Decisione (UE) 2023/2761 del Consiglio, del 4 dicembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile
Qual è lo scopo della Decisione UE 2023/2761 e quali sono gli strumenti giuridici previsti per l'aggiornamento delle relazioni commerciali tra l'UE e il Cile?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/2761 del 4 dicembre 2023 autorizza la firma, a nome dell'Unione europea, dell'Accordo interinale sugli scambi tra l'UE e la Repubblica del Cile. Questo accordo rappresenta il risultato dei negoziati conclusi positivamente il 9 dicembre 2022 per aggiornare le relazioni commerciali tra le parti, sostituendo il precedente accordo di associazione del 2002. L'aggiornamento prevede due strumenti giuridici paralleli: l'Accordo quadro avanzato (che comprende il pilastro politico-cooperativo e quello commerciale-investimenti) e l'Accordo interinale sugli scambi (focalizzato sulla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti). L'Accordo interinale avrà carattere temporaneo e cesserà di produrre effetti al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo quadro avanzato. La decisione autorizza inoltre l'approvazione della dichiarazione comune UE-Cile sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, allegata all'accordo interinale.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2023/2761 del Consiglio, del 4 dicembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile
EN: Council Decision (EU) 2023/2761 of 4 December 2023 on the signing, on behalf of the European Union, of the Interim Agreement on Trade between the European Union and the Republic of Chile
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2761
7.12.2023
DECISIONE (UE) 2023/2761 DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2023
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con il Cile su un accordo aggiornato con il Cile per sostituire l’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra
(
1
)
(«accordo di associazione»).
(2)
Il 9 dicembre 2022 i negoziati tra l’Unione e il Cile si sono conclusi con esito positivo.
(3)
L’aggiornamento dell’accordo di associazione prevede due strumenti giuridici paralleli. Il primo strumento è l’accordo quadro avanzato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (accordo quadro avanzato»), comprendente: il pilastro relativo alla politica e alla cooperazione e il pilastro relativo al commercio e agli investimenti, che comprende le disposizioni in materia di tutela degli investimenti. Il secondo strumento è l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile («accordo»), riguardante la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti. L’accordo cesserà di produrre effetti e sarà sostituito dall’accordo quadro avanzato al momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo.
(4)
È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva e la dichiarazione comune dell’Unione europea e della Repubblica del Cile sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenute nell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile («dichiarazione comune») allegata all’accordo dovrebbe essere approvata a nome dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile
(
2
)
è autorizzata con riserva della conclusione di tale accordo.
Articolo 2
La dichiarazione comune allegata all’accordo è approvata a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
F. BOLAÑOS GARCÍA
(
1
)
GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3
.
(
2
)
Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2761/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2023/2761 riguarda accordi commerciali internazionali, liberalizzazione degli scambi e protezione degli investimenti tra l'Unione europea e il Cile. Operatori economici, importatori, esportatori e consulenti commerciali devono considerare le implicazioni tariffarie, le norme di origine, le disposizioni su investimenti esteri e gli obblighi in materia di sviluppo sostenibile contenuti nell'accordo interinale, che rimane in vigore fino alla ratifica dell'Accordo quadro avanzato.
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