Decisione UE In vigore

Decisione UE 2876/2023

Decisione (PESC) 2023/2876 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Pubblicato: 18/12/2023 In vigore dal: 18/12/2023 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2023/2876 riguardo alle misure restrittive nei confronti della Siria e alle eccezioni umanitarie?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/2876 del 18 dicembre 2023 modifica il regime sanzionatorio dell'Unione europea nei confronti della Siria, prorogando fino al 1° giugno 2024 un'esenzione dal congelamento dei beni e dalle restrizioni sui fondi per le organizzazioni umanitarie internazionali e gli operatori che svolgono attività di soccorso in Siria. Questa proroga risponde all'urgenza della crisi umanitaria nel paese, aggravata dal terremoto del febbraio 2023 e dal conflitto decennale ancora in corso. Le misure restrittive dell'UE rimangono in vigore, ma l'esenzione consente alle organizzazioni umanitarie di accedere ai fondi necessari per fornire assistenza medica, alimentare e di soccorso alla popolazione civile siriana senza ostacoli burocratici. La decisione sottolinea che le sanzioni non intendono impedire gli aiuti umanitari e che in molti settori (alimentari, farmaceutici) gli scambi commerciali tra UE e Siria non sono limitati dalle misure restrittive.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2023/2876 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria EN: Council Decision (CFSP) 2023/2876 of 18 December 2023 amending Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Syria

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2876 19.12.2023 DECISIONE (PESC) 2023/2876 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2023 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC ( 1 ) . (2) Il Consiglio continua a essere fortemente preoccupato per la situazione in Siria. Dopo oltre un decennio, il conflitto in Siria è lungi dall’essere terminato e rimane fonte di sofferenza e instabilità. Il tragico terremoto del 6 febbraio 2023 ha esacerbato le già disastrose condizioni in cui versa il paese, aggravando le sofferenze della popolazione siriana. (3) Nelle conclusioni del 9 febbraio 2023, il Consiglio europeo ha ribadito la disponibilità dell’Unione a fornire ulteriore assistenza per alleviare le sofferenze in tutte le regioni colpite. Ha invitato tutte le parti coinvolte nel conflitto a garantire l’accesso umanitario alle vittime del terremoto in Siria, indipendentemente dalla loro ubicazione, e ha invitato la comunità umanitaria, sotto l’egida delle Nazioni Unite, a garantire la rapida fornitura di aiuti. (4) Nelle conclusioni del 20 maggio 2021 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’azione umanitaria dell’UE: nuove sfide, stessi principi, il Consiglio ha ribadito l’impegno a evitare e, ove inevitabile, attenuare al massimo i potenziali effetti negativi indesiderati delle misure restrittive dell’Unione sull’azione umanitaria basata su principi. Il Consiglio ha ribadito che le misure restrittive dell’Unione rispettano tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei rifugiati. Ha sottolineato l’importanza di rispettare pienamente i principi umanitari e il diritto internazionale umanitario nella politica dell’Unione in materia di sanzioni, anche attraverso l’inclusione coerente di eccezioni umanitarie nei regimi di misure restrittive, ove opportuno, e provvedendo affinché sia istituito un quadro efficace per il ricorso a tali eccezioni da parte delle organizzazioni umanitarie. (5) Il Consiglio ricorda che le misure restrittive dell’Unione, comprese quelle adottate in considerazione della situazione in Siria, non sono intese a intralciare o impedire la fornitura degli aiuti umanitari, compresa l’assistenza medica. Nella maggior parte dei settori, compresi i prodotti alimentari e i medicinali, gli scambi commerciali tra l’Unione e la Siria non sono limitati dalle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria. Inoltre, per quanto riguarda le singole misure, vigono deroghe per consentire di mettere comunque a disposizione di persone ed entità designate i fondi e le risorse economiche che risultano necessari al solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. In alcuni casi la prestazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’autorità nazionale competente. (6) Il 23 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/408 ( 2 ) , che ha introdotto un’esenzione del congelamento dei beni delle persone fisiche o giuridiche ed entità designate e alle restrizioni che limitano loro la disponibilità di fondi e risorse economiche, esenzione di cui fruiscono le organizzazioni internazionali e determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie per un periodo iniziale di sei mesi, fino al 24 agosto 2023. Il 14 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1467 ( 3 ) , che ha prorogato tale esenzione fino al 24 febbraio 2024. (7) Al fine di rispondere alla persistente urgenza della crisi umanitaria in Siria, esacerbata dal terremoto, e per agevolare il rapido inoltro degli aiuti e fornire prevedibilità e certezza del diritto a determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie in Siria che beneficiano della suddetta esenzione, è opportuno prorogare l’esenzione disposta con la decisione (PESC) 2023/408 fino al 1 o giugno 2024, in linea con l’attuale data finale di applicazione della decisione 2013/255/PESC. (8) È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure. (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All’articolo 28 bis , paragrafo 1, della decisione 2013/255/PESC, la data del «24 febbraio 2024» è sostituita dalla data del «1 o giugno 2024». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente T. RIBERA RODRÍGUEZ ( 1 ) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2023/408 del Consiglio, del 23 febbraio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU L 56 I del 23.2.2023, pag. 4 ). ( 3 ) Decisione (PESC) 2023/1467 del Consiglio, del 14 luglio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU L 180 del 17.7.2023, pag. 41 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2876/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2023/2876 è rilevante per chi opera nel settore umanitario internazionale e deve comprendere il regime sanzionatorio dell'UE nei confronti della Siria, le eccezioni umanitarie alle misure restrittive, il congelamento dei beni e le deroghe per le organizzazioni internazionali. Operatori umanitari, ONG, enti internazionali e consulenti legali specializzati in compliance sanzionaria consultano questa normativa per verificare le autorizzazioni necessarie, le scadenze delle esenzioni e gli obblighi di conformità alle misure PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune).

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