Decisione UE In vigore

Decisione UE 2821/2023

Decisione (UE) 2023/2821 del Consiglio, del 4 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), dell’allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell’accordo SEE (regolamento ELA)

Pubblicato: 04/12/2023 In vigore dal: 04/12/2023 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2023/2821 riguardo all'integrazione del Regolamento 2019/1149 nell'Accordo SEE?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/2821 del 4 dicembre 2023 autorizza il Consiglio dell'Unione europea a adottare una posizione negoziale presso il Comitato misto SEE per integrare il Regolamento (UE) 2019/1149, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, nell'Accordo sullo Spazio economico europeo. Questo regolamento, entrato in vigore il 1° agosto 2021, abroga la precedente Decisione (UE) 2016/344 e deve quindi essere incorporato nell'accordo SEE per mantenere l'allineamento normativo tra l'UE e i Paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

La decisione comporta modifiche tecniche agli Allegati V (Libera circolazione dei lavoratori), VI (Sicurezza sociale) e al Protocollo 31 dell'Accordo SEE. In particolare, l'integrazione prevede adattamenti specifici per gli Stati EFTA, garantendo loro una partecipazione paritaria alla Piattaforma europea del lavoro e al Consiglio di amministrazione dell'Autorità, pur escludendoli dal diritto di voto. Vengono inoltre riconosciuti privilegi e immunità equivalenti a quelli dell'UE e si consente ai cittadini degli Stati EFTA di essere assunti presso l'Autorità.

Le modifiche normative riguardano principalmente l'adattamento della terminologia (riferimenti al diritto dell'Unione diventano riferimenti all'Accordo SEE) e l'inclusione dell'Autorità di vigilanza EFTA nei processi decisionali e informativi dell'Autorità europea del lavoro. La decisione entra in vigore una volta completate le notifiche previste dall'articolo 103 dell'Accordo SEE da parte di tutti gli Stati contraenti.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/2821 del Consiglio, del 4 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), dell’allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell’accordo SEE (regolamento ELA) EN: Council Decision (EU) 2023/2821 of 4 December 2023 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning the amendment to Annexes V (Free movement of workers) and VI (Social security) and Protocol 31 (On cooperation in specific fields outside the four freedoms) to the EEA Agreement (ELA Regulation)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2821 14.12.2023 DECISIONE (UE) 2023/2821 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), dell’allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell’accordo SEE (regolamento ELA) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), l’allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell’accordo SEE. (3) È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), l’allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell’accordo SEE. (5) La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), dell’allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente F. BOLAÑOS GARCÍA ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 . ( 3 ) Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 ( GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 21 ). PROGETTO DECISIONE N. 2023/… DEL COMITATO MISTO SEE del … che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), l'allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 ( 1 ) . (2) Il regolamento (UE) 2019/1149 abroga a decorrere dal 1 o agosto 2021 la decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo. (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V, l'allegato VI e il protocollo 31 dell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato V dell'accordo SEE è così modificato: 1. al punto 2 (Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente: "– 32019 R 1149 : Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 ( GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21 )"; 2. al punto 9 (Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da: — 32019 R 1149 : Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 ( GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21 )"; 3. dopo il punto 10n (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1482 della Commissione) è inserito il testo seguente: "11. 32019 R 1149 : Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 ( GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21 ) Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: a) per quanto riguarda gli Stati EFTA, i riferimenti al diritto dell'Unione si intendono fatti all'accordo SEE; b) nonostante le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo e se non altrimenti stipulato nel presente accordo, l'espressione "Stato membro" o "Stati membri" e l'espressione "autorità nazionale" o "autorità nazionali" s'intendono ricomprendere, oltre al significato del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità; c) all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "e l'Autorità di vigilanza EFTA."; d) all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 13, paragrafo 13, dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA"; e) all'articolo 9, paragrafo 9, e all'articolo 10, paragrafo 3, dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA"; f) all'articolo 12, dopo il paragrafo 3 è inserito il paragrafo seguente: "3bis.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo alla piattaforma, nella quale hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto." ; g) all'articolo 13: i) al paragrafo 1, dopo i termini "della Corte di giustizia" sono inseriti i termini "e della Corte EFTA"; ii) ai paragrafi 3, 5 e 6, dopo i termini "della Commissione" sono inseriti i termini ", dell'Autorità di vigilanza EFTA, quando sono interessati uno o più Stati EFTA,"; h) all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, dopo la prima frase è inserita la frase "L'Autorità può invitare rappresentanti dell'Autorità di vigilanza EFTA a partecipare in veste di osservatori ai gruppi di lavoro o di esperti."; i) all'articolo 17, dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente: "1bis.   Gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione, nel quale hanno gli stessi diritti e obblighi, rispettivamente, degli Stati membri dell'UE e della Commissione, ad eccezione del diritto di voto." ; j) all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente: "5.   Gli Stati EFTA partecipano al contributo dell'Unione di cui al paragrafo 3, lettera a). A tal fine si applicano mutatis mutandis le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo SEE." ; k) all'articolo 30 sono aggiunti i commi seguenti: "In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dall'autorità che ha il potere di nomina dell'Autorità. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, nei confronti del proprio personale l'Autorità considera le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea."; l) all'articolo 32, dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente: "1 bis.   Uno Stato EFTA può designare come proprio funzionario nazionale di collegamento il funzionario nazionale di collegamento di un altro Stato EFTA o di uno Stato membro dell'UE." ; m) all'articolo 34 è aggiunto il testo seguente: "Gli Stati EFTA riconoscono all'Autorità e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli previsti nel protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea."." Articolo 2 Nell'allegato VI dell'accordo SEE, punto 1 (Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente: "– 32019 R 1149 : Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 ( GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21 )". Articolo 3 Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, il testo dell'articolo 15, paragrafo 9, secondo trattino (Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso. Articolo 4 Il testo del regolamento (UE) 2019/1149 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , fa fede. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il … purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( *1 ) . Articolo 6 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il … Per il Comitato misto SEE Il presidente I segretari del Comitato misto SEE ( 1 ) GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21 . ( 2 ) GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 12 . ( *1 ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla decisione n. …/… del Comitato misto SEE, che integra nell'accordo il regolamento (UE) n. 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio Le parti riconoscono che l'integrazione del regolamento lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2821/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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