Decisione UE In vigore

Decisione UE 2911/2024

Decisione (UE) 2024/2911 del Consiglio, del 5 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione a un metodo di analisi e alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva

Pubblicato: 05/11/2024 In vigore dal: 05/11/2024 Documento ufficiale

Quale posizione deve assumere l'Unione europea presso il Consiglio oleicolo internazionale riguardo alla revisione delle norme commerciali per gli oli d'oliva?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/2911 stabilisce la posizione ufficiale che l'Unione europea deve adottare durante la 120ª sessione del Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI), prevista per novembre 2024. L'UE sostiene l'approvazione di due modifiche tecniche fondamentali: la revisione della norma commerciale per gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva (COI/T.15/NC n. 3) e l'aggiornamento del metodo di analisi per determinare il contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia. Queste decisioni hanno effetti diretti sugli scambi internazionali e incidono sulle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva adottate dalla Commissione europea secondo il regolamento UE 1308/2013. La decisione consente ai rappresentanti dell'UE di approvare adattamenti tecnici correlati senza necessità di ulteriori delibere, ma prevede la possibilità di rinviare l'adozione qualora emergessero nuove informazioni scientifiche rilevanti prima o durante la sessione.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2911 del Consiglio, del 5 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione a un metodo di analisi e alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva EN: Council Decision (EU) 2024/2911 of 5 November 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of Members of the International Olive Council (IOC) as regards one method of analysis and the IOC trade standard for olive oils and olive pomace oils

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2911 19.11.2024 DECISIONE (UE) 2024/2911 DEL CONSIGLIO del 5 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione a un metodo di analisi e alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo») è stato concluso a nome dell’Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio ( 1 ) . (2) A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve prendere decisioni e adottare raccomandazioni per l’applicazione delle disposizioni dell’accordo. (3) Nel corso della sua 120 a sessione, che si terrà nel novembre 2024, il Consiglio dei membri deve adottare una decisione volta a rivedere la norma commerciale relativa agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva, nonché una decisione volta a rivedere il metodo per determinare il contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare. (4) Le decisioni da adottare durante la 120 a sessione del Consiglio dei membri sono state oggetto di ampie discussioni da parte degli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell’olio d’oliva. Tali decisioni contribuiranno all’armonizzazione internazionale delle norme che si applicano agli oli d’oliva e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. L’Unione dovrebbe pertanto appoggiare l’adozione di tali decisioni. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni da adottare avranno effetti giuridici per l’Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all’olio d’oliva adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . (6) Nel caso in cui, in occasione della 120 a sessione del Consiglio dei membri, l’adozione delle decisioni sia rinviata perché determinati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione stabilita nell’allegato della presente decisione dovrebbe essere assunta a nome dell’Unione nell’ambito di un’eventuale procedura di adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, dell’accordo, a condizione che tale procedura sia avviata prima della prossima sessione ordinaria del Consiglio dei membri nel giugno 2025. (7) Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono tuttavia essere approvati dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del COI senza un’ulteriore decisione del Consiglio, qualora risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva o al metodo per determinare il contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare. (8) Al fine di salvaguardare gli interessi dell’Unione, i rappresentanti dell’Unione nel Consiglio dei membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a chiedere il rinvio dell’adozione delle decisioni a una sessione successiva del Consiglio dei membri, qualora la posizione da adottare a nome dell’Unione possa essere messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 120 a sessione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 120a sessione del Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI), che si terrà nel novembre 2024, o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, da avviare prima della prossima sessione ordinaria di giugno 2025, riguardo alla decisione relativa alla revisione della norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva nonché alla decisione relativa alla revisione del metodo per determinare il contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare, figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono essere approvati dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del COI («Consiglio dei membri») senza un’ulteriore decisione del Consiglio, qualora risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale per gli oli d’oliva e gli oli di sansa di oliva, o al metodo per determinare il contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare. Articolo 3 Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 120 a sessione del Consiglio dei membri, i rappresentanti dell’Unione chiedono che l’adozione delle decisioni relative alla revisone della norma commerciale per gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva e il metodo per determinare il contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base di tali nuove informazioni. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente VARGA M. ( 1 ) Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola ( GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/oj). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 ), ELI: ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj). ALLEGATO L’Unione europea appoggia le seguenti modifiche alla norma commerciale e ai metodi di analisi del COI in occasione della 120 a sessione del Consiglio dei membri che si terrà nel novembre 2024 o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, da avviare prima della prossima sessione ordinaria nel giugno 2025: — revisione della norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva COI/T.15/NC n. 3, modificando il numero delle revisioni del metodo di valutazione organolettica degli oli di oliva vergini e del metodo per la determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare, — revisione del metodo COI/T.20/Doc. n. 28/Rev. 3 (Determinazione del contenuto di cere ed esteri metilici ed etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare). Gli adattamenti tecnici apportati ad altri metodi o documenti del COI possono essere accettati dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del COI senza un’ulteriore decisione del Consiglio se essi risultano dalle modifiche di cui al primo comma. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2911/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione riguarda l'armonizzazione internazionale delle norme commerciali per oli d'oliva e oli di sansa d'oliva, disciplinando metodi di analisi e standard qualitativi secondo l'Accordo internazionale del 2015. Operatori del settore oleicolo, esportatori e importatori devono conformarsi alle norme COI revisionate, che influenzano direttamente le condizioni di commercio internazionale e la concorrenza leale nei mercati agricoli dell'UE.

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