Decisione UE In vigore

Decisione UE 2967/2024

Decisione (UE) 2024/2967 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, in merito a una decisione di modifica del protocollo n. 3

Pubblicato: 21/11/2024 In vigore dal: 21/11/2024 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2024/2967 in merito alla permeabilità tra le norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme transitorie negli scambi commerciali con la Palestina?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/2967 del Consiglio del 21 novembre 2024 stabilisce la posizione dell'Unione europea per modificare il Protocollo n. 3 dell'Accordo euromediterraneo con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, introducendo il principio di "permeabilità" tra due sistemi di norme di origine. Questo meccanismo consente alle merci che acquisiscono il carattere originario secondo un insieme di norme di poter essere considerate originarie anche secondo l'altro insieme, facilitando così i flussi commerciali bilaterali. La normativa si applica agli scambi commerciali tra l'UE e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, e riguarda principalmente operatori economici, esportatori e importatori che operano in questo ambito. In pratica, le merci conformi alle norme della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (entrata in vigore il 1° gennaio 2025) potranno beneficiare automaticamente dello status di originarie anche secondo le norme transitorie parallele, con alcune eccezioni per prodotti agricoli specifici. Questo approccio mira ad agevolare l'adattamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali durante il periodo di transizione, evitando duplicazioni burocratiche e riducendo gli oneri amministrativi per le imprese coinvolte negli scambi commerciali euro-palestinesi.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2967 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, in merito a una decisione di modifica del protocollo n. 3 di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie EN: Council Decision (EU) 2024/2967 of 21 November 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestinian Liberation Organisa

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2967 28.11.2024 DECISIONE (UE) 2024/2967 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, in merito a una decisione di modifica del protocollo n. 3 di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 97/430/CE del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1 o luglio 1997. (2) A norma dell’articolo 63 dell’accordo il comitato misto istituito dallo stesso articolo («comitato misto») può adottare decisioni nei casi previsti nell’accordo. A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 3 dell’accordo, il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del protocollo stesso. (3) Nella prossima riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione sulla modifica del protocollo n. 3 dell’accordo. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto avrà effetti giuridici. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198 ( 3 ) il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine modernizzate e più flessibili («modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1 o gennaio 2025. (6) In occasione della riunione tecnica tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare un insieme alternativo di norme di origine basate sulla modifica della convenzione su base bilaterale transitoria («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. (7) L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adattamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. (8) Dal 1 o settembre 2021 fra diverse parti contraenti della convenzione ( 4 ) è entrata in vigore una serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme transitorie. Per quanto riguarda l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza («Palestina»), il protocollo n. 3 dell’accordo è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 3 con decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-OLP ( 5 ) . Le norme transitorie figurano nell’appendice A di tale nuovo protocollo n. 3. (9) L’obiettivo delle norme transitorie è prevedere norme meno rigorose agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme transitorie sono generalmente meno rigorose di quelle della convenzione, le merci conformi alle norme di origine stabilite nella convenzione potrebbero altresì essere considerate originarie ai sensi delle norme transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nel capitolo 2, nei capitoli da 4 a 15, nel capitolo 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e nei capitoli da 17 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Le norme transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine stabilite nella convenzione, creando così due zone distinte di cumulo dell’origine. In tale contesto può avvenire che le merci rientrino simultaneamente in entrambi gli insiemi di norme di origine. Conformemente al principio di permeabilità, a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), dell’appendice A del protocollo n. 3 dell’accordo («permeabilità»), le merci che hanno acquisito il carattere originario ai sensi di un insieme di norme di origine possono essere considerate originarie anche ai sensi dell’altro insieme di norme di origine. Al fine di agevolare l’applicazione della permeabilità fra la convenzione e le norme transitorie, il protocollo n. 3, appendice A, articolo 8, dell’accordo dovrebbe essere modificato, (10) La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra («accordo»), nella sua prossima riunione, in merito a una decisione di modifica del protocollo n. 3 dell’accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, da una parte, e le norme di origine transitorie incluse nell’appendice A del protocollo n. 3, dall’altra, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente SZIJJÁRTÓ P. ( 1 ) Decisione 97/430/CE del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra ( GU L 187 del 16.7.1997, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione ( GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Unione europea, Islanda, Confederazione svizzera (incluso il Liechtenstein), Regno di Norvegia, Isole Færøer, Stato d’Israele, Regno hascemita di Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione), Repubblica d’Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Repubblica della Macedonia del Nord, Repubblica di Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina. ( 5 ) Decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-OLP del 30 agosto 2021 che modifica l’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (2021/1487) ( GU L 328 del 16.9.2021, pag. 23 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2967/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2024/2967 è rilevante per chi opera nel commercio internazionale con la Palestina e necessita di comprendere le regole di origine preferenziali, il cumulo dell'origine e la permeabilità tra sistemi normativi. Esportatori, importatori e consulenti doganali consultano questa normativa per applicare correttamente le norme di origine transitorie, il trattamento preferenziale delle merci e l'accertamento del carattere originario ai fini dell'applicazione dei dazi doganali ridotti o azzerati.

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