Decisione (UE) 2023/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2023/002 BE/Makro
Cosa prevede la Decisione UE 2023/2748 sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per il caso Makro in Belgio?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/2748 del 22 novembre 2023 autorizza la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per supportare i lavoratori licenziati dall'azienda Makro Cash & Carry Belgium NV in seguito a una ristrutturazione significativa. Il Belgio ha presentato domanda il 3 luglio 2023 e la Commissione europea ha valutato positivamente la richiesta, ritenendola conforme alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2021/691. Il fondo eroga un contributo finanziario complessivo di 2.828.223 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento per l'esercizio 2023. Questo importo rientra nel limite massimo annuale di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018) stabilito per il FEG. L'obiettivo è fornire assistenza ai lavoratori espulsi dal lavoro, offrendo loro misure di sostegno per il reinserimento occupazionale e il ritorno a un'occupazione dignitosa e sostenibile nel mercato del lavoro europeo.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2023/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2023/002 BE/Makro
EN: Decision (EU) 2023/2748 of the European Parliament and of the Council of 22 November 2023 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers following an application from Belgium – EGF/2023/002 BE/Makro
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2748
6.12.2023
DECISIONE (UE) 2023/2748 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 2023
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2023/002 BE/Makro
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013
(
1
)
, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma,
visto l’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie
(
2
)
, in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile.
(2)
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio
(
3
)
.
(3)
Il 3 luglio 2023 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell’impresa Makro Cash & Carry Belgium NV, in Belgio. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG
(
4
)
, tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.
(4)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 828 223 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio.
(5)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2023, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l’importo di 2 828 223 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Essa si applica a decorrere dal 22 novembre 2023.
Fatto a Strasburgo, il 22 novembre 2023.
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(
1
)
GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48
.
(
2
)
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28
.
(
3
)
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 (
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11
).
(
4
)
COM(2023) 470.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2748/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il FEG (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione) è lo strumento dell'Unione europea per supportare i lavoratori colpiti da ristrutturazioni significative e eventi di globalizzazione, come nel caso della chiusura o ridimensionamento di grandi aziende. La decisione si applica ai casi di espulsione dal lavoro e mobilità occupazionale, interessando sia i dipendenti che i lavoratori autonomi. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere il regolamento (UE) 2021/691 per assistere le aziende e i lavoratori nell'accesso ai benefici del fondo, considerando i criteri di ammissibilità, le procedure di domanda e i tempi di erogazione delle risorse.
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