ambientali e una semplificazione amministrativa per i fornitori di combustibili che operano in qualità di soggetti regolamentati nei Paesi Bassi. (6) Sulla base del riesame dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018, effettuato nel 2020, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , il quantitativo medio di emissioni totali corrispondente ai settori oggetto della richiesta di estensione unilaterale dei Paesi Bassi è pari a 5 908 224 t CO 2 . Tale quantitativo servirà da base per il calcolo del quantitativo futuro di quote supplementari da rilasciare a partire dal 2027. (7) La Commissione ha valutato le metodologie di comunicazione e monitoraggio previste dai Paesi Bassi e ha concluso che sono affidabili e conformi ai requisiti di cui all’articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE. (8) Il sistema delle accise in vigore nei Paesi Bassi, in particolare le infrastrutture di distribuzione, non consente di fatto ai soggetti regolamentati di differenziare tra l’uso finale dei combustibili nei settori già contemplati dall’allegato III della direttiva 2003/87/CE e quelli interessati dall’estensione dell’ambito di applicazione. Per agevolare un processo di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni efficace sotto il profilo dei costi e ridurre gli oneri amministrativi legati all’ambito di applicazione nelle comunicazioni annuali delle emissioni e nei piani di monitoraggio, i soggetti regolamentati non dovrebbero essere tenuti a comunicare separatamente le emissioni nei nuovi settori post-estensione e quelle nei settori già contemplati dall’allegato III della direttiva 2003/87/CE. (9) Per rispettare il regolare ciclo annuale di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni del nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, è opportuno che i soggetti regolamentati comunichino le emissioni verificate che rientrano nell’ambito di applicazione esteso a partire dal 1 o gennaio 2025, conformemente all’articolo 30 septies , paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ambito di applicazione dell’approvazione di un’estensione unilaterale L’estensione, nei Paesi Bassi, dell’attività di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE ai settori elencati nell’allegato della presente decisione è approvata alle condizioni indicate all’articolo 3. Articolo 2 Autorizzazione al rilascio di quote supplementari Le quote supplementari sono rilasciate nel 2027 sulla base del quantitativo medio di emissioni totali, pari a 5 908 224 t CO 2 , comunicato dai Paesi Bassi per i settori elencati nell’allegato della presente decisione per gli anni 2016, 2017 e 2018, conformemente all’articolo 30 quater , paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Articolo 3 Obblighi di monitoraggio e comunicazione I Paesi Bassi provvedono affinché, a norma dell’articolo 30 septies , paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, ciascun soggetto regolamentato monitori e comunichi all’autorità competente, per ogni anno civile, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo nei settori elencati nell’allegato della presente decisione che sono state generate a decorrere dal 1 o gennaio 2025. Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 ( GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj ). ALLEGATO Elenco degli ulteriori settori soggetti all’EU ETS nei Paesi Bassi in applicazione dell’articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE Codice IPCC Settore Contenuto 1 A 3 b (sottocategoria) Trasporti stradali Emissioni da combustione prodotte dall’uso di carburante nei veicoli agricoli su strade asfaltate 1 A 3 c Trasporti ferroviari Emissioni del trasporto ferroviario su tratte di transito merci e passeggeri 1 A 3 d (sottocategoria) Navigazione Emissioni dei combustibili utilizzati per la propulsione di navi nelle acque interne, compresi gli aeroscivolanti e gli aliscafi, ma esclusi i pescherecci 1 A 3 e Altro trasporto Emissioni da combustione prodotte da tutte le restanti attività di trasporto, compresi il trasporto mediante condotte, le attività a terra negli aeroporti e nei porti e le attività fuoristrada non incluse nella voce 1 A 4 c «Agricoltura» o 1 A 2 «Industrie manifatturiere e costruzioni» 1 A 4 c i (sottocategoria) Combustione fissa per agricoltura/silvicoltura/pesca Emissioni della combustione di combustibili nelle pompe, nell’essiccazione dei cereali e in altre attività agricole, silvicole o di combustione fissa nell’industria ittica, esclusa la combustione fissa in serre orticole 1 A 4 c ii Combustione mobile in veicoli fuoristrada e altri macchinari Emissioni della combustione di combustibili in veicoli di trazione sui terreni agricoli e nelle foreste 1 A 5 (sottocategoria) Non specificato Emissioni della combustione di combustibili utilizzati dalle forze armate, esclusi i combustibili utilizzati nelle operazioni e nella cooperazione bilaterali o multilaterali e quelli utilizzati nelle operazioni nazionali ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2024/2985/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione riguarda l'estensione dell'EU ETS (Emissions Trading System), il sistema comunitario di scambio di quote di emissioni di gas serra, e si basa sull'articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE. È rilevante per chi opera nel settore dei trasporti, agricoltura, silvicoltura e fornitori di combustibili nei Paesi Bassi, in quanto introduce nuovi obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni (MRV) e comporta l'allocazione di quote supplementari di CO2 secondo le metodologie di contabilizzazione delle emissioni.

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