Decisione UE In vigore

Decisione UE 2751/2023

Decisione (UE) 2023/2751 del Consiglio, del 30 novembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 33a sessione dell’assemblea dell’Organizzazione marittima internazionale in merito all’adozione di modifiche degli orientamenti sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza, degli orientamenti nell’ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni, dell’elenco non esaustivo degli obblighi per gli strumenti interessati dal codice per l’appli

Pubblicato: 30/11/2023 In vigore dal: 30/11/2023 Documento ufficiale

Qual è la posizione dell'Unione europea sulla 33ª sessione dell'Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale e quali modifiche normative sostiene?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/2751 del Consiglio del 30 novembre 2023 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea in occasione della 33ª sessione dell'Assemblea dell'IMO (tenutasi dal 27 novembre al 6 dicembre 2023). Poiché l'UE non è membro diretto dell'IMO, la posizione viene espressa congiuntamente dagli Stati membri, che sono tutti iscritti all'organizzazione. La decisione riguarda l'approvazione di quattro principali modifiche normative internazionali: gli orientamenti rivisti sui luoghi di rifugio per le navi in difficoltà, gli orientamenti aggiornati per le visite nel sistema armonizzato di ispezioni e certificazioni (HSSC 2023), l'elenco degli obblighi per gli strumenti del codice III, e le linee guida per l'attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM). Queste modifiche incidono direttamente su quattro direttive e regolamenti UE: la direttiva 2002/59/CE sul monitoraggio del traffico navale, il regolamento 336/2006 sul codice ISM, il regolamento 391/2009 sulle ispezioni delle navi, e la direttiva 2009/21/CE sugli obblighi dello Stato di bandiera. L'obiettivo complessivo è migliorare la sicurezza marittima, proteggere l'ambiente marino e la salute umana attraverso norme armonizzate e aggiornate a livello internazionale.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/2751 del Consiglio, del 30 novembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 33a sessione dell’assemblea dell’Organizzazione marittima internazionale in merito all’adozione di modifiche degli orientamenti sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza, degli orientamenti nell’ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni, dell’elenco non esaustivo degli obblighi per gli strumenti interessati dal codice per l’applicazione degli strumenti IMO e delle linee guida per l’attuazione da parte delle amministrazioni del codice internazionale di gestione della sicurezza EN: Council Decision (EU) 2023/2751 of 30 November 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union within the International Maritime Organization during the 33rd session of its Assembly on the adoption of amendments to the Guidelines on places of refuge for ships in need of assistance, to the Guidelines under the Harmonized System

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2751 6.12.2023 DECISIONE (UE) 2023/2751 DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 33 a sessione dell’assemblea dell’Organizzazione marittima internazionale in merito all’adozione di modifiche degli orientamenti sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza, degli orientamenti nell’ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni, dell’elenco non esaustivo degli obblighi per gli strumenti interessati dal codice per l’applicazione degli strumenti IMO e delle linee guida per l’attuazione da parte delle amministrazioni del codice internazionale di gestione della sicurezza IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’azione dell’Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l’ambiente marino e la salute umana. (2) Nel corso della sua 33 a sessione, che si terrà dal 27 novembre al 6 dicembre 2023 («A 33»), l’assemblea dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) dovrebbe adottare gli orientamenti nell’ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni (HSSC) del 2023, («orientamenti per le visite nell’ambito dell’HSSC del 2023») basati sulle modifiche degli orientamenti per le visite nell’ambito dell’HSSC del 2021, contenuti nella risoluzione A.1156(32) dell’assemblea dell’IMO, nonché adottare le versioni modificate degli orientamenti sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza («orientamenti rivisti sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza»), dell’elenco non esaustivo degli obblighi per gli strumenti interessati dal codice per l’applicazione degli strumenti IMO («elenco non esaustivo degli obblighi per gli strumenti pertinenti al codice III del 2023») e delle linee guida per l’attuazione da parte delle amministrazioni del codice internazionale di gestione della sicurezza ( International Safety Management – ISM) («linee guida del 2023 per l’attuazione da parte delle amministrazioni del codice ISM»). (3) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della A 33, in quanto gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, nello specifico sulla direttiva 2002/59/CE ( 1 ) , sul regolamento (CE) n. 336/2006 ( 2 ) , sul regolamento (CE) n. 391/2009 ( 3 ) e sulla direttiva n. 2009/21/CE ( 4 ) . (4) L’Unione dovrebbe sostenere l’adozione degli orientamenti rivisti sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza al fine di fornire un quadro chiaro per gestire in modo coerente e armonizzato le navi in cerca di un luogo di rifugio. (5) L’Unione dovrebbe sostenere l’adozione degli orientamenti per le visite nell’ambito dell’HSSC del 2023, e la revoca degli orientamenti per le visite nell’ambito dell’HSSC del 2021, nonché l’adozione dell’elenco non esaustivo degli obblighi per gli strumenti pertinenti al codice III del 2023, poiché ciò garantirà che restino aggiornati. (6) L’Unione dovrebbe sostenere l’adozione delle linee guida del 2023 per l’attuazione da parte delle amministrazioni del codice ISM al fine di elaborare orientamenti per le valutazioni e le applicazioni di audit a distanza. (7) L’Unione non è membro dell’IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione in occasione della A 33. (8) È opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possano incidere sulle norme comuni dell’Unione e rientrino nella competenza esclusiva dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 33 a sessione dell’assemblea dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) è di approvare: a) l’adozione degli orientamenti rivisti sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza, stabiliti nel documento MEPC 80/17, allegato 1, dell’IMO; b) l’adozione degli orientamenti per le visite nell’ambito dell’HSSC del 2023, stabiliti nel documento III 9/19/Add. 1, allegato 5, dell’IMO; c) la revoca della risoluzione dell’IMO A.1156(32); d) l’adozione dell’elenco non esaustivo degli obblighi per gli strumenti pertinenti al codice III del 2023, stabilito nel documento III 9/19/Add. 1, allegato 6, dell’IMO; e e) l’adozione delle linee guida del 2023 per l’attuazione da parte delle amministrazioni del codice ISM, stabilite nel documento III 9/19/Add. 1, allegato 7, dell’IMO. Articolo 2 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione di cui all’articolo 1 riguarda le modifiche interessate nella misura in cui tali modifiche rientrino nella competenza esclusiva dell’Unione e possano incidere sulle norme comuni dell’Unione. Essa è espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO. 2.   Modifiche di lieve entità della posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui all’articolo 1, nella misura in cui tali modifiche rientrino nella competenza esclusiva dell’Unione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2023 Per il Consiglio La presidente M. GARCÍA GÓMEZ ( 1 ) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio ( GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10 ). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio ( GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi ( GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11 ). ( 4 ) Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera ( GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2751/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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