Decisione UE In vigore

Decisione UE 2869/2024

Decisione (UE) 2024/2869 del Consiglio, del 5 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per l’energia istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in riferimento all’istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell’approvvigionamento

Pubblicato: 05/11/2024 In vigore dal: 05/11/2024 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Decisione UE 2869/2024 e quali sono i compiti del gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento istituito?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2869/2024 del Consiglio, adottata il 5 novembre 2024, autorizza l'Unione europea a istituire un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento nel contesto dell'accordo commerciale con il Regno Unito. Il gruppo opera sotto la supervisione del Comitato specializzato per l'energia, istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito entrato in vigore il 1° maggio 2021. Il gruppo di lavoro rappresenta uno strumento di cooperazione bilaterale tra l'Unione e il Regno Unito nel settore energetico, con particolare focus sulla sicurezza degli approvvigionamenti. I compiti principali includono fungere da sede di collaborazione, scambio di informazioni, discussione su aspetti tecnici e consultazione reciproca tra le parti. Il gruppo è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e uno del Regno Unito e deve stabilire il proprio regolamento interno durante la prima riunione. Importante sottolineare che il gruppo di lavoro non è finalizzato all'adozione di atti o misure aventi effetti giuridici vincolanti, fatta eccezione per il proprio regolamento interno. Il gruppo riferisce periodicamente al Comitato specializzato per l'energia in merito ai risultati e alle conclusioni delle sue riunioni.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2869 del Consiglio, del 5 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per l’energia istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in riferimento all’istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell’approvvigionamento EN: Council Decision (EU) 2024/2869 of 5 November 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Specialised Committee on Energy established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, on the establishment of the Working Group on Security of Supply

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2869 7.11.2024 DECISIONE (UE) 2024/2869 DEL CONSIGLIO del 5 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per l’energia istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in riferimento all’istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell’approvvigionamento IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 ( 1 ) relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( 2 ) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»). L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è entrato in vigore il 1 o maggio 2021. (2) L’articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ha istituito il comitato specializzato per l’energia. Le sue competenze sono stabilite all’articolo 8, paragrafo 4, di detto accordo. (3) L’articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per l’energia il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere i gruppi di lavoro. In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i gruppi di lavoro istituiti devono, sotto la supervisione di un comitato, assistere tale comitato nell’assolvimento dei suoi compiti, in particolare ne preparano i lavori e svolgono i compiti da quello assegnati. In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. i gruppi di lavoro devono stabilire il rispettivo regolamento interno e il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. (4) È opportuno che il comitato specializzato per l’energia istituisca, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell’approvvigionamento che operi sotto la sua supervisione. Il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbe stabilire il proprio regolamento interno conformemente alla decisione (UE) 2023/2193 del Consiglio ( 3 ) e dovrebbe riferire periodicamente in merito alle proprie attività al comitato specializzato per l’energia. (5) Il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbe rafforzare la cooperazione tra l’Unione e il Regno Unito nel settore della sicurezza dell’approvvigionamento. Dovrebbe fungere da sede di collaborazione, scambio di informazioni, discussione su aspetti tecnici e consultazione reciproca. Fatta eccezione per il proprio regolamento interno, il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell’approvvigionamento non è finalizzato all’adozione di atti o misure aventi effetti giuridici. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per l’energia, poiché la decisione del comitato specializzato per l’energia vincolerà l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per l’energia, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, figura nel progetto di decisione del comitato specializzato per l’energia accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente VARGA M. ( 1 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 ). ( 2 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 . ( 3 ) Decisione (UE) 2023/2193 del Consiglio, del 28 settembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nei gruppi di lavoro istituiti dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, ovvero istituti successivamente in sua virtù, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno di ciascun gruppo ( GU L, 2023/2193, 16.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2193/oj ). ALLEGATO PROGETTO DECISIONE N. …/2024 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER L'ENERGIA ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA l), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA, del … relativa all'istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento IL COMITATO SPECIALIZZATO PER L'ENERGIA, visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), considerando quanto segue: (1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è entrato in vigore il 1 o maggio 2021. (2) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione istituisce il comitato specializzato per l'energia. I suoi poteri per le materie attinenti al suo ambito di competenza sono definiti all'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. (3) L'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per l'energia il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere gruppi di lavoro. (4) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascun gruppo di lavoro istituito assiste, sotto la supervisione di un comitato, detto comitato nell'assolvimento dei suoi compiti, in particolare ne prepara i lavori e svolge i compiti da quello assegnati. (5) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascun gruppo di lavoro istituito comprende rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito ed è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante del Regno Unito. (6) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascun gruppo di lavoro stabilisce il rispettivo regolamento interno e il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. (7) È opportuno che il comitato specializzato per l'energia istituisca, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento che operi sotto la sua supervisione. Il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe stabilire il proprio regolamento interno. Esso dovrebbe riferire periodicamente in merito alle proprie attività al comitato specializzato per l'energia, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   È istituito il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento. 2.   Esso stabilisce il proprio regolamento interno durante la prima riunione. Articolo 2 1.   Il gruppo di lavoro si riunisce su decisione dei copresidenti di comune accordo. 2.   Esso riferisce periodicamente al comitato specializzato per l'energia in merito ai risultati e alle conclusioni delle sue riunioni. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a …, il … Per il comitato specializzato per l'energia I copresidenti ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2869/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2869/2024 riguarda la cooperazione energetica tra UE e Regno Unito nel quadro dell'accordo commerciale post-Brexit, disciplinando l'istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Professionisti del settore energetico e diplomatici consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di coordinamento bilaterale, le competenze del Comitato specializzato per l'energia e le procedure di governance dei gruppi di lavoro istituiti secondo l'articolo 8, paragrafo 4, lettera f) dell'accordo commerciale.

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