Decisione UE In vigore

Decisione UE 2772/2024

Decisione (UE) 2024/2772 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia in relazione a sei catastrofi naturali verificatesi nel 2023

Pubblicato: 09/10/2024 In vigore dal: 09/10/2024 Documento ufficiale

Quali sono gli importi e le modalità di erogazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per i danni causati dalle catastrofi naturali del 2023?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/2772 mobilita il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza finanziaria a cinque Stati membri colpiti da gravi alluvioni nel 2023. Il Fondo è uno strumento comunitario destinato a rispondere rapidamente e flessibilmente a situazioni di emergenza derivanti da catastrofi naturali, dimostrando solidarietà verso le popolazioni colpite. La decisione riguarda sei eventi calamitosi distinti: le alluvioni in Emilia-Romagna (maggio 2023), le alluvioni in Slovenia, Austria e Grecia (agosto-settembre 2023), le alluvioni in Toscana (ottobre-novembre 2023) e le alluvioni in Francia nella ex regione Nord-Pas-de-Calais (novembre 2023). Gli importi erogati variano significativamente in base all'entità dei danni: l'Italia riceve complessivamente 446,6 milioni di euro (378,8 milioni per l'Emilia-Romagna e 67,8 milioni per la Toscana), la Slovenia 428,4 milioni, la Grecia 101,5 milioni, la Francia 46,8 milioni e l'Austria 5,2 milioni. I fondi sono stanziati nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2024 come impegni e pagamenti, con applicazione immediata dalla data di adozione della decisione per ridurre i tempi di mobilitazione.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2772 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia in relazione a sei catastrofi naturali verificatesi nel 2023 EN: Decision (EU) 2024/2772 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2024 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Italy, Slovenia, Austria, Greece and France relating to six natural disasters occurred in 2023

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2772 29.10.2024 DECISIONE (UE) 2024/2772 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2024 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia in relazione a sei catastrofi naturali verificatesi nel 2023 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ( 2 ) , in particolare l’articolo 9, visto l’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (AII) ( 3 ) , in particolare il punto 10, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea («Fondo») è destinato a permettere all’Unione di affrontare situazioni d’emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile al fine di dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica. (2) Il Fondo non può superare i massimali stabiliti all’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 ( 4 ) . (3) Il 24 luglio 2023 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni in Emilia-Romagna di maggio 2023. (4) Il 20 ottobre 2023 la Slovenia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di agosto 2023. (5) Il 19 ottobre 2023 l’Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di agosto 2023. (6) Il 20 novembre 2023 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di settembre 2023. (7) Il 19 gennaio 2024 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni in Toscana di ottobre e novembre 2023. (8) Il 24 gennaio 2024 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di novembre 2023. (9) Le domande di cui sopra sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002. (10) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per erogare un contributo finanziario a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia. (11) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2024, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione a catastrofi naturali nel modo seguente: a) all’Italia è erogato l’importo di 378 833 540 EUR in relazione alle alluvioni in Emilia-Romagna di maggio 2023; b) alla Slovenia è erogato l’importo di 428 405 059 EUR in relazione alle alluvioni di agosto 2023; c) all’Austria è erogato l’importo di 5 199 245 EUR in relazione alle alluvioni di agosto 2023; d) alla Grecia è erogato l’importo di 101 528 949 EUR in relazione alle alluvioni di settembre 2023; e) all’Italia è erogato l’importo di 67 811 826 EUR in relazione alle alluvioni in Toscana di ottobre e novembre 2023; f) alla Francia è erogato l’importo di 46 763 069 EUR in relazione alle alluvioni nell’ex regione Nord-Pas-de-Calais di novembre 2023. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 9 ottobre 2024. Fatto a Strasburgo, il 9 ottobre 2024 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente BÓKA J. ( 1 ) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj. ( 2 ) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj. ( 3 ) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj. ( 4 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ( GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2772/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è regolato dal Regolamento (CE) n. 2012/2002 e rappresenta uno strumento di bilancio comunitario per affrontare catastrofi naturali gravi o regionali, nonché emergenze di sanità pubblica. La mobilitazione del Fondo richiede il rispetto dei massimali stabiliti dal Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (Regolamento UE, Euratom 2020/2093) e segue procedure specifiche di richiesta da parte degli Stati membri, con valutazione della conformità alle condizioni previste dall'articolo 4 del Regolamento istitutivo.

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