Decisione UE In vigore

Decisione UE 2927/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2927 della Commissione, del 20 novembre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania notificata con il numero C(2024) 8321

Pubblicato: 20/11/2024 In vigore dal: 20/11/2024 Documento ufficiale

Quali sono le misure di emergenza che la Commissione europea ha stabilito contro la peste dei piccoli ruminanti in Romania e come vengono modificate con questa decisione del novembre 2024?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2024/2927 modifica le misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti (PPR), una malattia infettiva che colpisce capre e pecore in Romania. La malattia è classificata come categoria A (altamente pericolosa) e può diffondersi rapidamente tra gli allevamenti, causando gravi perdite economiche e limitando i movimenti degli animali e l'export verso paesi terzi. La decisione stabilisce zone di protezione (raggio 3 km) e zone di sorveglianza (raggio 10 km) attorno ai focolai confermati nella contea di Timiș, dove devono essere applicate specifiche misure di controllo. Con questa modifica, la Commissione riduce l'ambito delle restrizioni rispetto alle versioni precedenti, poiché la Romania ha confermato l'implementazione di tutte le misure di controllo necessarie e i risultati della sorveglianza epidemiologica sono stati negativi nelle aree circostanti. Le zone di protezione e sorveglianza hanno termini di scadenza differenziati: la zona di protezione fino al 23 novembre 2024, la zona di sorveglianza ristretta fino al 2 dicembre 2024, e la zona di sorveglianza più ampia fino al 2 dicembre 2024.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2927 della Commissione, del 20 novembre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2024) 8321] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/2927 of 20 November 2024 amending Implementing Decision (EU) 2024/2119 concerning certain emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Romania (notified under document C(2024) 8321)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2927 25.11.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2927 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2024) 8321] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) La decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 della Commissione ( 4 ) è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di tale malattia devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di detta decisione di esecuzione. (5) Successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2119, la Romania ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini. La Romania ha inoltre notificato alla Commissione ritardi nell'applicazione delle misure di controllo della malattia necessarie in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali terrestri detenuti in uno stabilimento. L'allegato di tale decisione di esecuzione è stato pertanto debitamente modificato per tenere conto di tali elementi. La decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 è stata modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/2832 della Commissione ( 5 ) . (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2832 la Romania ha notificato alla Commissione che tutte le misure di controllo della malattia, necessarie in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali terrestri detenuti in uno stabilimento, di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/687, sono state attuate per tutti i focolai di virus della peste dei piccoli ruminanti confermati finora sul suo territorio, compresi quelli nella contea di Timiș. Dall'inizio dell'epidemia nella contea di Timiș, la Romania ha inoltre effettuato una sorveglianza della malattia nell'area attorno a tali focolai, vale a dire nelle contee di Timiș e Caraș-Severin, con risultati negativi per quanto riguarda l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti. (7) La portata e la durata delle misure da applicare nelle aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni per la Romania, nella contea di Timiș, nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2119, dovrebbero pertanto essere adeguate tenendo conto dei più recenti dati epidemiologici. È pertanto necessario modificare l'elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all'allegato di detta decisione di esecuzione. (8) Le dimensioni delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone dovrebbero basarsi sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresi la situazione epidemiologica relativa all'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nello Stato membro interessato da detta malattia, nonché il livello di rischio della sua ulteriore diffusione. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nell'attuale situazione epidemiologica, il rischio di ulteriore diffusione della malattia riguarda solo la zona di protezione e di sorveglianza in relazione all'ultimo focolaio nella contea di Timiș. Non è pertanto più necessaria un'ulteriore zona soggetta a restrizioni attorno alla stessa area. (9) Al fine di evitare inutili perdite finanziarie per il settore agricolo è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 si applichino quanto prima. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Destinatario La Romania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2024 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 della Commissione, del 29 luglio 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania ( GU L, 2024/2119, 30.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2119/oj ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2832 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania ( GU L, 2024/2832, 5.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2832/oj ). ALLEGATO Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati Contea e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Romania di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Contea di Timiș RO-PPR-2024-00019 RO-PPR-2024-00061 RO-PPR-2024-00063 RO-PPR-2024-00064 RO-PPR-2024-00065 RO-PPR-2024-00066 RO-PPR-2024-00067 Zona di protezione: Those parts of the counties of Timis, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.280895, Long. 21.473979 (2024/61), Lat. 45.280971, Long. 21.460345 (2024/63), Lat. 45.279911, Long. 21.47413 (2024/64), Lat. 45.281111, Long. 21.471944 (2024/65), Lat. 45.280833, Long. 21.464167 (2024/66). Lat. 45.280274, Long. 21.472984 (2024/67). 23.11.2024 Zona di sorveglianza: Those parts of the counties of Timis and Caras-Severin, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.261807, Long. 21.451327 (2024/19) Lat. 45.280895, Long. 21.473979 (2024/61), Lat. 45.280971, Long. 21.460345 (2024/63), Lat. 45.279911, Long. 21.47413 (2024/64), Lat. 45.281111, Long. 21.471944 (2024/65), Lat. 45.280833, Long. 21.464167 (2024/66). Lat. 45.280274, Long. 21.472984 (2024/67) excluding the areas included in any protection zone. 2.12.2024 Zona di sorveglianza: Those parts of the counties of Timis and Caras-Severin, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.261807, Long. 21.451327 (2024/19) Lat. 45.280895, Long. 21.473979 (2024/61), Lat. 45.280971, Long. 21.460345 (2024/63), Lat. 45.279911, Long. 21.47413 (2024/64), Lat. 45.281111, Long. 21.471944 (2024/65), Lat. 45.280833, Long. 21.464167 (2024/66). Lat. 45.280274, Long. 21.472984 (2024/67). 24.11.2024 - 2.12.2024 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2927/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La normativa riguarda la sanità animale e il controllo delle malattie trasmissibili secondo il regolamento (UE) 2016/429, con applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/687 sulle misure di prevenzione e controllo. Gli operatori del settore zootecnico, in particolare allevatori di ovini e caprini, devono conoscere le restrizioni ai movimenti degli animali, le zone di protezione e sorveglianza, e i criteri epidemiologici che determinano la durata delle misure di emergenza secondo gli standard internazionali WOAH.

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