Decisione UE In vigore

Decisione UE 2921/2023

Decisione (UE) 2023/2921 del Consiglio, del 21 dicembre 2023, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici

Pubblicato: 21/12/2023 In vigore dal: 21/12/2023 Documento ufficiale

Quali sono le regole transitorie per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici nel commercio tra UE e Regno Unito, e fino a quando rimangono in vigore?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/2921 stabilisce un meccanismo ponte per le esportazioni automobilistiche europee verso il Regno Unito, prorogando le attuali regole di origine specifiche per prodotto fino al 31 dicembre 2026. Questo rinvio è stato necessario perché lo sviluppo dell'ecosistema europeo delle batterie è stato rallentato da fattori esterni come la guerra in Ucraina, la pandemia COVID-19 e l'inflazione energetica, creando il rischio che le case automobilistiche europee non potessero rispettare le nuove regole più stringenti previste originariamente. Durante questo periodo transitorio, per gli accumulatori elettrici rimane applicabile il criterio di "assemblaggio da componenti non originari" oppure un valore massimo nominale del 70% (EXW), mentre per i veicoli elettrici si applica un massimo nominale del 60% (EXW). Dal 1° gennaio 2027 entreranno in vigore le regole di origine permanenti previste dall'Allegato 3 dell'accordo commerciale UE-Regno Unito, e non sarà possibile apportare ulteriori modifiche fino al 1° gennaio 2032. L'UE si impegna nel contempo a supportare l'industria delle batterie attraverso finanziamenti fino a 3 miliardi di euro dal Fondo per l'innovazione e dialoghi semestrali con i produttori per verificare il raggiungimento dell'obiettivo del 70% di approvvigionamento interno di batterie.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/2921 del Consiglio, del 21 dicembre 2023, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici EN: Council Decision (EU) 2023/2921 of 21 December 2023 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the Partnership Council established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards the transitional product-specific rules for electric accumulators and electrified vehicles

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2921 28.12.2023 DECISIONE (UE) 2023/2921 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2023 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») è stato concluso dall’Unione e approvato mediante decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021 ( 1 ) , ed è entrato in vigore il 1 o maggio 2021. (2) La parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e i relativi allegati da 2 a 9 stabiiliscono disposizioni sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa. (3) In virtù degli articoli 7 e 68 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato può modificare la parte seconda «Commercio, trasporti, pesca e altri accordi», rubrica prima «Commericio», titolo I «Scambi di merci», capo 2 «Regole di origine», e i relativi allegati. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato, poiché la decisione sulle regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici vincolerà l’Unione. (5) L’allegato 5 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede l’entrata in vigore graduale di regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici. (6) Il contesto globale della sicurezza, dell’economia e del commercio, comprese la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, la pandemia di COVID-19 e la concorrenza dei nuovi regimi di sovvenzionamento sul piano internazionale, ha determinato la sospensione o il rinvio di alcuni investimenti nell’ecosistema europeo delle batterie e rallentamenti nella realizzazione degli ingenti piani d’investimento mantenuti nonostante la situazione generale. Le conseguenze dirette di tali eventi esterni, quali l’impennata dei costi dell’energia e gli elevati tassi di inflazione, hanno ostacolato ulteriormente lo sviluppo dell’ecosistema delle batterie nell’Unione. (7) Lo sviluppo più lento del previsto dell’ecosistema delle batterie ha indotto l’industria dell’Unione a temere che le esportazioni automobilistiche europee verso il Regno Unito non fossero in grado di rispettare le subentranti regole di origine specifiche al prodotto, comportando l’imposizione di dazi su tali esportazioni e un deterioramento della competitività dell’industria europea sul mercato automobilistico del Regno Unito. (8) È pertanto opportuno fornire un meccanismo ponte all’industria dell’Unione. Tale meccanismo dovrebbe consentire all’industria delle batterie di espandersi ulteriormente così da sostenere una solida base di produzione di veicoli elettrici nell’Unione in grado di competere sul piano internazionale. Ciò farà sì che le esportazioni automobilistiche dell’Unione verso il Regno Unito rispettino in ultima analisi le regole di origine previste dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. (9) Il meccanismo ponte permetterà di continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2026 le attuali regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici. Dal 1 o gennaio 2027 si applicheranno le regole di origine specifiche per prodotto previste all’allegato 3 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. (10) L’obiettivo delle regole di origine per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici previste nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è quello di incentivare gli investimenti in una capacità di produzione di batterie nell’Unione e nel Regno Unito. Non è ipotizzato alcun ulteriore rinvio delle regole subentranti. È pertanto opportuno introdurre una limitazione relativa alla possibilità di apportare ulteriori modifiche alle regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici. (11) L’Unione è impegnata nello sviluppo e nel potenziamento delle filiere dell’Unione e di un ecosistema delle batterie e dei veicoli elettrici. È opportuno pertanto affiancare alla proroga una tantum delle regole di origine applicabili attualmente il sostegno strategico del comparto delle batterie e un’interazione più intensa con gli operatori del settore. È importante in particolare che l’industria automobilistica dell’Unione aumenti i propri investimenti lungo l’intera catena del valore delle batterie, concludendo contratti di impegno di acquisto ( off-take ) al fine di soddisfare con l’approvvigionamento interno almeno il 70 % della domanda di batterie e contribuire a rafforzare la sostenibilità, la tracciabilità e la circolarità delle batterie in conformità con l’ acquis vigente, in particolare il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . (12) Al fine di intensificare la rapidità e l’efficienza in termini di costi del sostegno alla fabbricazione negli Stati membri di batterie del tipo più sostenibile, il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione istituirà uno strumento specifico nell’ambito del Fondo per l’innovazione ( 3 ) . Lo strumento, che sarà avviato nel 2024, nel pieno rispetto degli obiettivi e dei criteri stabiliti nel regolanento delegato (UE) 2019/856 della Commissione ( 4 ) , metterà a disposizione finanziamenti fino a 3 miliardi di EUR nei prossimi tre anni, che saranno assegnati, eventualmente come premio fisso alla capacità di fabbricazione di batterie, ai produttori dell’Unione delle batterie più sostenibili, determinando rilevanti effetti di ricaduta sull’intera catena del valore delle batterie nell’Unione, in particolare sul segmento a monte. Il meccanismo dovrebbe sostenere sia le spese in conto capitale sia le spese operative, in conformità dei trattati, e dovrebbe potersi cumulare con il sostegno ricevuto dai soggetti ammissibili in altra forma. La dotazione dei bandi, i criteri di ammissibilità e le altre condizioni applicabili allo strumento saranno stabiliti nel 2024. (13) Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione estenderà lo strumento per consentire agli Stati membri di usare le risorse del bilancio nazionale per sostenere progetti d’interesse per lo sviluppo nei loro territori di capacità dell’Unione di fabbricazione sostenibile di batterie, individuando i progetti più competitivi tramite un meccanismo d’asta a livello di Unione. Mediante tale approccio sarà evitata la frammentazione del mercato delle batterie nell’Unione evitando nel contempo i costi amministrativi legati allo sviluppo di regimi di sostegno diversi in tutti gli Stati membri. (14) La Commissione seguirà attentamente l’impegno dell’industria automobilistica dell’Unione nello sviluppo di un ecosistema dell’Unione per le batterie. In particolare terrà dialoghi semestrali con l’industria automobilistica e gli operatori del comparto delle batterie ai fini di una valutazione continua dei progressi compiuti verso il conseguimento dell’obiettivo principale di soddisfare con l’approvvigionamento interno almeno il 70 % della domanda di batterie e del grado di preparazione dell’industria a rispettare le regole di origine permanenti previste dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che si applicheranno a partire dal 2027. Sulla scorta delle sue valutazioni la Commissione prenderà in considerazione le ulteriori misure eventualmente necessarie per migliorare la conformità. (15) Sebbene la decisione del consiglio di partenariato elimini una tappa dell’introduzione graduale di regole di origine più rigorose in virtù dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, prorogando pertanto le regole attuali sino a fine 2026, l’Unione mantiene l’impegno nei confronti della conformità alle regole che entreranno in vigore nel 2027. La decisione del consiglio di partenariato, che è oggetto della presente decisione, limita pertanto la possibilità che una ulteriore decisione del consiglio di partenariato apporti ulteriori modifiche alle regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici. La Commissione continuerà a riesaminare costantemente la situazione dei mercati mondiali ed europei delle batterie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente P. NAVARRO RÍOS ( 1 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 ). ( 2 ) Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE ( GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1 ). ( 3 ) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 ). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l’innovazione ( GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6 ). PROGETTO DECISIONE N. …/2023/ DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL’ALTRA del … per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO, visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l’articolo 68 e l’allegato 5, considerando quanto segue: (1) L’allegato 5 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede l’entrata in vigore graduale di regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici. (2) Sono stati manifestati timori circa i problemi posti dall’applicazione di tali regole all’assemblaggio di veicoli elettrici nell’Unione europea e nel Regno Unito. (3) È opportuno pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2026 le regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici attualmente applicabili fino al 31 dicembre 2023. Dal 1 o gennaio 2027 si applicheranno le regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici previste all’allegato 3 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. (4) L’obiettivo delle regole specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici previste nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è quello di incentivare gli investimenti in una capacità di produzione di batterie nell’Unione europea e nel Regno Unito. Non è opportuno ipotizzare alcun ulteriore rinvio delle regole subentranti. È pertanto opportuno che la prevista modifica precluda la possibilità di apportare ulteriori modifiche alle regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici fino al 1 o gennaio 2032, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’articolo 68 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è sostituito dal seguente: «Articolo 68 Modifica del presente capo e dei suoi allegati 1.   Il consiglio di partenariato può modificare il presente capo e i suoi allegati fatto salvo il paragrafo 2. 2.   Il paragrafo 1 non si applica: a) all’allegato 5 del presente accordo; b) fino al 1 o gennaio 2032, alle regole di origine specifiche per prodotto previste all’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5; c) fino al 1 o gennaio 2032, al presente articolo per quanto riguardi l’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5, e l’allegato 5. Tuttavia, il paragrafo 1 si applica laddove le regole di origine specifiche per prodotto previste all’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5 o previste all’allegato 5 siano modificate a seguito di aggiornamenti del sistema armonizzato.». Articolo 2 L’allegato 5 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è sostituito dall’allegato della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a …, Per il consiglio di partenariato I copresidenti ALLEGATO “A LLEGATO 5 REGOLE TRANSITORIE SPECIFICHE PER PRODOTTO PER GLI ACCUMULATORI ELETTRICI E I VEICOLI ELETTRICI Regole provvisorie specifiche per prodotto applicabili dall’entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2026 Per i prodotti elencati nella colonna 1, la regola specifica per prodotto di cui alla colonna 2 si applica per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026. Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto applicabile dall’entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2026 85.07 — Accumulatori contenenti una o più celle di batteria o uno o più moduli di batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro, spesso denominati «gruppi batterie», del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 CTSH; assemblaggio di gruppi batterie da celle di batteria o moduli di batteria non originari; o MaxNOM 70 % (EXW) — Celle di batteria, moduli di batteria e loro parti, destinati a essere incorporati in un accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 CTH; o MaxNOM 70 % (EXW) 87.02-87.04 — veicoli azionati da motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna («veicoli elettrici ibridi»); — veicoli azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna («veicoli elettrici ibridi ricaricabili»); — veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione MaxNOM 60 % (EXW) «. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2921/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2921/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La normativa riguarda le regole di origine, i criteri di originaria comunitaria e i valori massimi nominali (MaxNOM) applicabili agli accumulatori e ai veicoli elettrici nel commercio UE-Regno Unito. È rilevante per le aziende automobilistiche e i fornitori di batterie che esportano verso il Regno Unito, poiché determina se i prodotti possono beneficiare del trattamento preferenziale o sono soggetti a dazi. Commercialisti e consulenti doganali la consultano per verificare la conformità alle regole di origine, il calcolo del valore EXW (Ex Works) e la tracciabilità dei componenti nelle catene di fornitura internazionali.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2023

Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di … Interpello AdE 209 Credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno–… Interpello AdE 124 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485 del 1… Provvedimento AdE 428485 Il soggetto, iscritto all'AIRE, e trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel risp… Interpello AdE 69 Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nell… Provvedimento AdE 124 Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos… Risoluzione AdE 209 Istituzione del codice tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 212 Contratto di concessione stipulato nell'ambito del partenariato pubblico privato– Rilevan… Interpello AdE 36

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →