Decisione UE In vigore

Decisione UE 2856/2023

Decisione (UE) 2023/2856 del Consiglio, del 7 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione Commercio istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di

Pubblicato: 07/12/2023 In vigore dal: 07/12/2023 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e la composizione dell'elenco degli arbitri istituito tra l'UE e il Kazakhstan per la risoluzione delle controversie commerciali?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/2856 stabilisce la compilazione di un elenco di 15 arbitri destinati a risolvere le controversie commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan, in applicazione dell'Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione entrato in vigore il 1° marzo 2020. L'elenco è strutturato in tre sottoelenchi paritari: cinque arbitri proposti dall'UE, cinque proposti dal Kazakhstan e cinque presidenti di collegio arbitrale provenienti da paesi terzi (Giappone, Nuova Zelanda, India, Canada e Svizzera). Tutti i candidati devono possedere conoscenze ed esperienze specifiche in diritto e commercio internazionale, come richiesto dall'articolo 196 dell'Accordo. La decisione del Comitato di cooperazione nella formazione Commercio è vincolante per l'Unione e rappresenta uno strumento essenziale per garantire il corretto funzionamento del meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal Capo 14 del Titolo III dell'Accordo.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/2856 del Consiglio, del 7 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione Commercio istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie EN: Council Decision (EU) 2023/2856 of 7 December 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Cooperation Committee meeting in trade configuration established by the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part, as regards the establishment of a list of 15 individuals who are willing and able to serve as arbitrators

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2856 18.12.2023 DECISIONE (UE) 2023/2856 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra ( 1 ) («accordo»), è stato concluso dall'Unione mediante decisione (UE) 2020/244 del Consiglio ( 2 ) ed è entrato in vigore il 1° marzo 2020. (2) A norma dell'articolo 196, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato di cooperazione»), di cui all'articolo 269, paragrafo 5, dell'accordo, è tenuto a compilare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, un elenco di almeno 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie («elenco degli arbitri»). L'elenco degli arbitri deve essere composto da tre sottoelenchi comprendente ciascuno almeno cinque persone: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui si possa affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. (3) Sulla base delle proposte avanzate dalle parti, nella sua prossima riunione, il comitato di cooperazione dovrebbe adottare una decisione che stabilisca l'elenco degli arbitri. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di cooperazione riguardo alla compilazione di un elenco di arbitri, poiché la decisione prevista del comitato di cooperazione sarà vincolante per l'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato di cooperazione»), istituito dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione di un elenco di persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro, a norme dell'articolo 196, paragrafo 1, dell'accordo, nei procedimenti di risoluzione delle controversie, si basa sul progetto di decisione del comitato di cooperazione accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente J. HEREU BOHER ( 1 ) GU L 29 del 4.2.2016, pag. 3 . ( 2 ) Decisione (UE) 2020/244 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra ( GU L 52 del 25.2.2020, pag. 1 ). PROGETTO DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO» del … relativa alla compilazione dell’elenco degli arbitri di cui all’articolo 196, paragrafo 1, dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra IL COMITATO DI COOPERAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO», visto l’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra («accordo»), in particolare l’articolo 196, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 196, paragrafo 1, dell’accordo, il comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato di cooperazione»), di cui all’articolo 269, paragrafo 5, dell’accordo stesso, è tenuto a compilare, entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie («elenco degli arbitri»). (2) L’articolo 196, paragrafo 1, dell’accordo stabilisce che l’elenco degli arbitri deve essere composto da tre sottoelenchi, comprendente ciascuno almeno cinque persone: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell’una né dell’altra parte cui si possa affidare l’incarico di presidente del collegio arbitrale. A norma dell’articolo 196, paragrafo 2, dell’accordo, gli arbitri devono vantare conoscenze ed esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale. (3) L’Unione europea e la Repubblica del Kazakistan hanno proposto cinque candidati ciascuno per esercitare la funzione di arbitro e hanno concordato cinque cittadini di paesi terzi per svolgere l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Tutte le suddette persone sono disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro e a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 196 dell’accordo. (4) Al fine di garantire il corretto funzionamento dell’accordo, in particolare il capo 14 del titolo III dello stesso, è opportuno che l’elenco degli arbitri sia compilato dal comitato di cooperazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie nell’ambito dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, è compilato a norma dell’articolo 196, paragrafo 1, di tale accordo. L’elenco degli arbitri è riportato nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a …, Per il comitato di cooperazione Il presidente ALLEGATO ELENCO DEGLI ARBITRI DI CUI ALL’ARTICOLO 196, PARAGRAFO 1, DELL’ACCORDO RAFFORZATO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN, DALL’ALTRA Arbitri proposti dall’Unione europea 1. Claudia ANNACKER 2. Maria Chiara MALAGUTI 3. Danae AZARIA 4. Irina BUGA 5. Pierre D’ARGENT Arbitri proposti dalla Repubblica del Kazakhstan 1. Gani BITENOV 2. Miras DAULENOV 3. Aigoul KENJEBA YEVA 4. Marat SARSENBAYEV 5. Farhad KARAGUSSOV Presidenti 1. Ichiro ARAKI (Giappone) 2. Penelope Jane RIDINGS (Nuova Zelanda) 3. Ujal Singh BHATIA (India) 4. Valerie HUGHES (Canada) 5. Thomas COTTIER (Svizzera) ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2856/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2856/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2023/2856 riguarda l'arbitrato commerciale internazionale, i meccanismi di risoluzione delle controversie (dispute settlement) e gli accordi di partenariato economico tra l'UE e paesi terzi. Professionisti del diritto commerciale e consulenti internazionali la consultano per comprendere la composizione dei collegi arbitrali, i criteri di selezione degli arbitri e le procedure di nomina nei procedimenti di controversia commerciale tra l'Unione e il Kazakhstan.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2023

Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di … Interpello AdE 209 Credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno–… Interpello AdE 124 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485 del 1… Provvedimento AdE 428485 Il soggetto, iscritto all'AIRE, e trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel risp… Interpello AdE 69 Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nell… Provvedimento AdE 124 Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos… Risoluzione AdE 209 Istituzione del codice tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 212 Contratto di concessione stipulato nell'ambito del partenariato pubblico privato– Rilevan… Interpello AdE 36

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →