Decisione UE In vigore

Decisione UE 2848/2023

Decisione (UE) 2023/2848 del Consiglio, del 9 novembre 2023, che autorizza l’avvio di negoziati per la conclusione di accordi, in forma di scambio di lettere, che modifichino e integrino gli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare, la Repubblica araba d’Egitto, il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica libanese e il Regno del Marocco volti a stabilire, rispettivamente, i termini e le condizioni della loro parteci

Pubblicato: 09/11/2023 In vigore dal: 09/11/2023 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi della Decisione UE 2023/2848 e quali paesi sono coinvolti nella modifica degli accordi di cooperazione scientifica?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/2848 del Consiglio, adottata il 9 novembre 2023, autorizza la Commissione europea ad avviare negoziati per modificare e integrare gli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica con cinque paesi del Mediterraneo: Algeria, Egitto, Giordania, Libano e Marocco. L'obiettivo principale è formalizzare la loro partecipazione continuativa al programma PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) nell'ambito di Orizzonte Europa, il nuovo programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE per il periodo 2025-2027. I negoziati avverranno attraverso scambio di lettere, uno strumento semplificato rispetto ai trattati formali, per adattare i termini e le condizioni di partecipazione ai nuovi framework di finanziamento. Questa modifica è necessaria perché i cinque paesi, non essendo associati a Orizzonte Europa, devono accettare formalmente i nuovi termini per mantenere parità di diritti e obblighi con gli altri Stati partecipanti al programma PRIMA, che include anche paesi UE e paesi terzi associati come Israele, Tunisia e Turchia.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/2848 del Consiglio, del 9 novembre 2023, che autorizza l’avvio di negoziati per la conclusione di accordi, in forma di scambio di lettere, che modifichino e integrino gli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare, la Repubblica araba d’Egitto, il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica libanese e il Regno del Marocco volti a stabilire, rispettivamente, i termini e le condizioni della loro partecipazione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) nell’ambito di Orizzonte Europa avviato congiuntamente da diversi Stati membri EN: Council Decision (EU) 2023/2848 of 9 November 2023 authorising the opening of negotiations for agreements, in the form of an Exchange of Letters, amending and supplementing the agreements for scientific and technological cooperation between the European Union and the People’s Democratic Republic of Algeria, the Arab Republic

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2848 18.12.2023 DECISIONE (UE) 2023/2848 DEL CONSIGLIO del 9 novembre 2023 che autorizza l’avvio di negoziati per la conclusione di accordi, in forma di scambio di lettere, che modifichino e integrino gli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare, la Repubblica araba d’Egitto, il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica libanese e il Regno del Marocco volti a stabilire, rispettivamente, i termini e le condizioni della loro partecipazione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) nell’ambito di Orizzonte Europa avviato congiuntamente da diversi Stati membri IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4, vista la raccomandazione della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) stabilisce i termini e le condizioni di partecipazione degli Stati membri e dei paesi terzi («Stati partecipanti») al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA), in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive di PRIMA. (2) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («Orizzonte 2020»). Il contributo finanziario dell’Unione a favore di PRIMA è finanziato a titolo degli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio ( 3 ) . (3) I paesi che hanno accettato di avviare congiuntamente PRIMA impegnando contributi finanziari sono 19, segnatamente Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna, nonché Israele, Tunisia e Turchia (paesi terzi associati a Orizzonte 2020) e Algeria, Egitto, Giordania, Libano e Marocco (paesi terzi non associati a Orizzonte 2020). (4) In conformità della decisione (UE) 2017/1324 tutti gli Stati partecipanti devono avere gli stessi diritti e obblighi. A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, l’Algeria, l’Egitto, la Giordania, il Libano e il Marocco devono diventare Stati partecipanti, a condizione che concludano accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica con l’Unione che stabiliscano i termini e le condizioni della loro partecipazione a PRIMA. (5) Gli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione e l’Algeria ( 4 ) , l’Egitto ( 5 ) , la Giordania ( 6 ) , il Libano ( 7 ) e il Marocco ( 8 ) , che stabiliscono, rispettivamente, i termini e le condizioni per la loro partecipazione a PRIMA («accordi di cooperazione scientifica e tecnologica»), rimarranno in vigore per tutto il tempo in cui è in vigore la decisione (UE) 2017/1324. (6) A norma dell’articolo 2 degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica sono state sottoscritte modalità di attuazione dell’assistenza reciproca («modalità di attuazione») tra l’Unione e le rispettive autorità dell’Algeria, dell’Egitto, della Giordania, del Libano e del Marocco. Tali modalità di attuazione riguardano in particolare l’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafi 3 e 4, della decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda le azioni indirette finanziate dall’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di detta decisione. (7) La Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell’Unione a PRIMA nell’ambito di Orizzonte Europa, al fine di prorogare il contributo finanziario dell’Unione a favore di PRIMA per il periodo 2025-2027 a titolo degli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio ( 9 ) . (8) L’Algeria, l’Egitto, la Giordania, il Libano e il Marocco hanno espresso il loro interesse a continuare a partecipare a PRIMA nell’ambito di Orizzonte Europa. Al fine di garantire il proseguimento della loro partecipazione a PRIMA e del loro impegno su un piano di parità con tutti gli Stati partecipanti, l’Algeria, l’Egitto, la Giordania, il Libano e il Marocco, che non sono associati a Orizzonte Europa, devono accettare formalmente i nuovi termini e le nuove condizioni stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324 mediante la conclusione di accordi di cooperazione scientifica e tecnologica con l’Unione, in forma di scambio di lettere, che modifichino e integrino gli accordi, comprese le modalità di attuazione sottoscritte a norma dell’articolo 2 degli stessi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, per la conclusione di accordi, in forma di scambio di lettere, che modifichino e integrino gli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e, rispettivamente, la Repubblica algerina democratica e popolare, la Repubblica araba d’Egitto, il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica libanese e il Regno del Marocco volti a stabilire i termini e le condizioni della loro partecipazione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) nell’ambito di Orizzonte Europa. 2.   I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione. Articolo 2 I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale di cui all’articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Articolo 3 La Commissione è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2023 Per il Consiglio Il presidente N. CALVIÑO SANTAMARÍA ( 1 ) Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri ( GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104 ). ( 3 ) Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965 ). ( 4 ) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area mediterranea (PRIMA) ( GU L 316 dell’1.12.2017, pag. 3 ). ( 5 ) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Repubblica araba d’Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d’Egitto al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area mediterranea (PRIMA) ( GU L 316 dell’1.12.2017, pag. 9 ). ( 6 ) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area mediterranea (PRIMA) ( GU L 348 del 29.12.2017, pag. 29 ). ( 7 ) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area mediterranea (PRIMA) ( GU L 79 del 22.3.2018, pag. 3 ). ( 8 ) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) ( GU L 106 del 26.4.2018, pag. 3 ). ( 9 ) Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE ( GU L 167I del 12.5.2021, pag. 1 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2848/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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