Decisione UE In vigore

Decisione UE 2961/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2961 della Commissione, del 29 novembre 2024, relativa alla proroga della misura adottata dall’agenzia per la sicurezza e le sostanze chimiche della Finlandia che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2024) 8391

Pubblicato: 29/11/2024 In vigore dal: 29/11/2024 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2024/2961 riguardo all'autorizzazione del biocida Biobor JF e per quanto tempo è valida?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/2961 della Commissione europea, del 29 novembre 2024, autorizza l'agenzia finlandese per la sicurezza e le sostanze chimiche a prorogare l'uso del biocida Biobor JF fino al 6 maggio 2026. Il provvedimento riguarda specificamente l'utilizzo da parte di operatori professionali per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili. La decisione si basa sulla necessità di proteggere la sicurezza del trasporto aereo, poiché la contaminazione microbiologica dei serbatoi può causare malfunzionamenti dei motori e compromettere l'aeronavigabilità degli aeromobili, mettendo a rischio passeggeri e equipaggio. Il Biobor JF è attualmente l'unico prodotto disponibile raccomandato dai costruttori di aeromobili e motori, in quanto l'alternativa precedente (Kathon™ FP 1.5) è stata ritirata dal mercato nel 2020 a causa di gravi anomalie riscontrate. La proroga è concessa in via eccezionale e temporanea, in attesa che il fabbricante completi le procedure di approvazione dei principi attivi e di autorizzazione formale del biocida, previste entro la metà del 2025.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2961 della Commissione, del 29 novembre 2024, relativa alla proroga della misura adottata dall’agenzia per la sicurezza e le sostanze chimiche della Finlandia che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2024) 8391] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/2961 of 29 November 2024 concerning the extension of the action taken by the Finnish Safety and Chemicals Agency permitting the making available on the market and use of the biocidal product Biobor JF in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2024) 8391)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2961 2.12.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2961 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2024 relativa alla proroga della misura adottata dall’agenzia per la sicurezza e le sostanze chimiche della Finlandia che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2024) 8391] (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( 1 ) , in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il 26 aprile 2024 l’agenzia per la sicurezza e le sostanze chimiche della Finlandia («autorità finlandese competente») ha adottato una decisione conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, dal 5 maggio 2024 al 1 o novembre 2024, la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («misura»). L’autorità finlandese competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. (2) In base alle informazioni fornite dall’autorità finlandese competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili è causata da microrganismi, quali batteri, muffe e lieviti, che crescono nell’acqua stagnante e si nutrono degli idrocarburi contenuti nel carburante all’interfaccia acqua-carburante. Se non trattata, la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e compromettere l’aeronavigabilità degli aeromobili, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La prevenzione e il trattamento della contaminazione microbiologica, qualora rilevata, sono pertanto fondamentali per evitare problemi operativi degli aeromobili. (3) Il Biobor JF contiene 2,2’-(1-metiltrimetilendiossi)bis-(4-metil-1,3,2-diossaborinano) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2’-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) (numero CAS 14697-50-8) come principi attivi. Il Biobor JF è un biocida del tipo di prodotto 6, («Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio»), quale definito nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 2,2’-(1-metiltrimetilendiossi)bis-(4-metil-1,3,2-diossaborinano) e il 2,2’-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) non sono stati oggetto di una valutazione ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 6. Non essendo elencate tra le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame del 17 marzo 2022 di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ( 2 ) , tali sostanze non rientrano nel programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L’articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 non si applica pertanto a tali principi attivi, che devono essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale. (4) Il 23 agosto 2024 la Commissione ha ricevuto dall’autorità finlandese competente una richiesta motivata volta a consentire la proroga della misura conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fondava sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull’argomentazione secondo cui il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica. (5) Secondo le informazioni fornite dall’autorità finlandese competente, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori di aeromobili (segnatamente, il Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento riscontrate in seguito al trattamento dei motori di aeromobili con tale prodotto. Il Biobor JF è pertanto l’unico prodotto disponibile per tale uso a essere raccomandato dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili. (6) Come indicato dall’autorità finlandese competente, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile e le procedure raccomandate dai costruttori di motori richiedono il trattamento con un biocida anche quando la pulizia meccanica è possibile. Inoltre il trattamento meccanico esporrebbe i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitato. (7) Il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per ottenere l’autorizzazione del prodotto. Una domanda di approvazione dei principi attivi contenuti dal Biobor JF dovrebbe essere presentata entro la metà del 2025. L’approvazione dei principi attivi e l’autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento delle procedure di approvazione e di autorizzazione. (8) Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all’autorità finlandese competente di prorogare la misura. (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’agenzia per la sicurezza e le sostanze chimiche della Finlandia può prorogare fino al 6 maggio 2026 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili. Articolo 2 L’agenzia per la sicurezza e le sostanze chimiche della Finlandia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2961/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2024/2961 rappresenta un'eccezione normativa nel settore dei biocidi secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012, disciplinando l'autorizzazione temporanea di sostanze non ancora sottoposte a valutazione sistematica nel programma di riesame comunitario. Professionisti del settore aeronautico, responsabili della manutenzione degli aeromobili e consulenti sulla conformità normativa devono conoscere questa deroga per garantire la continuità operativa della flotta aerea, considerando i vincoli sulla sicurezza aerea e l'assenza di alternative equivalenti nel mercato europeo.

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