Decisione (UE) 2024/2951 della Commissione, del 29 novembre 2024, relativa al quantitativo di quote di emissione da rilasciare nel 2027 nell’ambito dell’EU ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori
Qual è il quantitativo di quote di emissione che l'UE rilascerà nel 2027 per i settori dell'edilizia, trasporto stradale e altri settori secondo l'EU ETS?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/2951 stabilisce il numero totale di quote di emissione (allowances) che verranno messe in circolazione nel 2027 nell'ambito del sistema europeo di scambio di quote di emissioni (EU ETS) per i settori non inclusi nel precedente sistema ETS, ovvero edilizia, trasporto stradale e settori correlati. Il quantitativo è fissato a 1.036.288.784 tonnellate di CO2 equivalente. Questo valore è calcolato partendo dai limiti di emissione del 2024 (1.223.481.445 tonnellate) e applicando una riduzione lineare annuale del 5,10%, in linea con gli obiettivi climatici dell'UE per il periodo 2021-2030. La Commissione europea ha l'obbligo di pubblicare questo quantitativo entro il 1° gennaio 2025, come previsto dalla direttiva 2003/87/CE. Il calcolo si basa sui dati storici delle emissioni nazionali degli Stati membri relativi al periodo 2016-2018, sottoposti a revisione completa secondo i protocolli internazionali IPCC.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2024/2951 della Commissione, del 29 novembre 2024, relativa al quantitativo di quote di emissione da rilasciare nel 2027 nell’ambito dell’EU ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori
EN: Commission Decision (EU) 2024/2951 of 29 November 2024 on the Union-wide quantity of allowances to be issued under the EU ETS for buildings, road transport and additional sectors for 2027
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2951
3.12.2024
DECISIONE (UE) 2024/2951 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2024
relativa al quantitativo di quote di emissione da rilasciare nel 2027 nell’ambito dell’EU ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 30
quater
, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 30
quater
, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, entro il 1
o
gennaio 2025 la Commissione è tenuta a pubblicare il quantitativo di quote a livello dell’Unione rilasciate per il 2027 a norma del capo IV bis della medesima direttiva.
(2)
A norma dell’articolo 30
quater
, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, il quantitativo di quote a livello dell’Unione è determinato usando come riferimento il valore dei limiti di emissione per il 2024, calcolati sulla base delle emissioni di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva e applicando la traiettoria lineare di riduzione per tutte le emissioni che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
(3)
I limiti di emissione per il 2024 di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 sono definiti da una traiettoria lineare che va dal 2022 al 2030 e il cui punto di inizio sono i limiti di emissione per il 2022, a loro volta definiti, a norma del regolamento, da una traiettoria lineare basata sulla media delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro nel 2016, 2017 e 2018.
(4)
A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/842, le assegnazioni annuali di emissioni conformi ai limiti di emissione per il 2022 sono determinate sulla base di un riesame completo dei dati dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013
(
3
)
.
(5)
Le emissioni di riferimento per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sono state stabilite in base alla media aritmetica dei dati dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra oggetto di riesame completo per gli anni 2016, 2017, e 2018.
(6)
Le emissioni di riferimento per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE comprendono gli Stati EFTA-SEE, conformemente alla decisione del Comitato misto SEE n. 335/2023
(
4
)
.
(7)
Le emissioni di biossido di carbonio derivanti da attività esplicitamente escluse ai sensi dell’allegato III della direttiva 2003/87/CE sono state dedotte dai valori delle emissioni di biossido di carbonio oggetto di riesame completo negli inventari nazionali. L’allegato III della direttiva 2003/87/CE prevede inoltre modifiche delle categorie di fonti 1A1 e 1A3b, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra
(
5
)
. Tali modifiche sono state prese in considerazione per calcolare il valore delle emissioni di riferimento per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva.
(8)
I limiti di emissione per il 2024 per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sono stati calcolati applicando alle emissioni di riferimento una traiettoria lineare di riduzione basata su tutte le emissioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, che inizia con un livello pari alla media delle emissioni nel 2016, 2017 e 2018 e termina con i limiti di emissione per il 2024 a norma di tale regolamento, sulla base delle assegnazioni di emissioni per il 2024 pubblicate nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2023/1319 della Commissione
(
6
)
. Su questa base, i limiti di emissione per il 2024 di cui all’articolo 30
quater
, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE dovrebbero ammontare a 1 223 481 445 tonnellate di biossido di carbonio.
(9)
A norma dell’articolo 30
quater
, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, il quantitativo di quote a livello dell’Unione rilasciate per il 2027 conformemente al capo IV bis della medesima direttiva diminuisce ogni anno dopo il 2024 di un fattore lineare di riduzione del 5,10 %. Su questa base, per il 2027 il quantitativo di quote a livello dell’Unione di cui all’articolo 30
quater
, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE dovrebbe ammontare a 1 036 288 784,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per il 2027 il quantitativo di quote a livello dell’Unione di cui all’articolo 30
quater
, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ammonta a 1 036 288 784.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (
GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (
GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/525/oj
).
(
4
)
Decisione del Comitato misto SEE n. 335/2023, dell’8 dicembre 2023, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2024/1420] (
GU L, 2024/1420, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1420/oj
).
(
5
)
IPCC 2006,
2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds).
(
6
)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1319 della Commissione, del 28 giugno 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2023 al 2030 (
GU L 163 del 29.6.2023, pag. 9
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1319/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2951/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2024/2951 è il riferimento normativo per chi opera nel sistema EU ETS (Emissions Trading System), in particolare per aziende nei settori dell'edilizia e trasporto stradale che dovranno gestire le quote di emissione. Consulenti ambientali e responsabili compliance aziendale la consultano per comprendere i limiti di emissione vincolanti, la traiettoria di riduzione lineare e le assegnazioni annuali di quote. È correlata al Regolamento UE 2018/842 sulle riduzioni vincolanti delle emissioni di gas serra e al monitoraggio delle emissioni secondo il Regolamento UE 525/2013.
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